In seguito all'Unità d'Italia venne estesa a tutto il Regno l'organizzazione sabauda dell'amministrazione di pubblica sicurezza (l. 30 set. 1848, n. 798), che poneva le questure alle dipendenze del Ministero dell'interno e collocava un questore in ogni città capoluogo di provincia. Nel 1865, con la l. 20 marzo, n. 2248, allegato B, l'amministrazione della pubblica sicurezza fu meglio definita, attribuendola ugualmente al ministro dell'interno e per esso ai prefetti e sottoprefetti. Uffici di questura furono istituiti soltanto nelle città in cui il numero di abitanti era superiore a sessantamila; i questori, coadiuvati da ispettori, esercitavano le proprie attribuzioni nel circondario di loro residenza e in linea gerarchica dipendevano dalle prefetture.
In base al r.d. 20 ago. 1909, recante il regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, le questure erano organizzate in tre divisioni: Divisione I - Gabinetto, che si occupava della tutela dell'ordine pubblico, sottoponendo a rilievi segnaletici e controlli persone sospette o pericolose per la sicurezza pubblica e svolgendo azione di vigilanza su tutte le forme di riunione pubblica, sulle cerimonie e processioni religiose, sulla stampa e sulla costituzione di società politiche e non; Divisione II - Polizia giudiziaria, che aveva il compito di provvedere alla scoperta dei reati, alla raccolta delle prove relative e all’individuazione dei responsabili; svolgeva inoltre attività di ricerca e identificazione di persone, animali e oggetti scomparsi e attuava misure preventive di vigilanza per l'incolumità pubblica e privata e per la pubblica moralità; Divisione III - Polizia amministrativa, con funzioni di carattere preventivo, che aveva competenze in materia di armi non da guerra e di esplosivi, nonché delle autorizzazioni per manifestazioni pubbliche e agenzie e esercizi pubblici.
[espandi/riduci]Dopo la soppressione delle sottoprefetture, avvenuta con r.d. 2 gen. 1927, n. 1, le autorità di pubblica sicurezza furono riformate in base al r.d. 14 apr. 1927, n. 593; fu in applicazione di questo decreto che si ebbe l'istituzione di una Questura in ogni provincia, indipendentemente dal numero di abitanti del capoluogo. Gli uffici di Questura, come ulteriormente precisato nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e nel relativo regolamento, erano organicamente inseriti nelle prefetture e il questore, oltre ad essere autorità locale nel comune capoluogo, aveva, alle dipendenze del prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e di ordine pubblico nella provincia.
Il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (l. 1 apr. 1981, n. 121) all'art. 14 ha definito il questore quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui sono attribuite la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione. La legge del 1981 ha inoltre rivisto la dipendenza gerarchica dal prefetto, cui è rimasta soltanto la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica sotto il profilo politico-amministrativo.
Secondo le disposizioni del D.M. 16 mar. 1989, ogni Questura è stata articolata in due divisioni, Polizia anticrimine e Polizia amministrativa e sociale, e cinque uffici direttivi: Ufficio di Gabinetto, Ufficio del personale, Ufficio delle investigazioni generali ed operazioni speciali, Ufficio amministrativo-contabile e Ufficio sanitario. Alla Questura spetta anche il coordinamento dell'attività dei commissariati, organismi di pubblica sicurezza presenti nei piccoli comuni e nei quartieri delle grandi città.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Baddour Eleonora, 2020/11/09, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/27, revisione