Il regio decreto 26 set. 1869, n. 5286, istituì le intendenze di finanza in ogni capoluogo di provincia, come organi di decentramento, direzione e coordinamento dell'attività tributaria locale, cui vennero devolute tutte le attribuzioni spettanti alle cessate direzioni compartimentali del demanio e delle tasse sugli affari, delle imposte dirette, del catasto e dei pesi e misure, delle gabelle, alle ispezioni distrettuali e alle agenzie del tesoro, con esclusione pertanto delle competenze delle sopravvissute direzioni del debito pubblico e delle casse depositi e prestiti, del lotto e del contenzioso finanziario. Restarono, inoltre, la Direzione delle zecche, gli uffici del cambio delle paste preziose, gli stabilimenti salini e l'Officina per la fabbricazione delle marche da bollo, francobolli e carte valori. Venne riformato l'organico del personale tecnico della conservazione del catasto nelle province lombarde, parmensi, toscane e venete, distribuendo poi con decreti ministeriali tale personale tra le intendenze di finanza secondo i bisogni del servizio. Nelle province venete e a Mantova continuarono, fino all'unificazione dell'ordinamento giudiziario, procedura e giudizio delle contravvenzioni di finanza affidate alle giudicature di finanza e al Giudizio superiore di Venezia, da cui dipendevano anche la Giudicatura di Mantova. Non passarono all'Intendenza di finanza la Giunta del censimento di Lombardia, la Direzione compartimentale del catasto in Torino per le province liguri e piemontesi, la Direzione speciale degli stabilimenti metallurgici della Mongiana, l'Ispettorato delle miniere di Agordo, gli uffici stralcio delle cessate amministrazioni centrali.
[espandi/riduci]Le intendenze di finanza, oltre a rispondere al principio di decentramento amministrativo, rispondevano anche a criteri di economia, unificando il complesso dei servizi amministrativi, contabili e di ispezione di tutti i rami periferici dell'amministrazione finanziaria, sia tecnici che amministrativi. In sostanza, oltre ai compiti delle soppresse direzioni compartimentali, alle Intendenze furono attribuite le competenze delle ispezioni distrettuali e delle agenzie del tesoro.
L'intendente di finanza poteva avvalersi delle guardie doganali per scoprire e accertare le contravvenzioni relative a qualsiasi ramo dell'amministrazione finanziaria.
Con il regio decreto 18 dic. 1869, n. 5397, venne approvato il regolamento delle intendenze di finanza e così risultarono definite le competenze:
- amministrazione e tutela dei beni mobili e immobili dello Stato, compresi i beni assegnati al Fondo per il culto;
- applicazione e riscossione delle tasse e delle pene pecuniarie;
- riscossione delle imposte;
- verifica dei pesi e delle misure;
- conservazione del catasto;
- riscossione delle gabelle (dazi di confine, dazi marittimi, dazi di consumo) e delle privative dei sali e tabacchi;
- gestione del demanio pubblico già esercitata dalle agenzie del tesoro.
Alle intendenze erano subordinati vari uffici:
- ricevitorie delle tasse sugli affari, del registro, degli atti civili, degli atti giudiziari, delle tasse di successione; uffici delle tasse di manomorta, del bollo ordinario e straordinario; conservatorie delle ipoteche, ricevitorie demaniali e ogni altro ufficio del demanio;
- stabilimenti governativi appartenenti all'amministrazione finanziaria;
- archivi di finanze e demanio;
- dogane, uffici del dazio e rivendite dei generi di privative;
- servizio per la tassa sulla macinazione dei cereali;
- tesorerie provinciali e le altre casse erariali;
- ispettori dell'amministrazione provinciale.
Per il servizio cespiti di rendita posseduti in ambito provinciale dall'amministrazione del Fondo per il culto le intendenze di finanza corrispondevano con l'omonima direzione generale del Ministero della giustizia e culti, mentre la revisione degli introiti doganali era concentrata presso la Direzione generale delle gabelle. Per ciascuna categoria di affari trattati gli intendenti di finanza comunicavano con i ministeri interessati, ricorrendo in alcuni casi ai prefetti.
La Guardia doganale venne divisa in comandi interprovinciali, posti sotto la direzione di un ispettore capo della Guardia. In base al regio decreto 17 nov. 1869, n. 5345, con cui si approvavano le classificazioni, i gradi, gli organici e le variazioni al progetto di bilancio 1870 per le intendenze di finanza, risultarono otto intendenze di finanza di prima classe, sedici di seconda classe, ventidue di terza e ventidue di quarta.
