Denominazioni:
Amministrazione forestale del Regno, 1863 - 1910
Corpo reale delle foreste, 1910 - 1926; 1943 - 1948
Denominazioni degli uffici periferici:
Ispettorato forestale ripartimentale, 1863 - 1926; 1943 - 1948
Ispettorato forestale distrettuale, 1863 - 1926; 1943 - 1948
Ispettorato forestale compartimentale, 1910 - 1926; 1943 - 1948
Ufficio speciale, 1910 - 1926; 1943 - 1948
Sezione, 1915 - 1926; 1943 - 1948
Brigata, 1915 - 1926; 1943 - 1948
Distaccamento, 1915 - 1926; 1943 - 1948
Raggiunta l'unificazione nazionale, nel 1861 si rese necessario provvedere all'unificazione della normativa e dell'amministrazione relativa alla salvaguardia e alla gestione di boschi e foreste demaniali. Tali competenze furono messe in capo al Ministero di agricoltura, industria e artigianato, la cui riorganizzazione fu disciplinata già prima dell'unificazione - nel Regno di Sardegna - dal regio decreto del 5 lug. 1860, n. 4192, a partire dal quale si procedette al progressivo accorpamento del personale forestale dei diversi stati preunitari.
[espandi/riduci]Nel 1863 l'amministrazione del Regno - che già nel 1862 aveva disposto l'unificazione della foggia delle uniformi degli agenti forestali degli stati annessi (r.d. 19 ott. 1862, n. 1013) - aveva assorbito dalle amministrazioni forestali precedenti un ispettore generale, 13 ispettori di prima classe, 26 ispettori di seconda classe, 120 guardie generali, 121 capi guardia, 225 guardiaboschi e 121 alunni (Tabella numerica degli impiegati dell'Amministrazione forestale del Regno, allegata al r.d. 2 ago. 1863, n. 1428). Nel settembre 1863 il ministro dell'agricoltura, commercio e industria definì la distribuzione di questo personale in base alla nuova circoscrizione dell'Amministrazione forestale del Regno articolata in 39 ripartimenti: Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore Primo, Abruzzo Ulteriore Secondo, Alessandria, Basilicata, Benevento, Bergamo, Brescia, Cagliari, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore Prima, Calabria Ulteriore Seconda, Capitanata, Como, Cuneo, Genova, Girgenti (odierna Agrigento), Macerata, Modena, Molise, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Urbino, Porto Maurizio, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Ravenna, Reggio Emilia, Sondrio, Sassari, Terra di Bari, Terra di Lavoro, Terra di Otranto, Torino, Umbria. Furono così istituiti ispettorati ripartimentali di prima o di seconda classe da cui dipendevano i distretti forestali affidati alle guardie generali, cui erano subordinati i capi guardia che amministravano i circoli forestali a cui afferivano i diversi raggi forestali sottoposti ai guardiaboschi.
Questo quadro amministrativo venne perfezionato e completato nel 1864, con l'istituzione presso il Ministero di un Consiglio forestale, composto dal ministro stesso in qualità di presidente, da un direttore capo di divisione, dall'ispettore generale, da un ispettore di ripartimento, da un professore forestale e da un professore di diritto. Il Consiglio, che andava a sostituire i soppressi consigli forestali esistenti nell'ex Regno delle Due Sicilie, era coadiuvato da una segreteria e aveva la funzione di coordinare sul piano tecnico le azioni del ministero in materia forestale (cfr. r.d. 14 ago. 1864, n. 1899). Quest'organo venne poi assorbito dalla II sezione del Consiglio di agricoltura (diviso in tre sezioni: agricoltura, forestale, allevamento ippico), mutando il nome in Comitato forestale (cfr. r.d. 2 mag. 1872, n. 829, art. 7).
Successivamente, la circoscrizione forestale del Regno, ormai sostanzialmente riorganizzata sul piano amministrativo, fu sensibilmente accresciuta in seguito all'annessione di Mantova e delle provincie venete ed alla conseguente fusione dell'amministrazione forestale veneta con quella del Regno d'Italia (cfr. r.d. 25 apr. 1867, n. 3681). Nel 1867 l'amministrazione forestale contava 888 unità di personale inquadrato nei vari livelli della carriera di ufficiale (ispettori generali, ispettori e guardie generali, tutti di nomina regia) e di sottoposto (alunni, brigadieri e guardie forestali, tutti di nomina ministeriale; cfr. r.d. 25 ago. 1867, n. 3896), numero che verrà soltanto leggermente ridimensionato nel 1874, quando fu modificata anche la composizione del Comitato superiore forestale (costituito dal capo della Divisione agricoltura, da ispettori superiori forestali e da un consultore legale) e il ruolo organico dell'amministrazione forestale ridotto a 849 unità: un ispettore superiore di I classe, 2 ispettori superiori di II classe e 2 di III; 6 ispettori di I classe, 12 di II, 20 di III; 40 sotto-ispettori di I classe, 80 di II, 125 di III; 50 brigadieri e 510 guardie (cfr. r.d. 17 apr. 1874, n. 1931, col quale venne anche modificata la foggia delle divise).
