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Direzione delle contribuzioni dirette (Regno delle Due Sicilie, domini al di là del Faro), 1842 - 1853

Nel Regno di Sicilia, nei domini al di là del Faro, con il decreto 8 ago. 1833, n. 1650, fu ordinata la rettificazione del catasto che era stato istituito con legge 28 set. 1810. Tale catasto, infatti, veniva compilato sulla base delle “confessioni” dei proprietari (riveli), che venivano presentate alle locali Deputazioni dei regi dazi e donativi, con lo scopo di ottenere dai medesimi proprietari un contributo fondiario. Al fine di migliorare il sistema e di raccogliere contribuzioni più consone al valore dei terreni, con altro decreto 8 ago. 1833, il n. 1656, si approvarono le istruzioni necessarie per effettuare tale rettifica prevedendo la costituzione, in ciascun comune, di apposite Commissioni, nominate dall’intendente d’accordo con il direttore provinciale delle contribuzioni dirette, e composte - a seconda dell’importanza del comune - da un massimo di sei ad un minimo di tre proprietari, presentati dal decurionato in base alla lista degli eleggibili, cui si aggiungevano due agrimensori e due esperti di campagna scelti dall’intendente su proposta della commissione stessa. Per gli edifici, gli esperti di campagna erano sostituiti da architetti o da capi-mastri. A risolvere le eventuali controversie, si deputavano i Consigli di intendenza. Un ulteriore decreto di medesima data, il n. 1657, individuava gli agenti del governo che avrebbero dovuto attendere all’esattezza ed uniformità delle operazioni di rettifica del catasto fondiario, vigilando su tutte le relative operazioni. Con esso si stabiliva inoltre di porre, alle dirette dipendenze della Luogotenenza generale in Sicilia, un direttore delle contribuzioni dirette, considerato quale ispettore generale, con i seguenti compiti: coordinare, in tale materia, il lavoro degli intendenti e degli altri direttori delle contribuzioni dirette, che venivano istituiti in ciascun capoluogo di Valle, tranne Palermo, dove avrebbe, invece, operato da direttore il predetto ispettore generale; ricevere le doglianze delle Commissioni per la rettifica del catasto, dei privati e di quanti altri fossero interessati; curare l’uniformità delle operazioni, la loro celerità ed esattezza; proporre alla Luogotenenza le soluzioni per superare dubbi ed imprevisti. Compiute le operazioni di rettifica, si doveva costituire un Consiglio delle contribuzioni, composto dal procuratore generale presso la Gran corte dei conti, dall’avvocato generale della medesima e dal direttore delle contribuzioni dirette della Valle di Palermo, per dirimere eventuali contenziosi, per fornire i pareri richiesti e per appellare le decisioni dei Consigli di intendenza, se ritenute contrarie alle leggi, proponendole alla Gran corte dei conti. Infine l'ultimo decreto 8 ago. 1833, il n. 1658, regolava il contenzioso amministrativo delle contribuzioni, stabilendo procedure, limiti e conseguenze e assegnandone la competenza, in due gradi, ai Consigli di intendenza e alla Gran corte dei conti. Annesse al predetto decreto, venivano dettate, le “Istruzioni sulle correzioni dei catasti, che potranno chiedersi quando questi saranno esecutori in Sicilia”.
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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Muzi Paolo, revisione
  • Nigro Gino, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/30, revisione
  • Viggiani Carmine, prima redazione