Alla fine della Repubblica fiorentina la vecchia feudalità di origine longobardo-franca risultava già da secoli debellata per l'affermarsi del libero comune, così come era accaduto nei territori della Repubblica senese: sussisteva ancora qua e là qualche feudo ricevuto in accomandigia dalla Repubblica stessa e da questa politicamente dipendente. La conquista della Repubblica di Siena, avvenuta nel 1557, aveva inserito nello stato toscano anche certi feudi in parte tributari della Camera apostolica, a loro volta in rapporti di accomandigia con la ex repubblica senese. Si era in tal modo verificata nel corso dei secoli, sia nello stato fiorentino sia in quello senese, una grande varietà di situazioni tra i vecchi feudatari e le rispettive città dominanti, simile del resto a quella che legava ad esse le comunità mano a mano conquistate, che, d'altra parte, avevano regolato i loro rapporti mediante statuti volta a volta stabiliti e periodicamente confermati e rinnovati.
Dopo l'ascesa al potere i Medici, più precisamente con Cosimo I, in parte per favorire personaggi della loro corte, in parte per trarre utili sia dalla concessione che dalle successive investiture, crearono ulteriori feudi soprattutto nel territorio senese. Sebbene questi nuovi feudatari avessero un'ampiezza di dominio assai minore di quelli medioevali, esercitavano tuttavia una giurisdizione più o meno piena in materia criminale e civile, riscuotevano tasse e potevano imporre varie prestazioni a carico dei sudditi.
[espandi/riduci]Le investiture feudali comportavano due specie di vantaggi e, per conseguenza, due categorie di entrate: le une erano legate all'esercizio della giurisdizione, per cui il sovrano affidava nella quasi totalità dei casi al feudatario la giurisdizione civile, criminale e mista fino alle pene corporali, e questi percepiva i diritti collegati a questa funzione; le altre derivavano dalle imposte cui lo stato rinunziava a favore dei feudatari, dai vari diritti come quelli di caccia, pesca, legnatico, fida, ecc., che spettavano al fisco, e anche dalle gabelle che si riscuotevano da quest'ultimo. Le rendite feudali erano quindi strettamente collegate con la struttura giudiziaria e con quella finanziaria dello stato toscano.
Nel territorio feudale amministrava la giustizia, nel nome del feudatario, il vicario, assistito in certi casi dal pievano e dai rappresentanti della popolazione. Egli era obbligato a risiedere in permanenza sul posto; gli era concessa una casa per sua abitazione, con annessi gli uffici della cancelleria e le stanze delle prigioni, al piano terreno o nel sottosuolo. Il giudizio di appello competeva al feudatario e, soltanto con motuproprio di Cosimo III del 23 gennaio 1685, fu assunto dagli organi statali: ad esempio, per quanto riguarda lo Stato di Siena, Cosimo III, volendo affermare l'alta sua sovranità anche nei territori infeudati, ordinò che i ricorsi degli abitanti contro ordinanze dei loro signori feudali, o sentenze dei loro ministri, si potessero portare all'auditore fiscale in Siena. Questa disposizione tese a favorire questa pratica, in quanto che il ricorso al granduca importava forti spese sia di cancelleria, sia per il fatto di doversi recare a Firenze; nello stesso tempo era una riaffermazione della sovranità del principe su tutto il territorio. Dopo il motuproprio del 1685 e le forti limitazioni alla autorità del feudatario nel suo territorio, i titolari dei feudi si opposero alla ingerenza statale negli affari feudali, sollevando il principio che essendo avvenuto l'acquisto del feudo a titolo oneroso, non si poteva negare l'esercizio dei diritti ricognitivi della autorità feudale; in particolar modo quelli di imporre ed esigere gli aggravi feudali, che esercitavano fino dalla erezione del feudo e costituivano una notevole fonte di entrata per la camera feudale. La fine della dinastia medicea segnò anche il progressivo decadimento delle attribuzioni pubblicistiche dei feudatari, ma in questa materia fu la dinastia lorenese che portò un nuovo regolamento, molto più limitante per la giurisdizione dei feudatari.