Attraverso l'istituzione delle intendenze e il successivo regolamento si operò a livello territoriale una distinzione fra funzioni di vigilanza politica, che rimasero in capo al prefetto, e responsabilità amministrative e finanziarie, di competenza dell'intendente di finanza.
L'attività di imposizione, secondo la visione liberale dello Stato, presupponeva che lo Stato operasse secondo principi economici e tenesse conto delle esigenze primarie e insopprimibili della società. Le norme finanziarie, in quanto incidevano sul prelievo e sulla redistribuzione delle risorse, erano sempre il risultato di scelte politiche. In base allo Statuto albertino tutti i "regnicoli" contribuivano indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato (art. 25) e ogni legge di imposizione di tributi o di approvazione di bilanci e conti dello Stato doveva essere presentata prima alla Camera dei deputati (art. 10).
I tributi si distinguevano in imposte e tasse. Le imposte erano prestazioni coattive richieste ai soggetti passivi dall'ente cui era riconosciuta la potestà di imperio, senza un collegamento diretto con l'uso che veniva fatto dei prelievi. Le imposte erano dirette o indirette: erano dirette, se colpivano la capacità contributiva derivante dal possesso di un reddito, da un diritto di proprietà su un immobile, ecc.; indirette, quando si applicavano nel caso in cui la capacità contributiva si rivelava indirettamente (trasferimento di un bene, immissione del consumo, ecc.). Rientravano tra le imposte indirette l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, le imposte sulle assicurazioni, le imposte sulle successioni e donazioni, le imposte di bollo. Le tasse, invece, erano tributi fondati sul criterio della controprestazione nei confronti dell'obbligato (per esempio le tasse scolastiche), anche ove mancasse la relazione diretta (per esempio tasse per l'attuazione della legge penale).
Di fatto per vari decenni non si arrivò ad una normativa unitaria, ma si provvide con singole norme a disciplinare i differenti tributi: imposta fondiaria; imposta sul registro (sugli atti civili, giudiziali e stragiudiziali), distinta in fissa e proporzionale, e coordinata con la legge sul bollo; imposta di ricchezza mobile, prevista da una legge organica del 1877, che, a seguito dello sviluppo commerciale e industriale, colpiva la ricchezza non fondiaria e prevedeva la procedura della dichiarazione, dell'accertamento e della riscossione. Con la legge 26 gen. 1865, n. 2136 , venne istituita una autonoma imposta sui fabbricati, compresi quelli industriali ed esclusi quelli agricoli, quelli pubblici e quelli destinati all'esercizio dei culti, su obbligo di dichiarazione, e, con successiva legge 11 ago. 1870, n. 5784, venne decisa la formazione di un registro catastale dei fabbricati (da cui prese l'avvio il catasto fabbricati) nel quale iscrivere il reddito dichiarato. La legge 6 giu. 1877, n. 3864, prescriveva una generale revisione dei redditi dei fabbricati da farsi entro il 1878. Permaneva l'eterogeneità della finanza locale. Per l'unificazione dell'imposta fondiaria era necessario procedere a uniformare i catasti, ma si dovette arrivare alla legge 1° mar. 1886, n. 3682, per l'avvio del catasto geometrico particellare fondato sulla misura e sulla stima per accertare le proprietà e tenerne in evidenza le mutazioni e per perequare l'imposta fondiaria. Erano compresi nel catasto i fabbricati rurali. Si istituirono le giunte tecniche e le commissioni censuarie comunali e provinciali e una centrale nominata dal ministro delle finanze e da lui presieduta. In base alla legge costituiscono i catasti: le mappe particellari, la tavola censuaria, il registro delle partite e la matricola dei possessori. Con altra legge dovette provvedersi al riordino del sistema tributario dei comuni e delle province.
