Nei territori del Regno d'Italia napoleonico, con il Regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1806, furono istituiti i Tribunali di commercio con competenza in tutti gli affari commerciali di mare e di terra. In tal modo le funzioni giudiziarie in tale settore furono sottratte alle Camere di commercio, che rimasero organismi rappresentativi del corpo mercantile. Nei dipartimenti nei quali non veniva stabilito nessun Tribunale di commercio, il Tribunale civile residente nel capoluogo ne esercitava le funzioni.
Con il successivo decreto del 7 novembre 1806, furono attivati Tribunali di commercio a Milano, Venezia, Bologna, Brescia, Verona, Ferrara, Bergamo, Rimini, Mantova, Modena, Ancona e Senigallia, che tuttavia entrarono effettivamente in funzione non prima del settembre 1808, dopo la pubblicazione del nuovo Codice di commercio.
I tribunali di commercio giudicavano senza appello nelle cause minori, mentre per le altre era previsto il ricorso alla Corte d'appello, presso la quale era istituita una sezione per le cause commerciali, composta di quattro giudici e tre commercianti.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Decreto 17 lug. 1808, n. 232, sul codice di commercio, in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, II, Dal primo giugno al 31 dicembre 1808, Milano, Reale Stamperia, 1808, 612
- decreto 13 giu. 1806, n. 105, Regolamento organico della Giustizia civile e punitiva, in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, II, Dal 1 maggio al 31 agosto 1806; coll'aggiunta dei decreti pubblicati negli Stati Veneti avanti la loro unione al Regno, Milano, Reale Stamperia, 1806, 625-654
- Decreto 7 nov. 1806, n. 217, riguardante i Tribunali di commercio, in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, III, Dal 1 settembre al 31 dicembre 1806, Milano, Stamperia reale, 1806, 1004-1006
Redazione e revisione:- Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/01/29, prima redazione