Già alla fine del XVII secolo, le infeudazioni ormai ricalcavano uno schema fisso che si era venuto formando col passare degli anni. In esse, almeno in teoria, era stato acquisito il principio che sulle finanze comunali gestite dai feudatari dovesse essere esercitato il controllo dei Nove conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino, mentre le comunità infeudate del Pisano dovevano essere controllate dai Surrogati dei Nove. Per i feudi dello stato di Siena il controllo amministrativo era affidato ai Quattro Conservatori sopra lo stato di Siena. Il principio della divisione tra finanza comunale e rendite feudali non era ormai più seguito e il feudatario, in un modo o in un altro, vi aveva forte ingerenza. In tal modo, nonostante tutte le limitazioni imposte dal principe alla ingerenza del signore feudale e le disposizioni emanate, si verificavano soprusi e sopraffazioni a danno dei vassalli, specialmente nello stato di Siena, tanto che nel 1702 fu emanato un motuproprio che, sebbene riguardasse soprattutto l'amministrazione della giustizia, faceva riferimento anche a quella delle entrate comunitative di quei feudi in cui esse erano riscosse dai feudatari. Questi dovevano render conto davanti il magistrato dei Conservatori, almeno ogni quattro anni, dell'amministrazione di dette entrate o per mezzo loro, o per mezzo dei camarlenghi delle comunità.
Con la legge del 21 aprile 1749, poi, si ordinò che in tutti i feudi i titolari dei medesimi nella giustizia civile potessero giudicare in prima istanza per mezzo del vicario del luogo, mentre il ricorso in appello spettava al tribunale di Ruota. Nelle cause criminali i feudatari avevano la cognizione solo di quelle che importavano pene pecuniarie, con appello ai superiori tribunali granducali mentre, nei casi nei quali era prevista una pena afflittiva, la cognizione delle cause spettava ai giudici ordinari. Inoltre era fatto precetto ai feudatari di nominare persona idonea con il titolo di vicario che fosse compreso nelle liste dei giudici e notai approvati per le consimili cariche dei tribunali granducali. Tutte le regalie erano riservate al sovrano, e veniva estesa entro il territorio la giurisdizione dei ministri e funzionari, nella stessa misura che avevano prima dell'erezione del feudo. Furono ridotti i contributi pagati annualmente dai feudatari allo Stato, ma in compenso maggiore libertà venne concessa alle comunità sottoposte al feudo, sia per il godimento dei beni comunali, sia per l'amministrazione locale. In pratica i feudi costituirono poco più di un titolo onorifico, e i vicari, se pure nominati dal feudatario, rientravano sostanzialmente fra i funzionari dello Stato, dovendo giudicare secondo gli statuti locali e i capitoli delle infeudazioni, che definivano già in maniera precisa la facoltà del feudatario, il quale fra l'altro rimaneva personalmente sottoposto ai tribunali ordinari.
Un ulteriore passo venne fatto con il rescritto granducale del 16 novembre 1788, in cui si stabilì che il feudatario non poteva accordare licenze maggiori di 15 giorni al vicario, mentre per periodi più lunghi tale facoltà spettava all'auditore fiscale. Da una legge del 20 maggio 1783 si vede poi che i vicari dei feudi erano sottoposti al sindacato annuale da parte degli organi pubblici.
Ogni residuo vincolo feudale fu poi anche formalmente eliminato durante la dominazione napoleonica.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Feudalesimi nella Toscana moderna, a cura di S. CALONACI e A. SAVELLI, "Ricerche storiche", Anno XLIV, nn. 2-3, maggio-dicembre 2014
- S. BURGALASSI, I feudi nello Stato senese, in I Medici e lo Stato senese, 1555-1609: Storia e territorio, Roma, Rombai, 1980, 63-74
- POLVERINI FOSI I., Un programma di politica economica: le infeudazioni nel senese durante il principato mediceo, in "Critica storica", XIII (1976), 76-88
- PANSINI G., Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo, in "Quaderni storici", VII (1972), 131-186
Redazione e revisione:- Fabbrini Marta, 2018/03/20, prima redazione
- SIAS, 2018/05/10, revisione