Negli anni che seguirono la circoscrizione forestale subì altre lievi modifiche, ma il processo legislativo volto alla definizione di un organismo unitario deputato all'amministrazione delle materie forestali poteva considerarsi ultimato, mentre non esisteva ancora un corpo normativo unitario. Fu con la l. 20 giu. 1877, n. 3917, che furono definite le norme per il vincolo forestale, per le opere di rimboschimento, le disposizioni penali e di polizia forestale e per i diritti d'uso, precisando, nella parte relativa alle disposizioni per l'amministrazione forestale la struttura gerarchica dell'amministrazione (divisa in una parte direttiva ed un esecutiva ed articolata in strutture centrali - il Ministero e il Consiglio - da cui dipendevano strutture locali e periferiche) e il ruolo svolto da ogni suo membro per il controllo sul territorio. Era compito degli ispettori compilare e presentare ai comitati forestali provinciali (che comprendevano il prefetto, l'ispettore forestale stesso, un ingegnere di nomina ministeriale, tre membri del consiglio provinciale e un rappresentante per ogni comune interessato) l'elenco di boschi e terreni da sottoporre a istituzione o scioglimento del vincolo boschivo, mentre agli agenti forestali spettava la valutazione delle piante tagliate e dei danni arrecati al patrimonio boschivo, al fine di riconoscere i reati commessi e comminare le giuste pene, e la redazione, su ordine del prefetto, di perizie per i lavori di rinsaldamento e rimboschimento ordinati con sentenza di condanna.
Nonostante l'importante funzione di polizia svolta dagli agenti forestali, con il r.d. 20 dic. 1877, n. 4239, il numero del personale in organico all'amministrazione forestale risultò ridotto a 489 unità; inoltre, in seguito della soppressione del Ministero dell'agricoltura industria e commercio (cfr. r.d. 26 dic. 1877, n. 4220), la competenza sulle foreste venne trasferita al Ministero dei lavori pubblici, e successivamente, proprio in virtù della funzione svolta dagli agenti forestali, fu assunta dal Ministero dell'interno (cfr. r.d. 23 gen. 1878, n. 4259); subito dopo, venne emanato il decreto di approvazione della legge forestale (cfr. r.d. 10 feb. 1878, n. 4293).
La legge forestale del 1877 confermò l'organizzazione del territorio in ripartimenti e distretti, con ispettorati forestali ripartimentali retti da un ispettore e ispettorati forestali distrettuali retti da un sotto-ispettore; la stessa legge indicava le modalità per modificare la circoscrizione forestale (modifiche da approvarsi con decreto ministeriale, udito il Consiglio forestale) e rimetteva a specifici regolamenti (emanati dai comitati forestali ed esaminati e approvati dal Ministero dell'interno) la definizione di norme per l'ammissione e l'organizzazione del personale di custodia dipendente dall'amministrazione provinciale (guardie forestali), rinviando a specifici regolamenti la definizione dell'organico e la regolamentazione dell'uniforme.
Gli ispettori e i sotto-ispettori erano impegnati in attività di natura tecnica (redazione di pareri, perizie, progetti) e in attività ispettive (visite di verifica periodiche) ed erano i primi responsabili dell'archivio dell'ufficio che presiedevano, dove dovevano essere compilati e tenuti un registro di protocollo, una rubrica per l'inventario degli atti d'archivio, un registro delle contravvenzioni, un registro dei boschi e terreni vincolati, un registro dei rimboschimenti obbligatori imposti per sentenza dai tribunali, un registro delle colture forestali intraprese dal governo, dai comitati, dai corpi morali o per iniziativa dei privati, un registro delle permissioni, un registro delle operazioni eseguite a pagamento, un registro caratteristico del personale governativo, un registro degli agenti forestali stipendiati dalla Provincia, un registro-inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato e, negli uffici che avevano sede in un capoluogo di provincia dove esistesse un comitato forestale, un registro sommario delle decisioni dei comitati forestali (cfr. circolare 20 dic. 1866, n. 53, Istruzioni per l'ordinamento degli uffici forestali e circolare 21 ott. 1867, n. 81). Gli ufficiali e gli agenti forestali interagivano con l'amministrazione comunale e con gli uffici del catasto, dai quali ottenevano notizie, mappe e registri necessari alla loro attività sul territorio, come i sopralluoghi svolti su richiesta dei comitati forestali provinciali per la verifica delle domande per ridurre a coltura agraria terreni vincolati.
