Le Delegazioni di governo furono istituite nel quadro della ristrutturazione generale degli organi politico-amministrativi del Granducato di Toscana, con legge 9 mar. 1848 (che ne prevedeva una installazione generale al 10 novembre 1848), al momento della soppressione dei vicariati regi. Ne vennero fissate provvisoriamente quattro a Firenze, tre a Livorno, una a Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato, Cortona e Pescia. Divise in classi a seconda della loro importanza, esercitavano le loro mansioni nell'ambito territoriale delle relative preture; nel perimetro delle due preture stabilite nelle città di Lucca, Arezzo e Pistoia, e nel perimetro della pretura stabilita in ognuna delle altre città.
Il delegato era di nomina granducale e svolgeva mansioni di polizia amministrativa (alle dipendenze del prefetto o del sottoprefetto), di polizia giudiziaria, di pubblico ministero nelle cause criminali di cognizione delle preture.
Il regolamento di polizia del 22 ottobre 1849 delineò con più precisione i compiti dei delegati di governo in materia di polizia amministrativa, unitamente a quelli dei governatori, prefetti e sottoprefetti, ai quali prestavano la loro collaborazione, nelle incombenze di polizia e nella esecuzione dei loro provvedimenti. I delegati rilasciavano, tra l'altro, le licenze di porto d'armi; nell'ambito dell'attività di prevenzione dei reati davano ammonizioni e comunicavano precetti o ingiunzioni; in caso di urgenza, potevano prendere i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine, la morale e la tranquillità con arresto di persone delinquenti o sospette di propositi criminosi (con tempestiva remissione all'autorità giudiziaria), o sottoponendole al sequestro, o arresto domiciliare per un tempo comunque limitato. Avverso i provvedimenti dei delegati era ammesso ricorso al consiglio di prefettura o al consiglio di governo. Ogni contravvenzione ai precetti di polizia dei delegati veniva risolto dallo stesso delegato con decreto motivato (se la pena era inferiore a otto giorni di carcere), altrimenti dal prefetto o dal governatore. Precetti potevano essere imposti anche a persone sospette condannate dalle corti regie o dai tribunali collegiali di prima istanza e che, dopo, l'espiazione della pena, venivano sottoposte a vigilanza di polizia. Ad ogni delegato erano addetti un commesso di pubblica vigilanza e uno o più cursori, con incarico di coadiuvare le autorità di polizia amministrativa, di eseguire i loro ordini e istruzioni, di ricercare e scoprire i delinquenti, di sorvegliare le persone ritenute pericolose e tendenti al reato, di sorvegliare i forestieri, i locali pubblici, i teatri in particolare. I delegati, al pari dei governatori, prefetti e sottoprefetti, disponevano della guardia civica, della gendarmeria, dei cacciatori volontari di costa e di frontiera, della guardia di finanze, dei pompieri, delle guardie comunitative.
[espandi/riduci]Con la Istruzione dei processi criminali emanata con legge 22 nov. 1849 si precisarono i compiti dei delegati di governo anche in ordine alla polizia giudiziaria, unitamente ai giudici istruttori, ai procuratori regi, ai pretori e agli ufficiali di gendarmeria: erano relativi alle informazioni preliminari su fatti punibili, all'istruzione regolare e alla preparazione dei giudizi, alle prime ricerche di fatti delittuosi e dei loro autori; ad ogni provvedimento di urgenza come visite domiciliari e sopralluoghi, esami dei testimoni. Con legge 7 dic. 1849 e con decorrenza dal 1 gennaio 1850, si riorganizzò, invece, il servizio dei delegati di governo, unitamente a quello delle preture (con la creazione di preture civili e criminali e preture solo civili) con la istituzione di una delegazione di governo in corrispondenza ad ogni pretura civile e criminale (con l'esclusione delle preture civili e criminali di Lucca campagna, Arezzo campagna, e Pistoia campagna). Da ciò la stretta relazione di attività tra pretori e delegati, i quali svolgevano presso i pretori funzioni di pubblico ministero e di ufficiali di polizia giudiziaria incaricati di atti istruttori e di prima investigazione. Un decreto del 25 agosto 1851, in considerazione delle eccezionali circostanze di ordine pubblico, autorizzò le autorità di polizia amministrativa a sottoporre le persone sospette di intenzioni criminose al sequestro fino a otto giorni o all'allontanamento da un luogo determinato fino ad un mese. Con legge 16 nov. 1852 ai delegati vennero riconosciuti maggiori poteri sia nell'ambito della polizia giudiziaria che in quello di polizia amministrativa: potevano erogare il carcere fino a otto giorni anche fuori dei casi di trasgressione alle disposizioni di polizia previste dal regolamento 20 giugno 1853 e determinare arresti e perquisizioni là dove ritenute necessarie, in un ambito generale di ampia arbitrarietà. Sulle decisioni dei delegati era ammesso ricorso al prefetto e di qui al Ministero dell'interno. Precetti e ingiunzioni erano gli strumenti ordinari di intervento dei delegati.
Le Delegazioni di governo toscane furono abolite ufficialmente dal Regio decreto 27 apr. 1865; i delegati furono sostituiti dagli ispettori di pubblica sicurezza.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 9 mar. 1848, in Bandi Toscana, cod. 58, n. LXXXVIII
Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Biotti Vittorio, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/04/23, revisione