Nel Regno di Sicilia, nei domini al di là del Faro, con il decreto 8 ago. 1833, n. 1650, fu ordinata la rettificazione del catasto che era stato istituito con legge 28 set. 1810. Tale catasto, infatti, veniva compilato sulla base delle “confessioni” dei proprietari (riveli), che venivano presentate alle locali Deputazioni dei regi dazi e donativi, con lo scopo di ottenere dai medesimi proprietari un contributo fondiario. Al fine di migliorare il sistema e di raccogliere contribuzioni più consone al valore dei terreni, con altro decreto 8 ago. 1833, il n. 1656, si approvarono le istruzioni necessarie per effettuare tale rettifica prevedendo la costituzione, in ciascun comune, di apposite Commissioni, nominate dall’intendente d’accordo con il direttore provinciale delle contribuzioni dirette, e composte - a seconda dell’importanza del comune - da un massimo di sei ad un minimo di tre proprietari, presentati dal decurionato in base alla lista degli eleggibili, cui si aggiungevano due agrimensori e due esperti di campagna scelti dall’intendente su proposta della commissione stessa. Per gli edifici, gli esperti di campagna erano sostituiti da architetti o da capi-mastri. A risolvere le eventuali controversie, si deputavano i Consigli di intendenza. Un ulteriore decreto di medesima data, il n. 1657, individuava gli agenti del governo che avrebbero dovuto attendere all’esattezza ed uniformità delle operazioni di rettifica del catasto fondiario, vigilando su tutte le relative operazioni. Con esso si stabiliva inoltre di porre, alle dirette dipendenze della Luogotenenza generale in Sicilia, un direttore delle contribuzioni dirette, considerato quale ispettore generale, con i seguenti compiti: coordinare, in tale materia, il lavoro degli intendenti e degli altri direttori delle contribuzioni dirette, che venivano istituiti in ciascun capoluogo di Valle, tranne Palermo, dove avrebbe, invece, operato da direttore il predetto ispettore generale; ricevere le doglianze delle Commissioni per la rettifica del catasto, dei privati e di quanti altri fossero interessati; curare l’uniformità delle operazioni, la loro celerità ed esattezza; proporre alla Luogotenenza le soluzioni per superare dubbi ed imprevisti. Compiute le operazioni di rettifica, si doveva costituire un Consiglio delle contribuzioni, composto dal procuratore generale presso la Gran corte dei conti, dall’avvocato generale della medesima e dal direttore delle contribuzioni dirette della Valle di Palermo, per dirimere eventuali contenziosi, per fornire i pareri richiesti e per appellare le decisioni dei Consigli di intendenza, se ritenute contrarie alle leggi, proponendole alla Gran corte dei conti. Infine l'ultimo decreto 8 ago. 1833, il n. 1658, regolava il contenzioso amministrativo delle contribuzioni, stabilendo procedure, limiti e conseguenze e assegnandone la competenza, in due gradi, ai Consigli di intendenza e alla Gran corte dei conti. Annesse al predetto decreto, venivano dettate, le “Istruzioni sulle correzioni dei catasti, che potranno chiedersi quando questi saranno esecutori in Sicilia”.
[espandi/riduci]Modifiche a tale sistema furono introdotte successivamente con i decreti 17 dic. 1838, nn. 4993 e 4994: il primo, al fine di sveltire la rettifica del catasto, disponeva di tralasciare gli accertamenti voluti dal decreto n. 1650; il secondo derogava le istruzioni approvate con il decreto n. 1656, sostituendole con nuove “Istruzioni per la rettificazione del catasto fondiario di Sicilia” che prevedevano la costituzione di commissioni comunali, di nomina dell’intendente, e lo spoglio dei contratti per giungere alla determinazione dei valori dei fondi.
Nonostante tutte queste norme, l’effettiva istituzione delle Direzioni provinciali delle contribuzione dirette avveniva solo con il decreto 29 ott. 1942, n. 7891 che, abolendo l’ispezione generale di Palermo, costituì in Sicilia sette Direzioni provinciali: Palermo, di prima classe; Messina, di seconda classe; Catania, Girgenti, Noto, Caltanissetta, Trapani, di terza classe. Le Direzioni erano poste alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze in Napoli, lasciando poche residue competenze al luogotenente generale in Sicilia. Veniva però conservato in Palermo il Consiglio delle contribuzioni dirette, del quale faceva parte a pieno diritto, col grado di ispettore generale, il “direttore di fondiaria”, pro-tempore, per la provincia di Palermo. Veniva pure concentrata nei singoli direttori provinciali ogni competenza in materia di rettifica catastale della propria provincia.
In ultimo, il decreto 29 gen. 1853, n. 40, constatando che in molte province siciliane erano state portate a compimento le operazioni per le rettifiche catastali, disponeva che le Direzioni delle contribuzioni dirette e le Direzioni dei rami e diritti diversi si unificassero in un’unica Direzione dei rami riuniti.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
- Muzi Paolo, revisione
- Nigro Gino, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/30, revisione
- Viggiani Carmine, prima redazione