Le direzioni didattiche statali amministrano dal punto di vista contabile e didattico scuole materne ed elementari statali, oggi denominate dell'infanzia e primarie, ubicate in un territorio più o meno vasto, che può corrispondere a quello di più comuni limitrofi, di un solo comune o di una porzione di esso. Possono aver esercitato o esercitare vigilanza su scuole parificate, reggimentali, carcerarie, ecc. Il numero e la qualità dei plessi, ossia delle scuole che afferiscono ad una direzione didattica, come pure il numero e la denominazione delle direzioni didattiche esistenti nel territorio di una regione è stato sinora soggetto a variazioni piuttosto frequenti, dettate da ragioni di ordine finanziario, organizzativo e demografico; è decretato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, di concerto con l'amministrazione comunale interessata, alla quale spettano le spese realtive all'edilizia scolastica.
In base ad una legge sabauda, la legge Casati (R.D. 13/11/1859 n. 3725), progressivamente estesa ai territori annessi al Regno d'Italia, l'istruzione elementare era di competenza dello Stato, che delegava la gestione delle scuole alle amministrazioni comunali, cui spettavano le spese per l'edilizia scolastica e per la retribuzione delle maestre. L'istruzione pre-scolare invece, trascurata per molti anni dalla legislazione italiana, restò perlopiù di carattere confessionale e privato, sotto il controllo della Chiesa e di enti morali o opere pie.
[espandi/riduci]Le direzioni didattiche vennero istituite per effetto della legge Nasi (L. 19/2/1903 n. 45) nei comuni con più di 10.000 abitanti, per gruppi di almeno 20 classi di scuola elementare, ma già in base al regolamento generale dell'istruzione elementare (r.d. 9 ottobre 1895 n. 623) i Comuni potevano affidare a direttori didattici la direzione delle scuole elementari.
Con la legge Daneo-Credaro (L. 4/6/1911 nn. 487) fu stabilito che lo Stato dovesse assumere l'organizzazione e le relative spese delle scuole elementari anche dei comuni più piccoli, lasciando invece autonomia scolastica ai comuni capoluogo di provincia o di circondario, nei quali la direzione delle scuole fu affidata ad un direttore didattico comunale. Tutte le scuole elementari furono avocate definitivamente allo Stato con il T. U. sulla finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1775 (art. 2).
Dal 1968 le direzioni didattiche accolsero sotto la propria amministrazione le nascenti scuole materne statali, istituite con L. 18/03/1968 n. 444. I cosiddetti decreti delegati del 1974, ossia i D.P.R. del 31/5/1974 nn. 416, 417, 418, 419 e 420, istituirono nuovi organi collegiali nelle scuole dei vari ordini e gradi, stabilendo un riassetto della struttura amministrativa scolastica - e quindi anche delle direzioni didattiche - in senso "orizzontale", con il coinvolgimento del personale, degli alunni e dei genitori.
Più recentemente, con il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative alle scuole di ogni ordine e grado (D. Lgs. 16/4/1994 n. 297), il legislatore ha dettato norme relative all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e avviato una prima razionalizzazione degli istituti. Le norme relative all'istituzione delle scuole materne e delle scuole elementari, ossia degli istituti che generalmente fanno capo ad una direzione didattica, sono contenute negli articoli 54 e 55.
L'art. 21 della legge Bassanini (L. 15/3/1997 n. 59) ha attribuito autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, nonché personalità giuridica alle scuole di ogni ordine e grado. Con il D.P.R. 18/6/1998 n. 233 e con il regolamento sull'autonomia scolastica (D.P.R. 8/3/1999 n. 275), entrambi collegati all'applicazione della Bassanini, è stato attuato un ulteriore ridimensionamento della rete scolastica italiana. L'autonomia ha avuto riconoscimento costituzionale con la revisione del Titolo V della Costituzione italiana (L. 18/10/2001 n. 3).
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