SIAS

Sistema informativo degli Archivi di Stato

Commissione circondariale per l'enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Girgenti

Date di esistenza: 1862 - 1871

Sedi: Girgenti oggi Agrigento

Intestazioni di autorità:
  • Commissione circondariale per l'enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Girgenti (1862 - 1871), SIUSA/NIERA

Note storiche:
La legge "Per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni, fondi ecclesiastici e demaniali" in Sicilia aveva reso obbligatoria la concessione in enfiteusi perpetua e redimibile, previo incanto, di tutti i fondi rurali ecclesiastici esistenti nelle province siciliane, tanto quelli già appartenenti al Demanio dello Stato, quanto quelli che gli pervennero dalla Cassa Ecclesiastica, in quote distinte di 10 ettari. Le Commissioni per l’enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici siciliane, istituite in ogni circondario a seguito della suddetta legge Corleo del 10 ottobre 1862, n. 743, avevano il compito di effettuare il censimento dei beni e procedere alle concessioni in enfiteusi; dipendevano dalla Soprintendenza generale per l'enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici di Sicilia con sede in Palermo. Erano presiedute dal Prefetto, e composte da un ecclesiastico, delegato dall'ordinario della diocesi, da un magistrato, destinato dal presidente della Corte d'appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi, da tre notabili, da nominarsi dalle deputazioni provinciali. La Commissione circondariale per l'enfiteusi doveva essere sempre intesa, per la compilazione degli elenchi e delle stime dei beni, per la loro divisione in lotti, e per l'opportunità del tempo degl'incanti e delle trattative private. Ai rappresentanti ordinari dei Corpi Morali i cui beni erano assoggettati all'enfiteusi, era fatto obbligo di presentare alla Commissione circondariale, entro due mesi dalla promulgazione della legge, una regolare denuncia dei beni che possedevano in ciascun territorio del circondario, con dichiarazione espressa di essere pronti a stipulare l'enfiteusi. Venne imposto ai notai l'obbligo di rimettere ai sindaci un elenco ragionato di tutti gli atti traslativi di proprietà, stipulati in favore dei corpi morali ecclesiastici nel periodo posteriore al 1830, ed un altro elenco di tutti gli atti, d'affitto e di colonia parziaria, stipulati dal 1850 in poi. Alla Giunta municipale di ciascun comune venne prescritto di raccogliere i medesimi dati richiesti agli enti morali ecclesiastici sui beni fondiari esistenti nel territorio del proprio comune e di rimetterli alla Commissione circondariale, insieme ai certificati dei notai. Tutti gli indicati elementi, somministrati dagli enti morali ecclesiastici, dai notai e dalle Giunte municipali, dovevano servire alle Commissioni circondariali, per fissare nel modo suesposto la rendita media dei beni fondiari da concedersi in enfiteusi, e per formare dei quadri descrittivi dei beni stessi. Le operazioni di censuazione, intraprese nel 1862 furono condotte a compimento nell'anno 1871, fatta solo eccezione di pochi fondi, che furono poi censiti negli anni successivi.

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

Complessi archivistici prodotti:

Bibliografia:
  • G.C. Bertozzi, Notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell'asse ecclesiastico nel Regno d'Italia, annali di statistica, serie 2 vol. 4, 1879
  • A. C. Jemolo – Asse ecclesiastico, in Enciclopedia Italiana (1929)

Redazione e revisione:
  • Florio Rossana, 2020-02-05, revisione
  • Sapienza Elena, 2020-09-02, integrazione successiva
  • Tulumello Rosalia, 2019-11-14, prima redazione