SIAS

Archivio di Stato di Pesaro e Urbino

Conservatoria dei registri immobiliari (Regno d'Italia; Repubblica italiana), 1942 - 1992

Nel 1942 alle Conservatorie delle ipoteche subentrarono le Conservatorie dei registri immobiliari.
Con l'approvazione del nuovo codice civile, la tutela dei diritti venne disciplinata nel libro VI. Fu l'art. 2673 a fissare quali fossero gli obblighi del conservatore dei registri immobiliari che doveva: rilasciare a chiunque ne facesse richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni; permettere le ispezioni dei suoi registri nei modi e nelle ore fissate dalla legge; rilasciare copia dei documenti che conservava in originale o i cui originali si trovavano presso notaio o pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale in cui avesse sede il suo ufficio. Gli artt. 2678-2681 stabilirono, invece, quali registri dovessero tenersi e le modalità di tenuta e di conservazione; si trattava, in particolare, del registro generale, in cui si annotava giornalmente, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che dovesse essere trascritto, iscritto o annotato e dei registri particolari per le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni; anche altri registri furono ordinati dalla legge.
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Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

Profili istituzionali collegati:

Soggetti produttori collegati:


Bibliografia:
  • Legge 29 ottobre 1991, n. 358, Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 264, Suppl. Ordinario n. 72, 11 nov. 1991
  • Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 116, Suppl. Ordinario n. 75, 20 mag. 1992

Redazione e revisione:
  • Carucci Paola, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/04/10, revisione