L'esigenza di uffici per la registrazione di atti di particolare importanza risponde all'obiettivo di tutelare i rapporti patrimoniali dal rischio di falsificazioni e di assicurare al fisco esazioni certe sui trasferimenti della ricchezza.
Con la prima legge italiana del 21 aprile 1862, n. 585, sulla tassa di registro, ed il successivo r.d. 14 lug. 1866, n. 3121, venne ampliato e definito l'ambito impositivo delle tasse di registro. Le formalità della registrazione furono eseguite presso gli Uffici del registro, retti da ricevitori, le cui vicende istituzionali si collegano a quelle delle Conservatorie delle ipoteche fino alla ristrutturazione del Ministero delle finanze del 1991, quando si operò una netta distinzione tra il Dipartimento del territorio, cui fece capo la materia dei catasti e dei registri immobiliari, e il Dipartimento delle entrate, in cui confluì tutta la materia delle imposizioni tributarie. Le disposizioni della legge sulle tasse di registro si applicarono anche per l'esazione ed eventuali controversie in materia di tasse proporzionali o fisse sulle iscrizioni, trascrizioni e annotamenti sui pubblici registri delle ipoteche.
[espandi/riduci]Tale materia fu riordinata prima con il r.d. 13 set. 1874, n. 2076, che approvava il testo unico delle leggi sulle tasse di registro, poi con il testo unico del r.d. 20 mag. 1897, n. 217, nel quale fu inglobata pure la disciplina del tributo successorio. Già qualche decennio dopo si rese necessario procedere ad un nuovo globale ammodernamento, realizzato con il r.d. 30 dic. 1923, n. 3269, che approvò il testo di legge sul registro, procedendo ad una analisi dell'organizzazione e delle funzioni dell'Ufficio del registro. In base al r.d. 7 ago. 1936, n. 1639, che riformò gli ordinamenti tributari, vennero definiti criteri e coefficienti per la determinazione del valore dei beni trasferibili ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e di successione. Il r.d. 23 mar. 1933, n. 185, che approvò il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e il d.p.r. 5 apr. 1965, n. 691, che modificò le norme contenute nell'art. 16 del regolamento 185/1933, dettarono invece disposizioni sull'istituzione dei reparti amministrativi degli Uffici del registro di prima e seconda categoria.
L'Ufficio del registro provvedeva all'accertamento, liquidazione e riscossione di numerosi tributi tra cui: imposta di registro; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario; imposta ipotecaria; imposta di bollo; tassa di bollo sui documenti di trasporto; imposta di bollo sulle tasse da gioco; imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni; tassa sulle concessioni governative; imposta sulle assicurazioni; imposta generale sull'entrata; imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati; tassa sui contratti di borsa; tassa automobilistica; tassa di circolazione; diritti erariali sui pubblici spettacoli; tassa di pubblico insegnamento; imposta sulla pubblicità; imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; diritti catastali; tasse giudiziali; addizionali alle imposte di registro, ai tributi successori, all'imposta ipotecaria ed all'imposta generale sull'entrata; tassa sulle radiodiffusioni; imposta unica sulle utenze telefoniche; diritto speciale sui pedaggi autostradali; diritto su pesi e misure. Provvedeva, inoltre, all'accertamento, liquidazione e riscossione di altri tributi, come l'imposta di negoziazione o l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti. Nelle sedi in cui non esisteva la Tesoreria provinciale, l'Ufficio del registro svolgeva anche alcune funzioni demandate a tale ufficio, relative ad esempio al pagamento degli stipendi dei pubblici dipendenti, delle spese di giustizia e dei mandati emessi dallo Stato.
Gli Uffici del registro dipendevano centralmente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze e localmente dalle Intendenze di finanza e dagli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
In base alla l. 9 ott. 1971, n. 825, l'attività e la funzione di questi uffici subirono notevoli modifiche, con l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e la contemporanea abolizione di alcuni tributi fino a quel momento amministrati. Con d.p.r. 26 ott. 1972, n. 645, furono infatti istituiti in ogni capoluogo di provincia gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto o Uffici IVA. Inoltre, con il d.p.r. 26 ott. 1972, n. 644, si procedette alla revisione delle circoscrizioni territoriali sia degli Uffici distrettuali delle imposte dirette che degli Uffici del registro, che portò alla soppressione di circa la metà degli Uffici del registro esistenti (471), facendo tendenzialmente coincidere la circoscrizione di questi con quella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette. Il decreto prevedeva anche che gli Uffici del registro fossero classificati in tre categorie, secondo la media delle riscossioni effettuate negli ultimi cinque anni: uffici a ramo unico, con sede in genere nelle località più importanti, che si limitavano ad amministrare un solo tributo oppure alcuni di essi; uffici a rami riuniti, con sede in località meno importanti, che amministravano tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari e svolgevano tutte le funzioni loro demandate dalla legge; uffici misti, con sede in località di media importanza, che svolgevano, oltre alle funzioni degli uffici a rami riuniti, anche quelle di competenza delle Conservatorie dei registri immobiliari. Il decreto 637/1972, con varie successive leggi integrative, disciplinò l'imposta sulle successioni e sulle donazioni; l'intera normativa della materia venne poi raccolta nel testo unico approvato con d.lgs. 31 ott. 1990, n. 346, varie volte modificato fino alla soppressione delle imposte di successione e donazione con legge 342/2000, integrata dagli artt. 14-17 della legge 383/2001.
Il testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro, approvato con d.p.r. 26 apr. 1986, n. 131, introdusse radicali innovazioni sui metodi di valutazione del valore degli immobili, prevedendo accertamenti di tipo automatico solo per le dichiarazioni inferiori a criteri stabiliti. L'imposta fu di massima commisurata al valore monetario dell'oggetto dell'atto di registrazione, considerandola - analogamente all'imposta di successione - un tipo particolare di imposizione effettuata al momento del trasferimento oneroso dei cespiti.
In seguito alla l. 29 ott. 1991, n. 358, che dettò norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e al d.p.r. 27 mar. 1992, n. 287, con cui fu approvato il regolamento degli uffici e del personale, al posto delle precedenti direzioni generali subentrano il Dipartimento delle entrate, il Dipartimento delle dogane e il Dipartimento del territorio. Le competenze degli Uffici del registro furono attribuite agli Uffici delle entrate, organi periferici del Dipartimento delle entrate, mentre quelle delle Conservatorie dei registri immobiliari passarono agli Uffici unici del territorio, organi periferici del Dipartimento del territorio. All'art. 75, comma 3 del suddetto d.p.r. n. 287/1992 fu stabilito in particolare che "alla data di attivazione degli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e gli uffici del registro sono soppressi e le relative competenze sono attribuite agli uffici delle entrate".
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 9 ott. 1971, n. 825, Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, in Gazzetta ufficiale, n. 263, 16 ott. 1971
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 645, Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 11 nov. 1972 - supplemento ordinario n. 4
- Legge 29 ottobre 1991, n. 358, Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 264, Suppl. Ordinario n. 72, 11 nov. 1991
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 116, Suppl. Ordinario n. 75, 20 mag. 1992
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Nudi Franco, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/03/29, supervisione della scheda