In base al regio decreto 29 ago. 1897, n. 512, gli uffici centrali del Ministero delle finanze e le intendenze di finanza erano uffici direttivi, tutti gli altri uffici periferici erano esecutivi. La sezione terza del provvedimento era dedicata all'ordinamento delle intendenze di finanza, che nell'ambito della propria circoscrizione territoriale esercitavano le seguenti competenze:
- vigilavano e, salvo le attribuzioni a speciali uffici, provvedevano all'applicazione e riscossione di ogni tributo o provento;
- amministravano i beni patrimoniali immobili dello Stato, salvo casi specifici, e amministravano e tutelavano anche quelli del demanio pubblico, in quanto dipendevano dal Ministero delle finanze, salvo competenze di altri ministeri;
- amministravano e avevano in tutela i beni mobili, i diritti e le rendite di qualsiasi natura appartenenti all'erario dello Stato o da esso amministrati, compresi i beni assegnati al fondo per il culto, in base all'art. 2 della legge 15 ago. 1867;
- disimpegnavano il servizio amministrativo del debito pubblico, avevano la gestione dei depositi per conto della cassa depositi e prestiti;
- prendevano cura di qualunque cespite di rendita o di qualsiasi riscossione, di cui siano incaricate dal Ministero delle finanze e da qual siasi altro ministero di concerto con quello delle finanze.
Le intendenze di finanza inoltre avevano: la suprema direzione dei servizi in tutti gli uffici esecutivi posti alle loro dipendenze; il potere disciplinare su tutti gli impiegati che vi erano addetti; la vigilanza su tutti gli uffici finanziari della provincia.
Lo stesso provvedimento, oltre a disposizioni comuni per tutti gli uffici, dettava norme speciali per il personale di ruolo e volontario: per l'amministrazione del demanio e delle tasse (ispettori compartimentali, ispettori di circolo; personale delle conservatorie delle ipoteche, dei ricevitori del registro, del bollo e del demanio, dai ricevitori del registro e conservatori delle ipoteche; personale di custodia di determinati canali); per l'amministrazione delle imposte dirette (agenti delle imposte dirette); per l'amministrazione delle gabelle (impiegati doganali e personale dei laboratori chimici, personale di vigilanza sui laghi di Garda, Maggiore, di Lugano e laguna veneta; personale delle tasse di fabbricazione, personale dei dazi di consumo); per l'amministrazione delle privative (personale delle saline dello Stato, delle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture e magazzini di deposito dei tabacchi, dei magazzini e depositi e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, del lotto pubblico); per gli uffici tecnici di finanza (ingegneri e aiutanti); per il personale tecnico del catasto (ingegneri e geometri).
Le intendenze di finanza erano una tra le amministrazioni periferiche dello Stato che meno cambiò fisionomia nel corso della sua durata. Tuttavia, alcune disposizioni normative ne modificarono alcune prerogative, in alcuni casi ampliandole e in altri restringendole.
Il regio decreto luogotenenziale 8 giu. 1919, n. 976, affidava alle intendenze di finanza il servizio compartimentale del lotto, creando un apposito Ufficio del lotto presso le intendenze.
Con regio decreto 30 dic. 1923, n. 3062, venne introdotta l'imposta complementare progressiva sul reddito e con regio decreto 30 dic. 1923, n. 3069, l'imposta di ricchezza mobile venne applicata anche al reddito da fabbricati e si introdussero criteri di rivalutazione delle costruzioni, validi fino a quando con legge 13 apr. 1939, n. 652, venne approvato il catasto fabbricati.
Con una serie di decreti del 30 dicembre 1923, numerati da 3268 a 3283, definita impropriamente "Raccolta delle leggi sulle tasse", vennero approvate disposizioni sulle imposte di bollo, di registro, di successioni, su manomorta, sulle ipoteche, sugli scambi, sugli alberghi, sui trasporti, sugli spettacoli, sulle carte da gioco, sui contratti di borsa, sulle concessioni governative, sulle surrogazioni, sulle assicurazioni, sul gratuito patrocinio, sulle automobili.
Con legge 14 giu. 1928, n. 1312, vennero stabilite esenzioni tributarie in favore delle famiglie numerose. La legge 7 gen. 1929, n. 4, che dettava norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, riconosceva all'intendente di finanza alcune funzioni giurisdizionali. Tutte le trasgressioni che non costituivano reato erano definite, con rapida procedura amministrativa, dall'intendente. Per le violazioni che costituivano reato, invece, la competenza rimaneva al giudice ordinario.
Con regio decreto 17 set. 1931, n. 1608, vennero impartite disposizioni sulle dichiarazioni dei redditi e sulle sanzioni in materia di imposte dirette.
