Date di esistenza: 1405 - 1797
Sedi: Padova
Intestazioni di autorità:- Podestà di Padova (1405 - 1797), SIUSA/NIERA
Tipologia:Note storiche:Il podestà di Padova era nominato dal Maggior consiglio della Repubblica veneta per la gestione degli affari civili della città. Veniva scelto tra le fila del patriziato veneziano, doveva essere dotato di adeguata preparazione giuridica e la sua durata in carica è stata dapprima di 12 mesi e poi portata a 16 mesi. Esso governava la città assieme al capitanio, che si occupava degli affari militari della città, e la loro denominazione generica era quella di “rettori”. Altre figure con denominazione di rettore, ma con ruoli subordinati al capitanio, erano i “camerlenghi” e i “castellani”, che si occupavano delle entrate fiscali e dei presidi militari. L’attività di questi magistrati veneziani interessava ogni aspetto della vita politica, amministrativa, giudiziaria, economica e sociale della città e del territorio, svolgendo funzione di snodo tra centro e periferia ed anticipando, per certi versi, le moderne figure del prefetto e del questore. In caso d’urgenza un singolo rettore poteva inoltre assumere l’incarico di uno o più degli altri: frequentissima era infatti la nomina di “podestà vice-capitani” oppure di “capitani vice-podestà”. Inoltre, in caso di morte o malattia invalidante o di impossibilità di trovare candidati alla carica, furono create delle reggenze straordinarie o provvisorie, alle quali erano assegnati dei nobili veneziani con il titolo di “provveditori” o “inquisitori”.
[espandi/riduci]Per l’espletamento delle loro funzioni, nel corso dei primi decenni di dominazione, furono create da Venezia delle strutture di supporto tecnico e amministrativo ai rettori, in modo da attribuire maggiore continuità alla loro azione, considerato il loro avvicendamento quasi annuale nella carica: la Cancelleria pretoria per il podestà e la Cancelleria prefettizia per il capitanio.
Nelle loro attività amministrative e giudiziarie i due rettori erano inoltre coadiuvati da una nutrita schiera di ministri e collaboratori che giungevano a Padova insieme ad essi, restavano in carica per lo stesso periodo dei loro superiori e non potevano, come loro, essere cittadini padovani. Per il podestà essi erano: il Vicario, sostituto del podestà in caso d’assenza temporanea, che ordinariamente sedeva con il podestà in palazzo della Ragione, all’ufficio del Sigillo, per giudicare cause civili e commerciali ed istruire sommariamente quelle dei poveri; poi gli altri tre “assessori” o “giudici”, che presiedevano, in ordine d’importanza, a tre diversi tribunali: Maleficio (tribunale criminale), Aquila (tribunale fiscale) e Vettovaglie (tribunale annonario e civile per “danni dati”), che, assieme al podestà e al vicario, formavano la Corte pretoria; i due Cavalieri del podestà o di piazza, dei quali uno doveva rimanere sempre al fianco del podestà, l’altro, accompagnato da un notaio e da altri funzionari, doveva girare per le botteghe per scoprirvi misure e pesi falsi, bevande adulterate e merci falsificate; ed infine il Cancelliere pretorio, che si occupava del suo carteggio riservato, istruiva i processi ed era responsabile della cancelleria pretoria. Per il capitanio invece i ministri erano il Cancelliere prefettizio, che presiedeva l’omonima cancelleria, e il Commilitone, con il compito di accompagnare ovunque il capitanio, pronto ad eseguire i suoi ordini. La corte pretoria, coll’aggiunta del capitano, diventava Corte criminale e giudicava i crimini più gravi.
Nello specifico, le funzioni svolte dal podestà possono esser così schematicamente riassunte:
I) funzioni giudiziarie
A) “presidente” della corte pretoria e della corte criminale
B) in materia criminale:
1) ordinaria: giudice di prima istanza, ad eccezione dei casi avocati dal Consiglio dei X di Venezia
2) sommaria:
a) giudice di prima istanza, con numerose eccezioni
b) giudice di appello
C) in materia civile:
1) ordinaria:
a) giudice di prima istanza, non esclusivo
b)giudice di appello o di terza istanza per le cause giudicate dai suoi assessori in 1° o in 3° grado
2)sommaria: gli era riservato il giudizio su questioni di eredità, contratti stipulati in occasione di mercati e fiere, dispute tra forestieri e noleggianti di barche, liti concernenti cavalli e poste e sull’emissione di decreti di possesso ai benefici ecclesiastici
II) funzioni amministrativo-esecutive
A) pubblica sicurezza, ordine pubblico e gestione delle forze di polizia (“sbirri” o “bracchi”)
B) controllo e partecipazione all’attività amministrativa delle istituzioni comunali e governative della città e del territorio
1) partecipazione ai consigli
2) nomina di alcuni funzionari pubblici (avvocato dei poveri, medico per i carcerati, riformatori allo Studio e capi, nunzi, notai e massari dei centenari)
C) vigilanza sull’approvvigionamento alimentare della città, per mezzo della Presidenza dell’officio agli obblighi dei formenti, da egli stesso nominata.
D) vigilanza sulle opere pubbliche
Complessi archivistici prodotti:Bibliografia:- A. DESOLEI, Istituzioni e archivi a Padova nel periodo napoleonico (1797-1813), Cargeghe (SS), Editoriale Documenta, 2012, pp. 159-164
- G. FERRARI, L’ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della repubblica Veneta, Venezia, 1913, pp. 7, 18-35
Redazione e revisione:- Desolei Andrea, 2020-09-07, prima redazione
- Desolei Andrea, 2023-02-03, revisione