In questo periodo - caratterizzato da una intensa attività finalizzata alla redazione di elenchi di boschi svincolati o da porsi a vincolo - assunsero un ruolo centrale di coordinamento i comitati forestali istituiti presso le province, che dovevano pronunciarsi sulle proposte di vincolo e di svincolo degli ispettori e su tutti gli altri provvedimenti inerenti alle attività silvo-pastorali. L'ispettore forestale distrettuale poteva essere delegato dal Comitato forestale, insieme al rappresentante del comune, per la ricognizione di località da escludere dallo svincolo; le proposte degli ispettori forestali venivano poi trasmesse ai rispettivi comitati forestali per la pubblicazione negli elenchi e gli accertamenti di rito, svolti di norma da due componenti del Comitato e dal rappresentante del comune interessato, in contraddittorio con l'ufficiale forestale del distretto. Più complessa era invece la procedura per terreni con determinate caratteristiche, che prevedeva la presentazione degli elenchi in doppio esemplare da parte dell'ispettore al prefetto. Alla fine del procedimento, gli elenchi di vincolo e di svincolo determinavano la definizione dei confini, certificata dalla redazione di un verbale sotto la direzione dell'ufficiale forestale del distretto e del rappresentante del comune e con la sottoscrizione dei proprietari e dei pubblici funzionari. Tutti i verbali venivano poi conservati dai comitati forestali.
Nonostante l'impegno investito, le carenze della legge forestale del 1877, che penalizzava fortemente le attività produttive degli ambienti montani, indussero molti ad accarezzare progetti di riforma già dal 1882; il dibattito si sviluppò a partire dagli ambienti scientifici, dove svolse un ruolo di primo piano anche Luigi Luzzatti, ministro dell'agricoltura industria e commercio dal 1909 (il Ministero venne infatti ricostituito con l. 30 giu. 1878, n. 4449). Fu sotto il suo dicastero che prese forma e venne definitivamente approvata la nuova legge per la riforma dell'amministrazione forestale, l. 2 giu. 1910, n. 277.
La cosiddetta legge Luzzatti, cui seguì il Regolamento del 1911 (cfr. r.d. 19 feb. 1911, n. 188), introdusse provvedimenti di tutela e valorizzazione tanto del demanio forestale che della silvicoltura, riorganizzando l'amministrazione con l'istituzione del Corpo reale delle foreste, con funzione esecutiva e articolato a livello periferico in compartimenti territoriali e uffici di ispezione e della Direzione generale delle foreste, con funzione direttiva, coadiuvata dal Consiglio superiore delle acque e delle foreste, presso cui avrebbe operato un Comitato tecnico permanente; la nuova legge forestale dispose inoltre il passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato (cfr. l. 3 mar. 1912, n. 134) e stabilì la distinzione dei ruoli del personale del Corpo reale delle foreste in personale tecnico (ispettori superiori, ispettori, sotto-ispettori, con sede presso gli ispettorati e compiti di direzione e vigilanza) e, alle dipendenze di questo, personale incaricato della custodia dei boschi (brigadieri e sorveglianti, da soli o riuniti in brigate), che operavano o sul territorio accertando delitti e contravvenzioni, denunciando i colpevoli dei reati forestali, sorvegliando i vivai e le opere di rimboscamento e di sistemazione montana su ordine dei sotto-ispettori e assistendo i silvicoltori, o negli uffici, svolgendo le funzioni di scritturali e archivisti.
Gli uffici forestali dipendenti dal Corpo erano distinti in ispettorati ordinari (ispettorati forestali compartimentali, retti da un ispettore superiore; ispettorati forestali ripartimentali, retti da un ispettore; ispettorati forestali distrettuali, retti da un sotto-ispettore) e uffici speciali (istituiti per determinate esigenze, formati con personale misto del Genio civile e del Corpo forestale). Presso ogni sede di compartimento territoriale venne anche istituito un Comitato tecnico compartimentale, composto dall'ispettore superiore forestale, dal capo del compartimento, da un ingegnere del Genio civile e un laureato in scienze agrarie e, con funzione consultiva, dagli ispettori forestali capi di ripartimento; i comitati tecnici compartimentali potevano essere convocati dall'ispettore superiore del compartimento per consultazioni su progetti di rimboscamento, rinsaldamento e sistemazione dei bacini montani; assegnazione di premi per rimboscamenti e ricostituzione di boschi deteriorati; conferimento delle medaglie al merito silvano; attività delle fabbriche di legname di castagno per estratti tannici (quando la relativa autorizzazione era di competenza dell'ispettore superiore compartimentale); piani economici e progetti di taglio dei boschi tutelati; piani di coltura e conservazione dei boschi; e per tutte le questioni di natura tecnica su cui venivano interpellati dal Ministero o dall'ispettore superiore compartimentale.