Il regio decreto legge 7 ago. 1936, n. 1639, che riformava gli ordinamenti tributari, stabilì che la competenza sull'imposizione dei tributi erariali, provinciali e comunali e sulla gestione dei fondi dello Stato spettava al Ministero delle finanze e dispose che le intendenze dovessero vigilare su tutte le pubbliche entrate. La formazione e revisione delle liste di persone ed enti possessori di redditi di ricchezza mobile erano demandate a commissioni istituite presso i consigli dell'economia corporativa.
Con lo stesso decreto vennero istituiti gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte sugli affari e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, i quali vigilavano sull'azione di accertamento e su ogni altra attività degli uffici distrettuali ai fini dell'informativa nella valutazione dei redditi e perequazione nella distribuzione del carico tributario. A fini perequativi gli ispettorati compartimentali fornivano dati e informazioni all'amministrazione centrale. La norma stabiliva che ogni contribuente avesse un domicilio fiscale. Era istituita presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette un'anagrafe tributaria in cui erano iscritti i contribuenti con domicilio fiscale nel distretto, i capifamiglia, le persone che avevano raggiunto i 21 anni, i possessori di beni immobili presenti nel distretto, enti e associazioni che avevano domicilio fiscale ove l'ente aveva la sede legale. Gli ispettorati compartimentali, assistiti dagli uffici tecnici erariali e sentite le unioni dei lavoratori, stabilivano d'accordo con le unioni dei datori di lavoro e dei professionisti e artisti criteri e coefficienti per la determinazione del valore dei beni trasferibili ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e di successione.
Definiva, infine, i compiti delle commissioni distrettuali [tributarie] e, per l'appello, delle commissioni provinciali.
Con regio decreto legge 9 gen. 1940, n. 2, convertito in legge 19 giu. 1940, n. 762, venne istituita l'imposta generale sulle entrate (IGE) che derivava da una tassa introdotta nel 1916 sugli scambi e comprendeva oltre al trasferimento di beni anche le prestazioni di servizi; il regolamento di attuazione fu approvato con regio decreto 26 gen. 1940, n. 10. La legge 1° lug. 1940, n. 803, istituì una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali e con regio decreto legge 12 apr. 1943, n. 205, vennero impartite ulteriori disposizioni sulle imposte dirette.
Negli anni tra il 1939 e il 1945 le intendenze di finanza vennero coinvolte nel complesso meccanismo relativo al sequestro e alla confisca dei beni di cittadini di religione ebraica.
Sempre durante il periodo bellico, con legge 26 ott. 1940, n. 1543, sui danni di guerra, fu devoluto alle intendenze il servizio di risarcimento di alcune categorie di danni di guerra, come già avvenuto durante la prima guerra mondiale. La legge 9 gen. 1951, n. 10, attribuì alle intendenze anche la liquidazione dei danni e delle requisizioni disposte dalle forze armate alleate.
Dopo il ritorno del governo nella capitale, nel giugno del 1944, venne approvato il decreto legislativo luogotenenziale 19 ott. 1944, n. 384, che dettava disposizioni in materia di imposte dirette. Con decreto legislativo luogotenenziale 24 ago. 1945, n. 585, vennero emanate disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette e con decreto capo provvisorio dello Stato 1° set. 1947, n. 892, disposizioni in materia di aliquote e adeguamento di alcune categorie di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e alla complementare sui redditi da lavoro.
In base alla Costituzione repubblicana, che dedicava in maniera specifica gli artt. 23 e 53 al tema delle imposte, si stabilì che nessuna prestazione personale o patrimoniale poteva essere imposta se non per legge e che tutti i cittadini, italiani e stranieri, e le imprese individuali o collettive, italiane e straniere, erano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La legge più significativa della riforma del sistema tributario italiano fu la legge 11 gen. 1951, n. 25 (nota come legge Vanoni), fondata su un criterio di perequazione tributaria, ovvero far pagare di più a chi poteva pagare di più per sgravare i meno abbienti. Vennero disciplinati la dichiarazione annuale unica dei redditi con l'osservanza delle disposizioni del decreto 585/1945, l'abbassamento delle aliquote e l'innalzamento dei minimi imponibili, la possibilità per i contribuenti morosi di condonare il passato senza oneri eccessivi. Ulteriori disposizioni riguardavano la finanza locale.
