Denominazioni:
- Giudice di pace/Giusdicente/Giudicatura di pace (Repubblica cisalpina), 1797 - 1802
- Ufficio di conciliazione (Repubblica italiana), 1802 - 1805
Secondo gli artt. 27 e 212 della costituzione della Repubblica cisalpina pubblicata l'8 luglio 1797, il giudice di pace o giusdicente era eletto direttamente dai comizi popolari ed era assistito da quattro assessori nominati per un biennio e rieleggibili. Gli era demandata la funzione di giudicare reati minori (detti di terza classe) e contravvenzioni, esercitando una giurisdizione più morale che giuridica. Il suo funzionamento fu fissato dalle leggi organiche giudiziarie dell'ottobre 1797. I circondari di sua competenza, stabiliti con varie leggi nel luglio 1798, mutarono dopo la riforma dei dipartimenti del 5 settembre successivo: la legge 23 vendemmiale a. VII/14 ott. 1798 ne fissò la residenza, con alcune eccezioni, nel capoluogo del distretto. L'organizzazione del tribunale civile, dell'ufficio di conciliazione e del tribunale di polizia (tutti uffici affidati al giudice di pace e ai suo assessori) fu regolata dalla legge 15 fruttidoro a.VI/1 sett. 1798.
Durante la restaurazione austro-russa (1799-1800) i giudici di pace vennero soppressi, per essere ripristinati con la costituzione della seconda Repubblica cisalpina nel settembre 1800.
Successivamente, in base alla costituzione della Repubblica italiana del 1802 e alla legge 22 lug. 1802 in ogni comune venne istituito l'Ufficio di conciliazione, che nei comuni maggiori poteva avere più di un giudice. In tale ufficio si giudicava inappellabilmente sulle cause inferiori alle 100 lire; per le cause fino a 300 lire era obbligatorio esperire il conciliatore, prima di ricorrere al giudice di prima istanza, (artt. 27, 29, 32 e 33 legge citata). Il giudice di prima istanza poteva rimettere al conciliatore anche cause eccedenti le 300 lire salvo richiamare la causa in caso di mancata conciliazione (artt. 33 e ss. della legge citata). Il conciliatore non giudicava in materia penale sui reati minori, passati sotto la competenza della Pretura.
La magistratura cessò nel 1805.
Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Raponi Nicola, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/03/21, supervisione della scheda