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Vicegoverno (Stato della Chiesa), 1855 - 1870

Nello Stato della Chiesa, una circolare del Ministero dell'interno del 31 dic. 1855 riportò in vita l'istituzione di vicegoverni, su richiesta dei comuni, con la possibilità che due o più comuni potessero aggregarsi in un solo vicegoverno; un anno dopo, con notificazione Antonelli del 30 ott. 1856, furono pubblicate le norme sulla giurisdizione dei vicegovernatori ai quali venne affidato il giudizio sulle cause criminali minori, contemplate negli artt. 116, 122-123, 268, 328-330 del regolamento sui delitti e sulle pene del 20 set. 1832, e per furti campestri (art. 10). In materia civile ebbero attribuzioni più ampie: furono giudici di prima istanza per le cause che sarebbero state di competenza del governatore sino al valore di cinquanta scudi, e per quelle di provvisioni alimentari, di mercedi, di danno dato, nonché per le controversie insorte in occasione di fiere o mercati (artt. 2-3); avevano inoltre attribuzioni in materia di polizia e assumevano atti in sussidio di giustizia (artt. 12-18). L'appello contro le sentenze del vicegovernatore si portava dinanzi al tribunale civile e criminale del capoluogo di provincia.
Il governatore locale conservava la giurisdizione sulle altre materie di sua competenza, anche nei territori in cui veniva istituito un vicegoverno (art. 1).
A questa notificazione del 30 ottobre fecero seguito alcuni atti con le nomine di vari vicegovernatori ed, infine, un regolamento disciplinare per il personale addetto ai vicegoverni (30 dic. 1856).

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Redazione e revisione:
  • Altieri Magliozzi Ezelinda, revisione
  • Lodolini Tupputi Carla, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/02/23, supervisione della scheda