La legge 21 dic. 1890, n. 7321, istituì nelle città capoluogo di provincia gli uffici provinciali di pubblica sicurezza, posti alle dipendenze del prefetto, e nelle città capoluogo di circondario gli uffici circondariali di pubblica sicurezza, alle dipendenze dei sottoprefetti; il ministro dell'interno poteva stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni secondo il bisogno.
La legge prevedeva che nelle città capoluogo di provincia con una popolazione superiore a centomila abitanti, all'Ufficio provinciale potesse essere preposto un questore il quale, nel circondario di sua residenza, aveva le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto e poteva disporre di uffici di sezione alle sue dipendenze; nelle altre città capoluogo di provincia, all'Ufficio era preposto un ispettore.
Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza erano organicamente parte degli uffici di Prefettura e Sottoprefettura. Nei comuni ove non vi fosse un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne faceva le veci, ne esercitava le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.
Dopo la soppressione delle sottoprefetture, avvenuta con r.d. 2 gen. 1927, n. 1, le autorità di pubblica sicurezza furono riformate in base al r.d. 14 apr. 1927, n. 593; fu in applicazione di questo decreto che si ebbe l'istituzione di una Questura in ogni provincia e contestualmente la soppressione degli uffici provinciali di pubblica sicurezza e di quelli circondariali, sostituiti da uffici locali.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/27, revisione