Denominazioni degli uffici periferici:
Comando di zona
Comando di legione
Comando di coorte
Comando di centuria
Comando di manipolo
Squadra
Distaccamento
Ufficio distaccato
Stazione
La Milizia nazionale forestale fu istituita con r.d.l. 16 mag. 1926, n. 1066, per svolgere le funzioni sino ad allora in capo al Real corpo delle foreste. Contestualmente vennero soppressi gli organici del personale di custodia dello stesso Real corpo delle foreste e dei regi tratturi, e del personale di vigilanza sulla pesca.
Dotata di un proprio regolamento con r.d. 13 ago. 1926, n. 1465, aveva il compito di esercitare la vigilanza e la custodia del patrimonio forestale e di curare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché di esercitare la sorveglianza sui servizi della pesca, della caccia, dei regi tratturi e trazzere. Si doveva occupare anche del patrimonio boschivo dei comuni, per i quali si stabilì che sarebbero stati determinati i contributi da versare. Alle spese avrebbe contribuito anche l'Azienda del demanio forestale e sarebbero stati aumentati i contributi a carico delle province.
[espandi/riduci]La Milizia si configurava come corpo armato alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale per il tramite dell'Ispettorato generale. Le norme tecniche per l'applicazione delle leggi forestali (di competenza della Direzione generale delle foreste), per la sorveglianza dei servizi sulla pesca (di competenza dell'Ispettorato generale sulla pesca) e per la sorveglianza sui regi tratturi, le trazzere e la caccia (di competenza della Direzione generale dell'agricoltura), venivano diramate proprio attraversol'Ispettorato generale.
Gli ufficiali e sottufficiali, i militi scelti e i militi della Milizia nazionale forestale erano rispettivamente ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, con il compito di accertamento delle contravvenzioni a leggi e regolamenti sulla pesca, sulla caccia e sul servizio di tratturi e trazzere. Sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia erano anche gli agenti di pubblica sicurezza e come tali soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza. La Milizia, inoltre, era tenuta a concorrere, in tempo di pace, al servizio di polizia militare e poteva essere impiegata come truppa in caso di necessità. In caso di mobilitazione generale e parziale poteva essere impiegata come guardia di frontiera.
L'ordinamento della Milizia prevedeva: un Ispettorato generale (Comando generale); 4 comandi di zona; 7 legioni territoriali; una Scuola allievi sottufficiali; una Scuola allievi militi; un deposito. L'Ispettorato generale esercitava il comando supremo su tutti i reparti; i comandanti di zona avevano invece funzioni ispettive su tutto il servizio nel territorio di propria giurisdizione.
I comandi di legione, presieduti da un console affiancato da uno stato maggiore, esercitavano la sorveglianza nel territorio loro sottoposto, all'interno del quale potevano essere comprese da 2 a 4 coorti. I comandanti di legione, oltre all'esecuzione degli ordini speciali dell'ispettore generale e dei comandanti di zona, si occupavano dell'adempimento di tutti gli obblighi imposti dai regolamenti militari, dal codice penale per l'esercito e dal regolamento organico della Milizia.
Ai comandi di coorte, invece, era devoluta l'immediata sorveglianza sulle applicazioni di leggi e regolamenti speciali in materia forestale, e la sorveglianza sulla pesca, sulla caccia e sui regi tratturi e trazzere, nonché sull'andamento disciplinare amministrativo dei reparti dipendenti. Ad essi erano assegnate anche attribuzioni tecniche, secondo le istruzioni della Direzione generale delle foreste, della Direzione generale dell'agricoltura, dell'Ispettorato generale della pesca, comunicate loro sempre per il tramite dell'Ispettorato. A capo del Comando di coorte, che aveva uno stato maggiore e poteva comprendere da 2 a 4 centurie, era posto un primo seniore o un seniore, che godeva delle facoltà concesse dal regolamento di disciplina militare per l'esercito ai comandanti di distaccamento in fatto di punizioni e in ogni altro ramo di servizio.
I comandi di centuria e di manipolo avevano il controllo diretto sul servizio d'istituto, sul servizio complementare nel territorio della propria giurisdizione e sull'andamento disciplinare ed amministrativo dei reparti dipendenti.
Le centurie erano comandate da un centurione e potevano comprendere da 2 a 4 manipoli, diretti da un capo manipolo e comprendenti da 2 a 5 squadre. Nei luoghi ove avevano sede contemporaneamente un Comando di centuria e un Comando di manipolo, quest'ultimo poteva essere retto direttamente dallo stesso comandante di centuria. Ai comandanti di centuria e di manipolo spettavano gli obblighi e le attribuzioni stabiliti per i comandanti di coorte. I comandanti di centuria e gli ufficiali capi ufficio di grado superiore al centurione concedevano le licenze brevi ed ordinarie agli agenti. Le attribuzioni tecniche, specifiche di ciascun grado degli ufficiali, invece, dovevano essere stabilite con decreto reale promosso dal Ministero dell’economia nazionale. Le sedi di comando (zona, squadra, distaccamento) erano stabilite con decreto ministeriale.
