Denominazioni:
Corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere. Comando provinciale, 1935 - 1941
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Comando provinciale, 1941 -
Con la legge 20 mar. 1865, n. 2248, fu attribuita ai comuni la facoltà, ma non l'obbligo, di costituire propri corpi di "pompieri" con il compito di provvedere alla prevenzione e all'estinzione degli incendi, e più in generale ad interventi di soccorso tecnico in situazioni di emergenza.
Fu soltanto parecchi anni più tardi, con il r.d. 10 ott. 1935, n. 2472, "Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici", che si istituì, alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, il Corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere. Il Corpo aveva un Ispettorato centrale, con funzioni tecniche di indirizzo e di coordinamento e Comandi provinciali, con sede nei capoluoghi di provincia, distaccamenti e posti di vigilanza del territorio, che costituivano le articolazioni operative locali; i servizi venivano effettuati mediante il contributo obbligatorio di tutti i comuni della provincia. Gli ispettori e gli ufficiali permanenti del Corpo pompieri facevano parte del personale statale. Il Corpo dei pompieri della Capitale, pure rimanendo inquadrato funzionalmente nel nuovo ordinamento, restava alle dirette dipendenze del Governatorato di Roma.
[espandi/riduci]Il Comando provinciale provvedeva all'organizzazione del servizio di prevenzione incendi su direttive dell'Ispettorato centrale. Il servizio stesso veniva di massima esplicato con visite: a) alle nuove costruzioni per controllare l'osservanza delle norme stabilite dal r.d. 2472/1935; b) ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, prima della concessione da parte delle autorità competenti delle licenze di esercizio; c) a stabili situati nel territorio della Provincia per il controllo dello stato di manutenzione degli impianti di spegnimento, o comunque aventi attinenza alla prevenzione incendi. Il servizio di estinzione incendi in ciascuna Provincia veniva effettuato dal Corpo del capoluogo e dai vari distaccamenti del Corpo pompieri provinciale, oltre che nella città in cui il Corpo ed i distaccamenti avevano sede, in una zona i cui limiti erano proposti dal Comando provinciale ed approvati dall'Ispettorato centrale. Per la prima costituzione dei Corpi pompieri provinciali tutto il personale, compreso quello dirigente, esistente all'atto della promulgazione del decreto, passava nei Corpi pompieri con le rispettive attribuzioni. Il personale permanente dedicava la propria attività "in modo esclusivo e continuativo al servizio pompieristico"; quello volontario prestava servizio - e veniva retribuito - ogni qual volta se ne fosse manifestato il bisogno. All'entrata in vigore del decreto, tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti in ciascuna provincia, passavano alla dipendenza dei Comandi provinciali e nessun altro pubblico servizio pompieri o similare veniva più ammesso. Presso il Ministero dell'interno veniva istituita una Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere alla quale erano conferiti contributi eventuali di enti e privati, un contributo sui premi di assicurazione contro l'incendio e un'aliquota dei contributi che le province riscuotevano dai comuni; tali fondi erano utilizzati per sovvenzionare i Corpi provinciali. Le attività finanziarie dei Corpi pompieri provinciali erano quindi costituite: a) dai contributi di tutti i comuni della Provincia; b) dai contributi di istituti o di privati, sia per elargizioni spontanee, sia per applicazione delle tariffe istituite per i servizi e le visite tecniche di prevenzione incendi; c) dalle ammende per contravvenzione alle prescrizioni di prevenzione incendi; d) dagli introiti per servizi tecnici prestati dal Corpo all'infuori del servizio di estinzione incendi; e) da eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni. I Comandi provinciali erano tenuti a compilare un proprio progetto di mobilitazione e, all'atto della mobilitazione, il personale permanente del Corpo e quello volontario in servizio da almeno 6 mesi nel Corpo stesso veniva militarizzato, venendo in tal modo soggetto alle leggi penali ed al regolamento di disciplina militare, sia nei rapporti fra il personale medesimo, sia reciprocamente nei rapporti con i militari di tutte le forze armate. I Corpi provinciali così militarizzati potevano essere impiegati anche fuori del territorio della propria provincia.
Con il r.d. 27 feb. 1939, n. 333, il Corpo pompieri, già trasformato nel 1938 in Corpo dei vigili del fuoco, divenne Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con l. 27 dic. 1941, n. 1570, l'organizzazione venne ulteriormente modificata con l'istituzione della Direzione generale dei servizi antincendi, come ripartizione del Ministero dell'interno, al posto dell'Ispettorato centrale.
Con l. 13 ott. 1961, n. 469, i servizi antincendio sono stati completamente assorbiti nell'organizzazione amministrativa diretta dello Stato, considerando quello dei vigili del fuoco come uno dei corpi organizzati che, pur non essendo militari, assumono per esigenze funzionali strutture ordinative e disciplinari simili a quelle militari. Con l. 24 feb. 1992, n. 225, infine, il Corpo è diventato una componente fondamentale della Protezione civile.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/15, revisione