Con l. 26 lug. 1975, n. 354, presso alcuni Tribunali, indicati nella Tabella A allegata alla stessa legge, furono istituiti gli Uffici di sorveglianza, ai quali furono assegnati specifici Magistrati, ai quali fu impedito di svolgere altre funzioni giudiziarie, a differenza di quanto avveniva con i precedenti Giudici di sorveglianza. Rispetto a quest'ultima figura, soppressa, il Magistrato di sorveglianza fu chiamato a svolgere funzioni in parte nuove e a partecipare a un organo collegiale con sede in ciascun distretto di Corte d'appello, denominato Sezione di sorveglianza.
In base alla legge del 1975, leggermente modificata con l. 12 gen. 1977, n. 1, il Magistrato di sorveglianza fu investito di una duplice funzione di garanzia, nei confronti dei detenuti e della società, al fine di evitare che il detenuto, una volta tornato in libertà, ricominciasse a delinquere. In base all'art. 69 della legge, il Magistrato di sorveglianza doveva:
- Vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e sulla conformità dell'esecuzione della custodia degli imputati e delle misure di sicurezza non detentive alle leggi e ai regolamenti.
[espandi/riduci]- Prospettare al ministro di grazia e giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
- Sovrintendere all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive (libertà vigilata, divieto di frequentare luoghi di spaccio di bevande alcoliche, divieto di soggiorno in uno o più comuni), con potere di determinare le prescrizioni da osservare da parte del sottoposto a misure di sicurezza e di adottare provvedimenti relativi alla specie e durata delle misure.
- Approvare il programma di trattamento penitenziario e l'ammissione al lavoro esterno.
- Provvedere in merito all'affidamento al servizio sociale, a permessi e licenze, a permessi e licenze dei detenuti in semilibertà e degli internati e su modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale o alla detenzione domiciliare.
- Provvedere alla riduzione di pena e remissione del debito.
- Decidere, con ordinanza, impugnabile solo per cassazione, sui reclami dei detenuti e degli internati in merito a questioni inerenti a lavoro, attività di tirocinio e assicurazioni nonché su questioni attinenti al potere disciplinare.
- Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai Consigli di disciplina.
- Svolgere ogni altra funzione già attribuita al Giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle leggi.
Con l. 24 nov. 1981, n. 689, furono istituite pene sostitutive - semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria, lavoro sostitutivo - in conversione di pene detentive brevi. Il Magistrato di sorveglianza fu incaricato di determinare le modalità di esecuzione di queste nuove pene.
La l. 10 ott. 1986, n. 663, definì più razionalmente le competenze del Magistrato di sorveglianza e quelle del Tribunale di sorveglianza, che subentrò alla precedente Sezione di sorveglianza. Nell'occasione, furono ampliati i poteri del Magistrato sia per l'esecuzione di pene all'interno del carcere sia per quella all'esterno. In particolare, al Magistrato fu attribuito il compito di riesaminare la pericolosità sociale del soggetto e ottenne maggiori poteri in materia di revoca. In base alla legge del 1986, inoltre, spettava al Magistrato approvare, con decreto, l'ammissione al lavoro esterno; decidere, con decreto motivato, in materia di permessi e licenze per i semiliberi e gli internati e sulle modifiche relative all'affidamento in prova del servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 26 lug. 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in Gazzetta ufficiale, n. 212, 9 ago. 1975 - supplemento ordinario n. 212
- Legge 12 gen. 1977, n. 1, Modificazioni alla l. 16 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario e all'art. 385 del codice penale, in Gazzetta ufficiale, n. 15, 18 gen. 1977
- Legge 24 nov. 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, in Gazzetta ufficiale, n. 329, 30 nov. 1975 - supplemento ordinario
- Legge 10 ott. 1986, n. 663, Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in Gazzetta ufficiale, n. 241, 16 ott. 1986 - supplemento ordinario
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/04/02, rielaborazione