Nel 1942 alle Conservatorie delle ipoteche subentrarono le Conservatorie dei registri immobiliari.
Con l'approvazione del nuovo codice civile, la tutela dei diritti venne disciplinata nel libro VI. Fu l'art. 2673 a fissare quali fossero gli obblighi del conservatore dei registri immobiliari che doveva: rilasciare a chiunque ne facesse richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni; permettere le ispezioni dei suoi registri nei modi e nelle ore fissate dalla legge; rilasciare copia dei documenti che conservava in originale o i cui originali si trovavano presso notaio o pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale in cui avesse sede il suo ufficio. Gli artt. 2678-2681 stabilirono, invece, quali registri dovessero tenersi e le modalità di tenuta e di conservazione; si trattava, in particolare, del registro generale, in cui si annotava giornalmente, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che dovesse essere trascritto, iscritto o annotato e dei registri particolari per le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni; anche altri registri furono ordinati dalla legge.
[espandi/riduci]Con l. 25 giu. 1943, n. 540, che modificò la tariffa delle imposte ipotecarie del 1923 e del 1936, si istituì la figura del gerente, già prevista nel r.d. 23 mar. 1933, n. 185, che agiva in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento del conservatore, al fine di garantire la regolarità del servizio in nome proprio, ma per conto del conservatore. Furono ridefiniti anche gli emolumenti spettanti al conservatore e l'ammontare della cauzione, che doveva essere approvata dalla Corte di appello in cui avesse sede la Conservatoria, sentito il pubblico ministero.
Con il d.p.r. 26 ott. 1972, n. 635, si emanarono ulteriori disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali e di pubblicità immobiliare e si stabilì quali imposte dovessero essere pagate agli Uffici del registro e quali alle Conservatorie dei registri immobiliari.
Con l. 21 gen. 1983, n. 22, si stabilì che il risarcimento per danni civili causati dai conservatori dei registri immobiliari fosse pagato dal Ministero delle finanze, facendo così rientrare la figura e l'attività del conservatore nel quadro generale delle responsabilità della pubblica amministrazione prevista dall'art. 28 della Costituzione: in sostanza, il conservatore non agiva più in nome proprio, ma in rappresentanza dell'Amministrazione.
Con l. 27 feb. 1985, n. 52, fu introdotta la meccanizzazione delle procedure ipotecarie, che comportava alcune modifiche al libro VI del codice civile, ulteriormente modificate con d.l. 20 giugno 1996, n. 323.
Nel corso degli anni Novanta, infine, si delineò una riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria - attuata con l. 29 ott. 1991, n. 358, e successivo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 27 mar. 1992, n. 287, che determinò la soppressione delle Conservatorie dei registri immobiliari e la contestuale attribuzione delle relative competenze agli Uffici del territorio, poi Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 29 ottobre 1991, n. 358, Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 264, Suppl. Ordinario n. 72, 11 nov. 1991
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 116, Suppl. Ordinario n. 75, 20 mag. 1992
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/04/10, revisione