Le squadre e i distaccamenti erano gli organi esecutivi del servizio d'istituto e del servizio complementare. Le squadre potevano avere più distaccamenti ed erano comandate da un maresciallo o da un brigadiere. I distaccamenti, invece, avevano a capo un brigadiere o vicebrigadiere o un milite scelto; erano composti di agenti a piedi ed a cavallo e veniva loro assegnato un determinato territorio sul quale esercitavano la sorveglianza, assolvendo così al servizio ordinario o di istituto, inerente alle specifiche funzioni del corpo. Il servizio complementare, al contrario, era eseguito in seguito a ordini gerarchici, o su richiesta dell'autorità o per iniziativa dei comandanti, nei casi di necessità.
Più precisamente, il servizio d'istituto consisteva in: accertamento delle contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca, sulla caccia e sui tratturi; repressione dei reati contro la proprietà nei terreni sottoposti a sorveglianza; identificazione dei colpevoli, arresto, denuncia e compilazione dei relativi processi verbali; repressione del contrabbando e conseguente denuncia dei colpevoli e loro eventuale arresto; assistenza ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e ai lavori di rimboschimento in genere; sorveglianza e cura dei vivai; vigilanza sulle utilizzazioni dei tagli; valutazione dei danni in occasione di contravvenzioni alle disposizioni relative ai tagli, o per pascoli abusivi; martellata di piante ed eventuali perizie di utilizzazione boschive; stime di legname abbattuto legittimamente o abusivamente; disposizioni d'urgenza in caso d'incendio; rilievo e segnalazione di danni prodotti da insetti, funghi etc., e di quelli causati dal vento, dalle brine, da inondazioni, etc.; ogni altra funzione proposta dall'Ispettorato forestale, dalla Direzione generale dell'agricoltura e dall'Ispettorato della pesca. Gli agenti forestali, inoltre, potevano essere designati come periti giudiziari o come arbitri amichevoli compositori, previa autorizzazione dei comandanti di manipolo.
Il servizio complementare consisteva nell'adempiere alle prescrizioni e alle richieste dei competenti ministeri. I comandi della Milizia nazionale forestale dovevano informare le autorità politiche e di pubblica sicurezza, i comandi territoriali dei carabinieri, i comandi militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in relazione a tutto ciò che poteva essere di loro interesse; avevano inoltre obblighi verso l'autorità giudiziaria in quanto ufficiali di polizia giudiziaria. In particolare, tale servizio comprendeva le seguenti attività: servizio ausiliario di pubblica sicurezza; polizia militare; assistenza su richiesta di varie autorità; assistenza e soccorso in caso di pubblici e privati infortuni; polizia militare in caso di mobilitazione; guardia di frontiera in caso di mobilitazione; concorso alla protezione e vigilanza delle linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche e simili in caso di mobilitazione.
In quanto agenti di pubblica sicurezza, graduati e militi aderivano alle richieste di intervento - fatte per iscritto o verbalmente - dell'Arma dei carabinieri e delle autorità politiche di pubblica sicurezza; dovevano inoltre intervenire nei casi in cui un pubblico ufficiale o un agente fosse stato ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni. Allo stesso modo la legge prescriveva la reciprocità di assistenza con gli altri corpi armati. Gli itinerari di servizio erano compilati mensilmente dal comandante di manipolo secondo i progetti dei capi squadra, i quali poi li trasmettevano ai comandanti di distaccamento e ne controllavano l'esecuzione. Alla fine di ogni mese, i comandanti di distaccamento restituivano gli itinerari con le annotazioni delle operazioni eseguite. A loro volta i capi squadra li trasmettevano al comandante di manipolo con le loro osservazioni. Nei giri di perlustrazione gli agenti erano di regola in numero di due e avevano l'obbligo di riferire con rapporto scritto o orale al superiore diretto. Il comandante di distaccamento riferiva per iscritto al suo capo squadra e questi al comandante di manipolo sulla situazione disciplinare e sugli eventuali provvedimenti, sull'andamento del servizio, sulle malattie e assenze arbitrarie, sulle contravvenzioni accertate. In merito all'ordinamento degli uffici di squadre e distaccamenti, la legge prescriveva la tenuta dei seguenti registri: un protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza; una rubrica per l'inventario degli atti d'archivio; un registro inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato; un registro delle contravvenzioni; un elenco dei boschi e terreni vincolati; un elenco dei terreni su cui andava comunque esercitata la vigilanza e la custodia; un registro delle permissioni; un elenco dei boschi governativi; un elenco delle fabbriche di estratti tannici della circoscrizione; un registro degli ordini di servizio ed eventuali altri registri prescritti dall'Ispettorato generale.
Il regolamento dettava le regole per il reclutamento, per le visite ed ispezioni (ordinarie, periodiche e straordinarie), per il controllo interno del Corpo, per la disciplina e le regole relative alla Scuola per allievi militi forestali e alla Scuola per sottufficiali della Milizia nazionale forestale.
Ulteriori disposizioni sull'amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato furono impartite dalla l. 13 dic. 1928, n. 3141, e dal successivo regolamento approvato con r.d. 3 ott. 1929, n. 1997.