L'obiettivo era innalzare il gettito delle entrate, facendo emergere gli evasori totali. Ne conseguì l'esigenza di riorganizzare l'amministrazione finanziaria. Con successivo decreto presidente della Repubblica 5 lug. 1951, n. 573, venne approvato il testo unico delle norme sulla dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette, in cui si precisavano i compiti degli uffici distrettuali delle imposte dirette e i casi di intervento delle intendenze di finanza. Con legge 6 ago. 1954, n. 603, venne istituita una imposta sulle società e apportate modifiche alle leggi sulle imposte dirette, mentre norme integrative alla legge 25/1951 vennero approvate con legge 5 gen. 1956, n. 1.
Le attribuzioni delle intendenze di finanza vennero estese in virtù del decreto presidente della Repubblica 4 feb. 1955, n. 72, che attuava un più accentuato decentramento dei vari servizi dall'amministrazione centrale delle finanze ai suoi uffici periferici, in particolare ai direttori delle circoscrizioni doganali e agli uffici delle imposte indirette, in particolare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Attribuiva alle intendenze di finanza varie altre competenze tra cui:
- contratti e concessioni di beni dello Stato in tutti quei casi in cui non era richiesto il parere del Consiglio di Stato;
- contenzioso;
- rateizzazioni nei pagamenti delle imposte;
- nomina delle commissioni per lo scarto di atti d'archivio degli uffici finanziari periferici.
Con decreto presidente della Repubblica 29 gen. 1958, n. 645, venne approvato il testo unico sulle imposte dirette e disciplinata per gli uffici distrettuali delle imposte dirette la competenza sull'accertamento. Vennero dettate norme anche sulla tenuta delle scritture contabili delle imprese commerciali, sugli effetti delle iscrizioni catastali, specie sulle imposte del reddito agrario, del reddito dei fabbricati, del reddito di ricchezza mobile, sulle imposte sulle società e sulle obbligazioni; infine sulle agevolazioni per le famiglie numerose.
Con legge 17 feb. 1971, n. 127, che modificava il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dic. 1947, n. 1577, e successive modifiche, vennero emanati provvedimenti sulle cooperative.
Solo a seguito della legge 9 ott. 1971, n. 825, che dava apposita delega al Governo, prese corpo la riforma tributaria che venne attuata con una serie di provvedimenti del 1972 e del 1973. La legge stabiliva che, secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività secondo i criteri indicati, il governo doveva dare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle persone giuridiche (IRPEG) e sull'imposta locale sui redditi (ILOR); in materia di imposta complementare progressiva, di imposta sul valore aggiunto (IVA), di imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili; in materia di revisione della disciplina delle imposte di registro, bollo, ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e diritti erariali sui pubblici spettacoli; in materia, infine, di regime tributario delle successioni e donazioni.
Questo complesso di norme cercava di costruire un sistema tributario imperniato su un'imposta di reddito complessivo, facendo poggiare l'intero sistema su poche imposte statali: IRPEF, IRPEG, IVA. Di fatto l'IRPEF, che escludeva dall'imponibile le rendite finanziarie, funzionava sui redditi di lavoro dipendente e da pensioni, mentre non risultavano adeguati i criteri per la valutazione di ricavi e di redditi per il lavoro autonomo.
Con il decreto presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 644, vennero ridisegnate le circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro, secondo l'allegata tabella; con il decreto presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 633, venne soppressa l'IGE e istituita l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che si applicava sulle cessioni dei beni e sulle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni; con decreto presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 645, vennero istituiti in ogni provincia, per l'applicazione dell'IVA, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'ambito dell'amministrazione delle tasse e delle imposte sugli affari.
Con decreto presidente della Repubblica 29 set. 1973, n. 600, vennero emanate disposizioni comuni in materia di accertamento dei redditi e con decreto presidente della Repubblica 29 set. 1973, n. 602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
La legge 24 aprile 1980, n. 146, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980), istituì i centri di servizio, alle dipendenze della Direzione generale delle imposte dirette, con lo scopo di alleggerire il carico di lavoro degli uffici periferici per quello che riguarda la ricezione e il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.
La riforma del 1971-1973, da cui conseguì una massiccia evasione fiscale, funzionò per oltre un decennio, quando cominciarono a rendersi necessari vari provvedimenti particolari, finché con decreto presidente della Repubblica 22 dic. 1986, n. 917, venne approvato il testo unico delle imposte sui redditi che dava ulteriori regole sull'IRPEF.
