Il servizio di Stato civile è di carattere statuale: infatti la funzione di ufficiale di Stato civile è conferita al sindaco non quale capo dell'ente locale ma in veste di ufficiale di governo, con facoltà di delega ad uno o più consiglieri comunali o a persone che ne abbiano i requisiti. Nel solco della tradizione ecclesiastica si è voluto garantire un più stretto rapporto tra cittadini e uffici di Stato civile attribuendone la loro organizzazione al Comune, la cui circoscrizione ne delimita la competenza territoriale.
Dopo la Rivoluzione francese, l'Assemblea costituente inserì nella Costituzione del 1791 un articolo in cui si specificava che 'la compilazione degli atti di stato civile e la tenuta dei registri sono esclusivamente di competenza delle autorità comunali'. Con questo si affermava il principio che tutto ciò che attiene all'ordine civile è di competenza dello Stato. Tale principio fu recepito nel Codice civile napoleonico (21 marzo 1804), che venne introdotto negli Stati italiani preunitari durante le dominazione francese.
[espandi/riduci]Nel Regno di Napoli il decreto di Gioacchino Napoleone del 29 ottobre 1808, n.198 'Per lo stabilimento degli ufiziali incaricati del registro degli atti civili, secondo il disposto nel titolo II del libro I del codice Napoleone' stabiliva che, nei comuni del regno, i sindaci, ed in caso di assenza, quello degli eletti non deputato alla polizia, fossero 'incaricati dei registri degli atti di nascite, di adozioni, di matrimoni e di morti'. Il decreto era suddiviso in tre titoli: 1. degli ufiziali incaricati dei registri degli atti dello stato civile, e de' loro doveri; 2. forme dei registri, loro depositi, e loro estratti; 3. delle tavole annuali e decennali.
Nel Codice civile del Regno delle Due Sicilie del 26 marzo 1819 si davano particolari norme per la celebrazione e conseguente validità del matrimonio.
Il Codice civile del Ducato di Parma del 1820 istituiva i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio, morte tenuti dall'ufficiale di stato civile, ma prevedeva per il matrimonio la trascrizione della celebrazione religiosa svoltasi davanti al curato, da effettuarsi dietro attestato.
Nel Regno di Sardegna, in esecuzione del "Regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato delle persone" pubblicato con regie patenti del 20 giugno 1837, dal 1838 l'autorità laica recuperava una parziale competenza in materia di stato civile; pur delegando al potere ecclesiastico le funzioni di accertare i mutamenti nello stato civile dei cittadini, manteneva infatti la facoltà di controllo e il diritto di conservazione degli atti. I parroci e gli altri ministri dei culti tollerati formavano annualmente i registri dei battesimi, dei matrimoni e delle morti in duplice esemplare: uno era conservato dalla parrocchia o comunità acattolica, l'altro era trasmesso all'autorità civile, mentre una copia era inviata per la conservazione negli archivi diocesani.
A seguito delle annessioni, il sistema, correntemente definito "carloalbertino", fu progressivamente esteso ad altri Stati della penisola e restò in vigore fino a tutto il 1865. Dopo tale anno i registri compilati a partire dal 1838 furono conservati presso gli archivi dei comuni quali precedenti dei nuovi registri dello Stato civile italiano che iniziarono ad essere formati dal 1° gennaio 1866.
Nelle provincie dell'Umbria, con decreto 31 ottobre 1860, n. 111 serie 92, emanato dal marchese Gioacchino Napoleone Pepoli, regio commissario generale straordinario, si istituiva in ogni comune un Ufficio di Stato civile. Il decreto "ordina promulgarsi, per avere effetto nelle province dell'Umbria col primo dicembre prossimo [1860] i titoli V, VI, XIII del Progetto di revisione del codice civile Albertino, relativi i primi due al regolamento civile del matrimonio, e il terzo all'adempimento e conservazione degli Atti di Stato Civile".
Con il R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 veniva istituito l'ordinamento dello Stato civile nel Regno d'Italia, attribuendo al sindaco (art.1) la qualifica di ufficiale dello Stato civile. In qualità di ufficiale del Governo, posto in posizione di dipendenza gerarchica nei confronti del Ministero di grazia e giustizia e sotto la diretta vigilanza del procuratore del re (art.13), il sindaco - o un suo delegato - era preposto alla ricezione degli atti dello Stato civile, alla tenuta e la conservazione dei relativi registri (cittadinanza, nascita, matrimonio, morte), al rilascio di copie e certificati (art.6). I registri venivano preventivamente vidimati dal presidente del Tribunale e compilati in duplice originale, uno dei quali da trasmettersi alla cancelleria del Tribunale.
In seguito alla riforma introdotta dal R.D. 9 luglio 1939, n.1238 (quasi interamente abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, attuativo della L. 15 maggio 1997, n.127, c.d. "Bassanini-bis") gli Uffici dello Stato civile si configurano come organi amministrativi istituiti in ogni Comune, preposti alla formazione ed alla ricezione degli atti relativi allo Stato civile, nonché alla tenuta, alla custodia ed alla conservazione degli appositi registri, al rilascio dei certificati in base ad essi. Il titolare dell'ufficio è il sindaco, che nella sua qualità di ufficiale del Governo agisce quale organo statale.
La riforma introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha semplificato l'ordinamento dello Stato civile, prevedendo, oltre allo snellimento delle procedure e degli adempimenti a carico del cittadino, l'istituzione di un unico archivio informatico relativo ai soggetti residenti nel Comune, per sostituire i registri di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività in materia di Stato civile sono attualmente svolte dal Ministero dell'interno.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Scheda ripresa dal SIUSA, 2023/04