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Giudice di sorveglianza, 1930 - 1975

Il complesso di norme del 1930-1931 - Codice penale, Codice di procedura penale e regolamento degli istituti di prevenzione e pena - introdusse il principio dell'individualizzazione della pena e il riconoscimento di diritti soggettivi del detenuto. Per il perseguimento di tali fini fu istituito il Giudice di sorveglianza. Il funzionamento del nuovo organo fu disciplinato con dal regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con r.d. 18 giu. 1931, n. 787, che ne prevedeva l'istituzione presso ogni Tribunale e in altre sedi designate dal ministro di grazia e giustizia.
Al Giudice di sorveglianza furono attribuite funzioni ispettive, deliberative e consultive nell'ambito della circoscrizione di detenzione del condannato. Innanzitutto, doveva vigilare sull'esecuzione delle pene, deliberare circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dare parere sull'ammissione alla libertà condizionale. In merito alle funzioni ispettive, aveva il compito di visitare periodicamente gli stabilimenti e accertare l'osservanza delle disposizioni di legge, mentre la vigilanza per le pene da scontarsi nel carcere mandamentale era affidata al pretore. Le funzioni deliberative riguardavano essenzialmente il trattamento e la condizione dei detenuti; in particolare, deliberava sulla rimunerazione per il lavoro prestato e la possibilità per il liberando di rimanere a proprie spese nello stabilimento. Spettava al Giudice di sorveglianza, infine, fornire un parere in merito all'ammissione alla libertà condizionale e sulla concessione della grazia.
Nell'ordinamento penale italiano, dunque, il Giudice di sorveglianza assunse competenze molto ampie in ordine all'applicazione, modificazione e sostituzione delle misure di sicurezza, per le quali esercitava una funzione consultiva per la revoca, concessa dal ministro. Le sue funzioni, in definitiva, riguardavano la sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sull'applicazione delle misure amministrative di sicurezza, come sintetizzato nell'art. 45 dell'ordinamento giudiziario approvato nel 1941.
Il Giudice di sorveglianza rimase in funzione sino alle riforme introdotte con la l. 26 lug. 1975, n. 354, che istituì il Magistrato di sorveglianza.

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

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Bibliografia:
  • Regio decreto 19 ott. 1930, n. 1399, Approvazione del nuovo testo del codice di procedura penale, in Gazzetta ufficiale, n. 251, 26 ott. 1930
  • Regio decreto 18 giu. 1931, n. 787, Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, in Gazzetta ufficiale, n. 147, 27 giu. 1931 - supplemento ordinario n. 147
  • Regio decreto 30 gen. 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 46, 4 feb. 1941
  • Legge 26 lug. 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in Gazzetta ufficiale, n. 212, 9 ago. 1975 - supplemento ordinario n. 212

Redazione e revisione:
  • Carucci Paola, prima redazione
  • Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/04/02, rielaborazione