Con decreto ministeriale 9 apr. 1987 venne istituito il Comitato consultivo degli intendenti di finanza, con compito di coordinamento delle attività delle intendenze di finanza.
Il decreto presidente della Repubblica 28 gen. 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ott. 1986, n. 657, istituì il Servizio centrale di riscossione (poi Direzione centrale della riscossione, a seguito del decreto presidente della Repubblica 27 mar. 1992, n. 287, che approvava il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze), ufficio centrale alle dirette dipendenze del ministro, con il compito di riscossione di tributi e di versamenti prima riscossi dalle tesorerie provinciali e dagli enti locali.
La legge 29 ott. 1991, n. 358, che riorganizzava il Ministero delle finanze, e il decreto presidente della Repubblica 27 mar. 1992, n. 287, che ne disciplinava gli uffici e il personale, rivoluzionarono la struttura del dicastero: le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio vennero a sostituire le intendenze di finanza, che continuarono a svolgere alcune funzioni amministrative sotto forma giuridica di sezioni staccate.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 26 gen. 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, in Gazzetta ufficiale, n. 62, 6 feb. 1865
- Regio decreto 26 set. 1869, n. 5286, col quale si istituiscono le Intendenze di finanza, in Gazzetta ufficiale, n. 273, 6 ott. 1869
- Regio decreto 17 novembre 1869, n. 5345, con cui si approvano le classificazioni, i gradi, gli organici e le variazioni al progetto di bilancio 1870 per le Intendenze di finanza, in Gazzetta ufficiale, n. 323, 26 nov. 1869
- Regio decreto 18 dic. 1869, n. 5397, che approva il regolamento per le Intendenze di finanza, in Gazzetta ufficiale, n. 353, 27 dic. 1869
- Legge 11 ago. 1870, n. 5784, Portante l'approvazione di provvedimenti finanziarii, in Gazzetta ufficiale, n. 221, 13 ago. 1870
- Legge 6 giugno 1877, n. 3864, che prescrive una generale revisione dei redditi dei fabbricati da farsi nell'anno 1878, in Gazzetta ufficiale, n. 132, 6 giu. 1877
- Legge 1 marzo 1886, n. 3682, Riordinamento dell'imposta fondiaria, in Gazzetta ufficiale, n. 49, 1 mar. 1886
- Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512, Che approva il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari e per l'ordinamento degli Uffici direttivi, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 17 dic. 1897
- Decreto luogotenenziale 8 giu. 1919, n. 976, che affida alle intendenze di finanza il servizio compartimentale del lotto, in Gazzetta ufficiale, n. 150, 25 giu. 1919
- Regio decreto 30 dic. 1923, n. 3062, Istituzione della imposta complementare sul reddito, in Gazzetta ufficiale, n. 22, 26 gen. 1924
- Regio decreto 30 dic. 1923, n. 3069, Rivalutazione generale del reddito dei fabbricati, in Gazzetta ufficiale, n. 23, 28 gen. 1924
- Regio decreto legge 16 ott. 1924, n. 1613, Riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, in Gazzetta ufficiale, n. 247, 21 ott. 1924
- Legge 14 giu. 1928, n. 1312, Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose, in Gazzetta ufficiale, n. 145, 22 giu. 1928
- Legge 7 gen. 1929, n. 4, Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, in Gazzetta ufficiale, n. 11, 14 gen. 1929
- Regio decreto 17 set. 1931, n. 1608, Approvazione del Testo sulle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n. 12, 16 gen. 1932
- Legge 8 giu. 1936, n. 1231, Conversione in legge, con modifiche, del r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette e del r.d.l. 13 gennaio 1936, n. 120, concernente modificazioni e aggiunte ad alcuni articoli del r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette, In Gazzetta ufficiale, n. 152, 3 lug. 1936
- Regio decreto legge 7 ago. 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giu. 1937, n. 1016, Riforma degli ordinamenti tributari, in Gazzetta ufficiale, n. 211, 11 set. 1936
- Regio decreto legge 9 gen. 1940, n. 2, convertito in legge 19 giu. 1940, n. 762, con modifiche, Istituzione di un'imposta generale sulle entrata, in Gazzetta ufficiale, n. 15, 19 gen. 1940
- Regio decreto 26 gen. 1940, n. 10, Regolamento per l'esecuzione del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata, in Gazzetta ufficiale, n. 26, 1 feb. 1940
- Legge 1 lug. 1940, n. 803, Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali, in Gazzetta ufficiale, n. 164, 15 lug. 1940
- Legge 26 ott. 1940, n. 1543, Risarcimento dei danni di guerra, in Gazzetta ufficiale, n. 270, 19 nov. 1940
- Regio decreto legge 12 apr. 1943, n. 205, Provvedimenti in materia di imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n. 90, 19 apr. 1943