Nelle province venete, il compartimento territoriale aveva sede presso il Magistrato delle acque: l'ispettore superiore addetto al Magistrato delle acque aveva le medesime attribuzioni degli altri ispettori superiori compartimentali (cfr. l. 5 mag. 1907, n. 257).
La legge 277/1910 istituì anche l'Azienda speciale del demanio forestale, con la finalità di ampliare e mettere a regime la proprietà boschiva dello Stato; regolamentata dal regio decreto 188/1911, che disciplinava il procedimento per l'espropriazione dei terreni e dettava disposizioni per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura, l'Azienda aveva un bilancio proprio allegato a quello del Ministero di agricoltura industria e commercio e una contabilità separata da quella generale dello Stato.
Gli anni successivi all'attuazione di questi disposti normativi furono segnati dal graduale trasferimento del personale di custodia provinciale nei ruoli organici del Corpo reale delle foreste, cosa che nell'arco di un quadriennio comportò da una parte l'esonero, per i comuni, dal pagamento del contributo loro imposto per il mantenimento del personale forestale dalla legge 3917/1877, dall'altra il progressivo scioglimento dei corpi degli agenti forestali provinciali (cfr. l. 2 giu. 1910, n. 277). Passarono a far parte degli agenti di custodia del Corpo reale delle foreste per primi, dal 1° luglio 1911, le guardie forestali demaniali di Sardegna e gli agenti di vigilanza per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, poi gli agenti della Basilicata e quelli delle province della Calabria, al cui mantenimento lo Stato già contribuiva.
Nel 1915, in pieno conflitto mondiale, vennero approvate disposizioni normative relative alla regolamentazione del servizio del personale del Corpo reale delle foreste (cfr. r.d. 24 gen. 1915, n. 92 e r.d. 7 feb. 1915, n. 253): dipendente dalla Direzione generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, il Corpo era formato da marescialli, brigadieri e guardie ed era organizzato in sezioni, brigate e distaccamenti di brigata; le sezioni, comandate da marescialli, erano ripartite in brigate e le brigate, comandate da brigadieri, in distaccamenti; le sedi di sezione, brigata e distaccamento erano stabilite con decreto ministeriale; i sottufficiali e le guardie del Corpo, che potevano essere adibiti a lavori di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento nella rispettiva qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, avevano il compito di curare l'osservanza di leggi e regolamenti speciali dello Stato, delle province e dei comuni, portare soccorso, concorrere al servizio di polizia militare in tempo di pace e, in caso di mobilitazione, concorrere a taluni servizi ausiliari dell'esercito. A questa organizzazione esecutiva corrispondeva, sul piano direttivo l'organizzazione in distretti, ripartimenti, compartimenti e direzione generali.
Gli ispettori a capo di ogni ripartimento, su proposta dei marescialli, mensilmente disponevano l'itinerario dei giri per l'espletamento del servizio di vigilanza (accertamento delle contravvenzioni) e custodia (prevenzione e repressione dei reati contro la proprietà), che i marescialli trasmettevano ai comandanti di brigata, controllandone l'esecuzione sulla base dell'annotazione delle operazioni eseguite e dei fatti segnalati (comparsa di insetti dannosi, guasti prodotti da fenomeni naturali, etc.), in modo da rinviare gli elenchi all'ispettore con le loro osservazioni su boschi e terreni dell'Azienda del demanio forestale, su boschi e terreni vincolati dei comuni e dei privati, su boschi soggetti alla tutela economica, su rimboschimenti facoltativi e boschi deteriorati sottoposti a speciali cure, su vivai e opere di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale e terreni comunque affidati all'Amministrazione forestale per essere rimboscati. Tutti gli agenti avevano infatti l'obbligo di informare prontamente i superiori, con rapporto scritto od orale, dei fatti concernenti il servizio (prevenzione ed estinzione di incendi, repressione del contrabbando, assistenza a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza in caso di necessità, richiesta di assistenza ad agenti della forza pubblica e a militari presenti sul territorio, etc.; mancanze commesse nella brigata, andamento del servizio, malattie e assenze del personale, contravvenzioni accertate, etc.).
