Nel nuovo Regno d'Italia, con l. 6 mag. 1862, n. 593, venne stabilita una tassa, proporzionale o fissa, sulle iscrizioni e prenotazioni, trascrizioni e annotamenti da farsi sui pubblici registri delle ipoteche. Per la sua esazione e le eventuali controversie si applicavano le disposizioni della legge sulle tasse di registro. I conservatori delle ipoteche dovevano presentare due distinte malleverie, una nell'interesse pubblico e l'altra nell'interesse dell'Erario; in considerazione, però, del divieto posto nei loro confronti di esigere per proprio conto diritti o emolumenti per le formalità ipotecarie su cui era stabilita tassa fissa o proporzionale in favore dell'Erario, con r.d. 24 ago. 1862, n. 801, venne emanato l'ordinamento degli uffici ipotecari, chiamati appunto conservatorie delle ipoteche, e furono stabilite le retribuzioni assegnate ai conservatori.
Gli uffici, dipendenti dalla Prefettura e presidenza degli archivi, furono impiantati nelle diverse province del Regno e i conservatori, o capi degli uffici ipotecari, continuarono ad essere responsabili del servizio, delle formalità e delle operazioni ipotecarie, sulla base delle leggi preunitarie sul regime ipotecario; vennero anche istituiti agenti esattori per le tasse stabilite in favore dell'Erario. Con successivi provvedimenti vennero assegnate funzioni alle Corti di appello in materia ipotecaria, prorogati i termini per iscrizioni e trascrizioni di ipoteche nelle diverse province, definiti diritti ed emolumenti.
[espandi/riduci]Le istruzioni ai conservatori delle ipoteche del 30 dicembre 1865, emanate dopo l'approvazione del codice civile del 1865, delinearono un sistema della titolarità e di tutela della proprietà immobiliare mutuato dal sistema piemontese, a sua volta derivato da quello napoleonico. Fu prevista la tenuta: a) del registro generale, per la registrazione di tutte le note presentate con i rispettivi titoli, nella sezione giuridica, e per la riscossione dei bolli dovuti e delle tasse, nella sezione contabile; b) dei registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, per far risultare rispettivamente i trasferimenti di beni immobili o di diritti reali di godimento tra vivi o per successione, i pignoramenti, i sequestri conservativi civili e penali, le esecuzioni immobiliari e i fallimenti, ipoteche gravanti sui beni, la liberazione o modifica dei vincoli; c) registri sussidiari, alcuni consultabili altri ad uso interno, quali il repertorio delle trascrizioni e successive annotazioni (consultabili), i repertori dei debitori e dei creditori ipotecari e successive annotazioni di modifica (consultabili), le tavole alfabetiche dei cognomi (ad uso interno). L'intavolazione (riferita alle tavole) e la repertoriazione (riferita alle note) costituirono uno snodo del sistema ed un onere per il conservatore che permetteva agli interessati la visione dei dati o rilasciava certificazioni. Egli, inoltre - in quanto a sua cura e spese rilegava le note e i titoli - percepiva i diritti chiamati "emolumenti", con cui pagava anche i copisti. Gli fu anche attribuita una responsabilità civile diretta in caso di danno causato a terzi, soppressa solo nel 1983.
Nel 1874 la materia delle tasse di bollo e delle leggi ipotecarie venne riordinata. Con r.d. 13 set. 1874, n. 2077, furono approvate disposizioni per l'uso del bollo e del bollo straordinario e dei compiti in merito spettanti agli uffici di bollo e del registro; il decreto stabilì che le controversie in materia di tasse di bollo spettassero al Tribunale civile. Con r.d. 13 set. 1874, n. 2079, fu invece approvato il testo unico delle leggi ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche, che fissò le tasse proporzionali e fisse su iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni nonché annotamenti che si facevano sui pubblici registri delle ipoteche. I conservatori delle ipoteche erano funzionari governativi, mentre il personale dipendente era nominato o rimosso dai conservatori stessi che comunicavano nomine e rimozioni al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze. Per tutte le funzioni e gli adempimenti richiesti dal codice civile i conservatori dipendevano dal Ministero di grazia e giustizia, per ogni altro aspetto da quello delle finanze. Furono altresì stabiliti lo stipendio, gli emolumenti e l'aggio sulle riscossioni spettanti ai conservatori delle ipoteche.
Con r.d. 16 lug. 1904, n. 458, fu approvato il regolamento per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali. Il personale esecutivo dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari venne distinto in personale d'ufficio e personale d'ispezione: il primo era costituito dai conservatori delle ipoteche, dai ricevitori del registro e conservatori delle ipoteche, dai ricevitori del registro bollo e demanio, dai volontari; il secondo era articolato in ispettori superiori, ispettori e sottoispettori. La norma prevedeva un graduale riassetto degli uffici via via che si rendessero vacanti le Conservatorie di IV classe a ramo unico, aggregandole agli Uffici del registro: il compenso per i nuovi uffici a rami riuniti risultanti dalle aggregazioni sarebbe dipeso dall'importanza degli uffici. I conservatori delle ipoteche preposti alle Conservatorie a ramo unico furono distinti in tre classi secondo l'anzianità del personale addetto. Le Ricevitorie del registro bollo e demanio furono invece divise in cinque categorie, a seconda dei proventi. Rimasero i ricevitori del bollo straordinario di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, mentre risultano anche Ricevitorie di registro e demanio. Due anni dopo - con l. 19 lug. 1906, n. 370 - furono abrogate le disposizioni del 1904 relative alla soppressione delle Conservatorie delle ipoteche di IV classe da aggregarsi agli Uffici del registro, ricostituite in base al successivo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 1° ago. 1907, n. 574; questi uffici, in ragione dell'importanza, vennero articolati in due categorie, espresse nell'unita tabella A che prevedeva 47 Conservatorie di prima classe e 50 di seconda classe. La tabella poteva essere modificata per decreto, mantenendo fisso il numero degli uffici; alle prime furono assegnati i conservatori di prima e seconda classe, alle seconde i conservatori di terza e quarta classe.
Con r.d. 1° ago. 1907, n. 575, fu approvato anche il regolamento relativo all'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali, che stabilì i criteri per la classificazione degli Uffici del registro bollo e demanio, tenuti distinti da quelli per la classificazione del personale: venne formato un ruolo unico per il personale degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e delle ipoteche. Furono altresì stabiliti i criteri per le reggenze degli uffici esecutivi demaniali in caso di vacanza o di temporanea assenza dei conservatori delle ipoteche. Al 1933 risale un nuovo regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze.
Nel 1942, con l'approvazione del nuovo codice civile, la tutela dei diritti venne disciplinata nel libro VI, mantenendo nelle linee essenziali il sistema organizzativo precedente. Agli uffici delle ipoteche subentrarono le Conservatorie dei registri immobiliari.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/04/12, revisione