- Decreto legislativo luogotenenziale 19 ott. 1944, n. 384, Disposizioni in materia di imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n. 98, 23 dic. 1944
- Decreto legislativo luogotenenziale 8 mar. 1945, n. 77, Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari, in Gazzetta ufficiale, n. 37, 27 mar. 1945
- Decreto legislativo luogotenenziale 24 ago. 1945, n. 585, Dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n. 117, 29 set. 1945
- Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 1 sett. 1947, n. 892, Variazioni sulle aliquote e adeguamento redditi di categoria B e C1 soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare sui redditi di lavoro, in Gazzetta ufficiale, n. 217, 22 set. 1947
- Legge 9 gen. 1951, n. 10, Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate, in Gazzetta ufficiale, n. 18, 23 gen. 1951
- Legge 11 gen. 1951, n. 25, Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, in Gazzetta ufficiale, n. 25, 31 gen. 1951
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 lug. 1951, n. 573, Testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n. 169, 26 lug. 1951
- Legge 6 ago. 1954, 603, Istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari, in Gazzetta ufficiale, n. 182, 11 ago. 1954
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 feb. 1955, n. 72, Decentramento dei servizi del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 62, 16 mar. 1955
- Legge 5 gen. 1956, n. 1, Norme integrative della l. 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria, in Gazzetta ufficiale, n. 6, 9 gen. 1956
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n.162, Suppl. Ordinario, 7 lug. 1958
- Legge 17 feb. 1971, n. 127, Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione, in Gazzetta ufficiale, n. 85, 6 apr. 1971
- Legge 9 ott. 1971, n. 825, Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, in Gazzetta ufficiale, n. 263, 16 ott. 1971
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 11 nov. 1972 - supplemento ordinario n. 1
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 636, Revisione del contenzioso tributario, In Gazzetta ufficiale, n. 292, 11 nov. 1972 - supplemento ordinario n. 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 638, Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione dei tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 11 nov. 1972 - supplemento ordinario n. 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 639, Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 11 nov. 1972 - supplemento ordinario n. 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 644, Revisioni delle circoscrizioni tributarie degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 11 nov. 1972 - supplemento ordinario n. 4
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 645, Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 11 nov. 1972 - supplemento ordinario n. 4
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 set. 1973, n. 600, Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, in Gazzetta ufficiale, n. 268, 16 ott. 1973 - supplemento ordinario n. 1
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 set. 1973, n. 602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, in Gazzetta ufficiale, n. 268, 16 ott. 1973 - supplemento ordinario n. 2
- Legge 24 apr. 1980, n. 146, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980), in Gazzetta ufficiale, n. 115, 28 apr. 1980
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 apr. 1986, n. 131, Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, in Gazzetta ufficiale, n. 99, 30 apr. 1986 - supplemento ordinario
- Legge 4 ott. 1986, n. 657, Delega al governo per l'istituzione e la disciplina del Servizio di riscossione dei tributi, in Gazzetta ufficiale, n. 240, 15 ott. 1986
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dic. 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, in Gazzetta ufficiale, n. 302, 31 dic. 1986 - supplemento ordinario n. 126
- Decreto ministeriale 9 apr. 1987, Provvedimento di istituzione del Comitato consultivo degli Intendenti di finanza
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 gen. 1988, n. 43, Istituzione del Servizio di riscossione tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, in Gazzetta ufficiale, n.49, 29 feb. 1988 - supplemento ordinario n. 12
- Legge 29 ottobre 1991, n. 358, Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 264, Suppl. Ordinario n. 72, 11 nov. 1991
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 116, Suppl. Ordinario n. 75, 20 mag. 1992
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2018/11/19, rielaborazione
- Marzotti Pasqualina Adele, 2018/02/28
- Nudi Franco, prima redazione