Il processo riformatore dell'amministrazione forestale avviato dal ministro Luzzatti durante il governo Sonnino dovette arrestarsi per il sopravvenire del Primo conflitto mondiale, durante il quale le esigenze di guerra determinarono una massiva utilizzazione del patrimonio boschivo: il legname, proveniente soprattutto dalle foreste demaniali di Camaldoli, Vallombrosa, Boscolungo e Cansiglio, venne utilizzato tanto dal Ministero della guerra, quanto dalla Marina e dall'Amministrazione delle finanze e dei trasporti, tanto per realizzare infrastrutture, quanto per sopperire alla mancanza di combustibile fossile. In questo periodo la competenza su boschi e foreste venne trasferita al Commissariato generale per i carboni e combustibili nazionali e soltanto a guerra conclusa ritornò al Ministero dell'agricoltura (cfr. r.d.l. 2 ott. 1919, n. 1794). Dopo i trattati di Parigi, grazie all'acquisizione dei territori ex austro-ungarici, il patrimonio boschivo sottoposto alla tutela del Corpo reale delle foreste venne accresciuto di oltre un milione di ettari di foreste, delle quali però erano sconosciuti i confini e le condizioni.
Soltanto nel 1923, in seguito al passaggio delle competenze del Ministero dell'agricoltura al Ministero dell'economia nazionale (cfr. r.d. 5 lug. 1923, n. 1439), la legislazione in materia di boschi e terreni montani venne riordinata, coordinata e aggiornata (cfr. r.d. 30 dic. 1923), regolando la materia relativa ai vincoli, alle limitazioni della proprietà terriera, alle disposizioni penali e di polizia, alla sistemazione e rimboschimento dei terreni montani, all'incoraggiamento a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana.
Questi interventi normativi riformarono la politica forestale, mantenendo nella sostanza organizzazione, competenze e funzioni dell'amministrazione forestale. Il Ministero dell'economia nazionale, presso il quale era istituito un Consiglio superiore con funzione consultiva sulle materie di natura tecnica, vigilava sull'attuazione delle norme della riforma attraverso la Direzione generale delle foreste e dei demani, il cui organo esecutivo era il Corpo reale delle foreste, costituito da personale tecnico, personale d'ordine e personale di custodia: gli agenti forestali erano considerati come ufficiali di polizia giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza. Il territorio del Regno continuò ad essere diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti, permanendo così gli ispettorati forestali ripartimentali (retti da ispettori capi o da ispettori principali di 1° classe) e gli ispettorati forestali distrettuali (retti da ispettori principali di 1° e 2° classe o da ispettori). Le foreste demaniali, costituite in uffici speciali, venivano considerate distretti forestali, posti alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste e dei demani. Il personale di custodia del Corpo, formato da capi sorveglianti, sorveglianti e allievi sorveglianti deputati ai servizi di sorveglianza e ispezione, rimase costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni. In ogni provincia continuarono ad operare comitati provinciali forestali.
A coronamento di questo processo riformatore si giunse, nel 1926, alla riforma organica del Corpo reale delle foreste, che venne trasformato nella Milizia nazionale forestale - MNF (cfr. r.d. 16 mag. 1926, n. 1066), che assunse un ordinamento di tipo militare e dovette occuparsi della sorveglianza del patrimonio boschivo statale e comunale e anche di far rispettare le norme che regolavano la caccia, la pesca e l'utilizzo di regi tratturi e trazzere. Dopo la presa di Roma e l'armistizio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste venne trasferito a Treviso, mentre il comando della Milizia nazionale forestale si spostò a Oderzo, venendo successivamente assorbita nella Guardia nazionale repubblicana - GNR, istituita dalla Repubblica sociale italiana (cfr. d.l. del Duce 24 dic. 1943 - XXII EF, n. 913).
Contemporaneamente, nell'Italia liberata - dove gli agenti forestali delle regioni meridionali e centrali in alcuni casi erano stati riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza con funzioni di polizia, mentre in altri casi erano stati costretti ad abbandonare il servizio - la Milizia nazionale forestale venne sciolta, ripristinando al suo posto il Corpo reale delle foreste (cfr. r.d.l. 6 dic. 1943, n. 16/B) che restò in attività fino alla costituzione nel 1948 del Corpo forestale dello Stato.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Marzotti Pasqualina Adele, 2018/02/28, integrazione successiva
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/07, supervisione della scheda