Denominazioni:
Ente mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori. Ufficio provinciale, 1943 - 1947
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - INAM. Ufficio provinciale, 1947 - 1978
L'INAM è stato un ente pubblico italiano al quale era affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per provvedere, in caso di malattia dei lavoratori dipendenti privati e dei loro familiari, alle cure mediche e ospedaliere.
Istituito con r.d. 11 gen. 1943, n. 138, con il nome di Ente mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, assunse la denominazione di Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con il d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 mag. 1947, n. 435, che ne stabilì anche l'organizzazione centrale e periferica. L'ente era presieduto di un presidente nazionale, nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente aveva legale rappresentanza dell'istituto, convocava e presiedeva il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione, determinava le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigilava sulla esecuzione delle loro deliberazioni. Egli poteva delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice-presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo. Il Consiglio direttivo era composto dal presidente e dai seguenti membri, sempre nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro: tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale; due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale; due rappresentanti del personale dell'istituto, designati dal personale stesso; due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio; l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che poteva anche farsi rappresentare da un proprio delegato; il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il Consiglio direttivo nominava nel suo seno due vice-presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro. Il Comitato esecutivo era composto, invece, dei seguenti membri: il presidente; i due vice-presidenti; sette consiglieri designati dal Consiglio direttivo, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro; uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro. I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo duravano in carica non oltre quattro anni dalla data di nomina. Il decreto istituì anche quattro Comitati di sezione, nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: il Comitato di sezione per l'industria; il Comitato di sezione per l'agricoltura; il Comitato di sezione per il commercio; il Comitato di sezione per il credito e l'assicurazione. Le funzioni dei sindaci dell'Istituto erano esercitate da un Collegio costituito da: un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima; un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri; due rappresentanti dei lavoratori e un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale. Il Collegio era nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti duravano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio direttivo. I sindaci intervenivano alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo. Il direttore generale dell'Istituto era nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto. Era a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto, interveniva con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e riferiva annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.
[espandi/riduci]A livello periferico si articolava in Uffici provinciali con a capo un direttore. Furono anche istituiti Comitati provinciali composti: da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione avevano le varie attività produttive; dal capo dei circoli dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente; dal medico provinciale. I Comitati erano presieduti dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'Istituto. I suoi componenti erano nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi duravano in carica non oltre quattro anni dalla data di nomina. La carica di presidente e di membro del Comitato erano gratuite. Il Comitato era convocato dal presidente che stabiliva l'ordine del giorno delle sedute.
La l. 17 ago. 1974, n. 386, che convertì il decreto-legge 8 lug. 1974, n. 264, "Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria", dispose lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'INAM e la nomina di un commissario straordinario per la gestione temporanea dell'ente, con funzioni di commissario liquidatore; la stessa sorte toccò agli organi periferici dell'ente. Infine, con l. 23 dic. 1978, n. 833, che introdusse il Servizio sanitario nazionale, le funzioni dell'INAM cessarono definitivamente.
Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/30, revisione