Nel nuovo Regno d'Italia, con il r.d. 9 ottobre 1861, n. 250 si dispose che, in sostituzione degli intendenti di circondario, entrassero in funzione i sottoprefetti. Con la successiva legge di unificazione amministrativa e annessi allegati, approvata con r.d. 20 marzo 1865, n. 2248, il sistema prefettizio e sottoprefettizio divenne la struttura portante del raccordo tra centro e periferia. L'allegato A stabilì all'art. 3 che il territorio del Regno si dividesse in province, circondari, mandamenti e comuni. In ogni provincia vi era un prefetto e un Consiglio di prefettura; in ogni circondario un sottoprefetto operante sotto la direzione del prefetto. L’allegato B stabilì, invece, che l'amministrazione della pubblica sicurezza fosse diretta dal ministro dell'interno e, per esso, dai prefetti e sottoprefetti e fosse esercitata alla loro dipendenza dall'Arma dei carabinieri e, in ordine gerarchico, dai questori, ispettori, delegati e applicati di Pubblica Sicurezza. L'allegato C, infine, stabilì che la tutela della sanità pubblica spettasse al ministro dell'interno che la esercitava, sotto la sua direzione, sempre tramite i prefetti e i sottoprefetti, che potevano nominare commissioni, ispettori e delegati temporanei. In ogni capoluogo di circondario, come in quello di provincia, vi era quindi un Consiglio di sanità, presieduto dal sottoprefetto.
Le sottoprefetture vennero soppresse in applicazione dell'art. 3 del r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1, "Riordinamento delle circoscrizioni provinciali", con il quale furono istituite 17 nuove province, che divennero così sede di prefettura.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati: [espandi/riduci]Redazione e revisione:- Santolamazza Rossella, 2020/08/26, prima redazione