Denominazioni:
Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, 1917 - 1932
Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, 1932 - 1945
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, 1945 -
La legge 18 luglio 1917, n. 1143, "per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra" e il successivo regolamento, approvato con r.d. 30 giugno 1918, n. 1044, prevedevano la nascita di organizzazioni, anche a livello locale, per l'assistenza ai figli dei caduti per cause di guerra.
Con r.d. 19 aprile 1923, n. 850, all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra fu riconosciuta la rappresentanza esclusiva degli interessi materiali e morali delle famiglie dei caduti in guerra. L'erezione in ente morale avvenne, invece, con il r.d. 7 febbraio 1924, n. 230, che ne approvava anche lo statuto. L'Associazione venne poi istituita come opera nazionale con la legge 26 luglio 1929, n. 1397, seguita dal regolamento del 13 novembre 1930.
[espandi/riduci]Con r.d. 28 novembre 1932 la denominazione fu cambiata in "Associazione nazionale famiglie caduti in guerra" e fu emanato un nuovo statuto.
Caduto il fascismo, nel secondo dopoguerra, l'Associazione ebbe un ulteriore statuto, approvato con d.p.r. 18 aprile 1951. In base ad esso, organi centrali erano il congresso nazionale, il comitato centrale, il presidente nazionale, il collegio centrale dei sindaci; a livello provinciale operavano il congresso provinciale, il comitato provinciale, il presidente provinciale, il collegio provinciale dei sindaci. Sezioni potevano essere istituite in ogni comune o frazione di comune, purché il numero dei soci non fosse inferiore a trenta; ma i congiunti di caduti all'estero o in territorio non metropolitano potevano costituirne una, anche con un numero di iscritti inferiore. Gli organi delle sezioni locali erano l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il collegio sezionale dei sindaci.
Sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri in forza del decreto 19 aprile 1953, n. 1023, l'Associazione contava nello stesso 1953 circa 317.000 iscritti. Fu riordinata, sotto la denominazione attuale, con lo statuto approvato con d.p.r. 3 maggio 1955, n. 535.
Già compresa ufficialmente tra gli enti pubblici di notevole rilievo nazionale, dal 1979 è stata trasformata in ente morale di diritto privato.
L'Associazione svolge compiti di rappresentanza, protezione e tutela nei riguardi dei congiunti dei militari, militarizzati partigiani, caduti e dispersi in guerra, perseguendo i seguenti scopi: mantenere vivo il ricordo dei caduti promuovendo cerimonie ed onoranze; cooperare con gli organi governativi per il rimpatrio dai territori stranieri dei resti mortali dei caduti in guerra o deceduti nei campi di prigionie; promuovere ricerche per localizzare il luogo di sepolture dei soldati caduti in guerra, in Italia ed all'estero; tutelare la cura ed il decoro dei cimiteri di guerra, lapidi e monumenti. La funzione di tutela nei riguardi delle categorie rappresentate si concretizza, invece, nei seguenti servizi: assistenza per tutte le istanze volte ad ottenere la concessione di trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità di trattamenti accessori (assegno di maggiorazione 13a mensilità); assistenza per ricorsi in materia di pensioni di guerra; assistenza e informazione sui benefici previdenziali a favore delle vedove ed orfana di guerra; pubblicazione della rivista "Il Presente".
La sede centrale dell'Associazione è a Roma. Lo statuto vigente è stato approvato con decreto del ministro della difesa del 25 marzo 1992.
(Testo rielaborato a partire dal sito "LombardiaBeniCulturali: "http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000221/)
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