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Consiglio di intendenza (Regno delle Due Sicilie, domini al di qua del Faro), 1815 - 1861

Nel domini al di qua del Faro del Regno delle Due Sicilie, il Consiglio di intendenza era composto, secondo il decreto 30 ago. 1815, n. 100, di cinque consiglieri nelle intendenze di prima classe, di quattro in quelle di seconda, di tre in quelle di terza. La legge 12 dic. 1816, n. 570 lo definì giudice esclusivo del contenzioso amministrativo (art. 20) e ne affidò la presidenza all'intendente, sempre che questi vi intervenisse (art. 23). L'intendente assente o impedito era sostituito dal consigliere anziano. Le deliberazioni del Consiglio venivano denominate "avvisi" nel caso di esercizio di funzioni consultive dell'intendente, "decisioni" laddove fosse compiuta un'attività di tipo contenzioso: le decisioni erano "definitive ed esecutive, salvo il solo ricorso devolutivo alla gran Corte dei Conti" (artt. 25 e 26).
La materia del contenzioso amministrativo era regolata dalla legge 21 mar. 1817, n. 664; le norme di procedura erano dettate dalla legge 25 mar. 1817, n. 665. Erano di competenza del Consiglio di intendenza le controversie relative alle pubbliche strade, ai ponti, ai fiumi, lidi, ripe e canali; in materia di tasse; per appalti di lavori pubblici o di interesse militare; per i beni dello Stato, della real casa, dei comuni e degli stabilimenti pubblici. Il decreto 11 ott. 1817, n. 932, fissò definitivamente a tre membri la sua composizione.
Il Consiglio di intendenza divenne Consiglio di Prefettura a partire dal 1861.

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

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Soggetti produttori collegati:


Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Muzi Paolo, revisione
  • Nigro Gino, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/06/10
  • Viggiani Carmine, prima redazione