Denominazioni:
Commissione provinciale [per le controversie tributarie], 1864 - 1972
Commissione tributaria di secondo grado, 1972 - 1992
Commissione tributaria provinciale/Commissione tributaria regionale, 1992 - 2022
Corte di giustizia tributaria di primo grado, 2022 -
Con legge 14 lug. 1864, n. 1830, contestualmente alle Commissioni comunali e Commissioni consorziali incaricate delle operazioni di accertamento delle somme dei redditi e delle imposte dovute dai contribuenti di un comune o di un consorzio, furono istituite Commissioni provinciali che si occupavano dei ricorso in sede amministrativa contro le somme di reddito determinate dalle Commissioni locali. La legge 20 mar. 1865, n. 2248, sul contenzioso finanziario (All. E) - con la quale furono soppressi i tribunali speciali con giurisdizione sul contenzioso amministrativo - assegnò la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative alle imposte ai Tribunali di circondario (primo grado) e alle Corti di appello (secondo grado).
[espandi/riduci]Con r.d. 24 ago. 1877, n. 4021, l'intera materia fu riordinata: le Commissioni amministrative di prima istanza divennero mandamentali, mentre l'appello rimase di competenza della Commissione provinciale. Fu inoltre istituita una Commissione centrale, competente sulle controversie riguardanti più comuni e per il ricorso contro decisioni delle Commissioni provinciali in casi riguardanti l'applicazione delle leggi; contro le decisioni della Commissione centrale era possibile presentare ricorso al giudice ordinario.
La riforma approvata con r.d.l. 7 ago. 1936, n. 1639 , rivide la disciplina per la risoluzione in via amministrativa delle controversie in materia di imposte dirette (escluse quelle sui terreni) e di imposte sui trasferimenti delle ricchezze, ampliando le competenze delle commissioni includendovi, in parte, anche le imposte indirette sugli affari. Nell'occasione, le Commissioni mandamentali furono trasformate in distrettuali mentre le loro decisioni continuarono a essere soggette all'eventuale ricorso alle Commissioni provinciali, i cui esiti potevano essere rivisti dalla Commissione centrale delle imposte dirette.
Dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 il sistema della giustizia tributaria fu oggetto di decisioni contrastanti della Corte costituzionale in merito, fra l'altro, alla natura di organo giurisdizionale o di organo amministrativo delle Commissioni tributarie.
La materia fu nuovamente riordinata con d.p.r. 26 ott. 1972, n. 636, nell'ambito della più generale riforma tributaria. Nell'occasione si stabilirono Commissioni tributarie di primo grado, con sede e competenza territoriale uguale a quella dei tribunali, e Commissioni tributarie di secondo grado, con sede nei capoluoghi di provincia, e una Commissione tributaria centrale. Contestualmente fu ampliato l'elenco dei tributi sottoposti alle Commissioni, specificamente descritti all'art. 1. Le nomine dei presidenti delle Commissioni tributarie di primo grado e secondo grado furono assegnate rispettivamente ai presidenti dei Tribunali e ai primi presidenti delle Corti di appello. Le procedure furono rese più simili a quelle del processo civile. La natura delle Commissioni fu definita con sentenza della Corte costituzionale 27 dic. 1974, n. 287, che le qualificò come organi giurisdizionali.
In base alla disciplina prevista dal d.lgs. 31 dic. 1992, n. 545, gli organi di giurisdizione in materia tributaria furono nuovamente disciplinati, mutando anche la loro circoscrizione territoriale. In luogo delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado furono istituite Commissioni tributarie provinciali, con sede nei capoluoghi di provincia, e Commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di regione. Fu tuttavia prevista l'istituzione di Sezioni di commissioni tributarie provinciali o regionali nelle sedi delle precedenti Commissioni di primo o di secondo grado, ove ritenuto necessario, come da tabella allegata al provvedimento. La legge del 1992 istituì anche il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, presso il Ministero delle finanze, con membri eletti da tutti i componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. I presidenti delle Commissioni tributarie, scelti tra i magistrati ordinari - amministrativi o militari, anche a riposo - erano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Le norme sulla giurisdizione e sulle procedure delle Commissioni tributarie furono stabilite con d.lgs. 31 dic. 1992, n. 546. Furono dotate di giurisdizione molto ampia sulle controversie relative a ogni genere e specie di tributo - compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché sovrimposte e addizionali e sanzioni disciplinari stabilite da uffici finanziari (in materia tributaria) - e su quelle in materia catastale, circa le caratteristiche tecniche e l'attribuzione della rendita catastale delle singole unità immobiliari urbane. Alle Commissioni tributarie provinciali fu affidata la trattazione delle controversie proposte nei confronti degli Uffici delle entrate e degli Uffici del territorio dipendenti dal Ministero delle finanze nonché degli enti locali o dei concessionari dei servizi di riscossione, con sede nella circoscrizione. Nel caso di vertenze contro un Centro di servizio, fu stabilito che la competenza sarebbe spettata alla Commissione nella cui giurisdizione sede dell'ufficio tributario titolare dell'attribuzione del tributo controverso. Alla Commissione regionale furono assegnate funzioni di appello. Ogni commissione era assistita da personale dell'Ufficio di segreteria secondo le disposizioni del codice di procedura civile per i cancellieri. Più volte la Corte costituzionale è intervenuta per delimitare la competenza delle Commissioni tributarie rispetto a quella del giudice ordinario.
Con l’entrata in vigore, il 16 settembre 2022, della legge 31 agosto 2022, n. 130, che ha apportato nuove significative modifiche al processo tributario e alla magistratura tributaria, la Commissione tributaria provinciale ha assunto la denominazione di Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 14 lug. 1864, n. 1830, Legge con cui è stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in Gazzetta ufficiale, n. 173, 22 lug. 1864
- Legge 20 mar. 1865, n. 2248, Legge sul contenzioso amministrativo, All. E, in Gazzetta ufficiale, n. 114, 12 mag. 1865
- Regio decreto 24 ago. 1877, n. 4021, Testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in Gazzetta ufficiale, n. 201, 28 ago. 1877
- Regio decreto legge 7 ago. 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giu. 1937, n. 1016, Riforma degli ordinamenti tributari, in Gazzetta ufficiale, n. 211, 11 set. 1936
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 636, Revisione della disciplina del contenzioso tributario, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 11 nov. 1972 - supplemento ordinario n. 2
- Decreto legislativo 31 dic. 1992, n. 545, Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413, in Gazzetta ufficiale, n. 9, 13 gen. 1993 - supplemento ordinario n. 8
- Decreto legislativo 31 dic. 1992, n. 546, Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413, in Gazzetta ufficiale, n. 9, 13 gen. 1993 - supplemento ordinario n. 8
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2018/11/30, revisione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2023/06/22, rielaborazione