La legge 3141/1928 ribadì che la vigilanza sull'applicazione delle leggi e l'attività dello Stato per la tutela e la ricostituzione dei boschi erano affidati al Ministero dell'economia nazionale, con alle sue dipendenze la Milizia nazionale forestale che accentrava anche tutte le competenze che avevano riguardato l'Ispettorato generale, al quale non si faceva più cenno. La Milizia, pertanto, era chiamata a disimpegnare tutti i servizi dell'amministrazione forestale: quelli centrali forestali presso il Ministero dell'economia nazionale; quelli provinciali forestali (tecnico, di vigilanza e di amministrazione); quelli relativi ai rimboschimenti e agli incoraggiamenti alla silvicoltura e all'apicoltura; quelli dell'Azienda delle foreste demaniali dello Stato; quelli di vigilanza sulla caccia, sulla pesca, la custodia dei regi tratturi e trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine. Tutto il personale addetto ai servizi dell'amministrazione forestale, centrali e provinciali e quello dell'Azienda delle foreste demaniali, faceva parte della Milizia nazionale forestale. La Milizia dipendeva per la parte disciplinare direttamente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN), mentre per la parte tecnica e per ogni ragione amministrativa era alla diretta dipendenza del Ministero dell'economia nazionale. Aveva un consiglio di amministrazione così composto: il console generale, comandante della Milizia nazionale forestale; un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il capo del personale del Ministero dell’economia; il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali; un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto ministeriale. Un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al nono adempiva alle funzioni di segretario.
Il territorio del Regno fu allora diviso in 8 comandi di legione corrispondenti ad altrettanti compartimenti con funzioni ispettive, di coordinamento e disciplinari, e 76 comandi di coorte e di centuria, corrispondenti allo stesso numero di ripartimenti forestali, con funzioni tecniche, di vigilanza e amministrative, in diretto rapporto con i servizi centrali forestali.
La legge provvide anche ad istituire la Scuola complementare militare per la milizia forestale con sede in Firenze e la Milizia forestale ausiliaria. A quest’ultima potevano appartenere le guardie campestri o i guardaboschi comunali, armati e autorizzati a portare al braccio un distintivo, che in particolari circostanze potevano vestire la divisa. Alla legge era inoltre annessa la tabella dei ruoli organici della Milizia forestale nazionale.
Il regolamento del 1929 (r.d. n. 1997) venne emanato dopo la soppressione del Ministero dell'economia nazionale, avvenuta con r.d. 12 set. 1929, n. 1661, e l'istituzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In base ad esso i servizi forestali alla dipendenza del nuovo Ministero erano i seguenti: quelli centrali forestali (del personale, ispettivi e di coordinamento; amministrativi; tecnici di vigilanza e tutela dei boschi; degli assestamenti; dei rimboschimenti e incoraggiamento alla silvicoltura ed apicoltura); quelli provinciali disciplinari, ispettivi e di coordinamento; quelli provinciali tecnici, di vigilanza e tutela dei boschi, assestamenti e delle opere forestali e montane. Tali servizi rimasero di competenza della Milizia forestale nazionale che si occupava anche dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sulla pesca e sulla caccia, la custodia dei regi tratturi e trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine.
Il regolamento ribadì che la Milizia faceva parte delle forze armate dello Stato e dipendeva dal punto di vista della disciplina dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; per l'impiego tecnico e amministrativo dipendeva invece dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Comprendeva: un Comando gruppo legioni, con sede a Roma presso il suddetto Ministero, di cui faceva parte, e istituito con decreto del ministero stesso; 8 legioni territoriali; 76 coorti e centurie, compresa una coorte autonoma per la Sardegna; una Scuola complementare militare; una Scuola allievi militi; distaccamenti; stazioni. Le sedi di comando e le giurisdizioni territoriali erano stabilite con decreto del Ministero su proposta del Comando gruppo legioni.
Il Comando gruppo legioni sottoponeva proposte al ministro, ne diramava direttive, istruzioni e regole e coordinava i comandi dipendenti. Dava inoltre disposizione per l'applicazione dei regolamenti compilati dai consigli provinciali dell'economia, dei quali faceva eseguire le deliberazioni.
La Legione territoriale era comandata da un console ed era costituita da un comando e da più coorti. Il comandante adempiva agli obblighi imposti dal regolamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; vigilava sull'andamento generale della legione e sulla disciplina e sul coordinamento tra comandi dipendenti; provvedeva all'amministrazione del personale; compiva ispezioni ordinarie e straordinarie; si informava sulle pratiche tecniche definite da comandi di coorte e centuria; diramava ai comandi dipendenti la istruzioni di carattere generale sull'applicazione di leggi e regolamenti.
La Coorte era comandata da un primo seniore o da un seniore e poteva essere formata da più centurie; le coorti che avevano giurisdizione su una sola provincia non venivano ripartite in centurie. Per le questioni attinenti alla disciplina, al personale, al controllo e al coordinamento, la Coorte dipendeva dal Comando di legione; per i servizi tecnici corrispondeva direttamente con il Comando gruppo legioni. Il comandante faceva parte della sezione agraria del Consiglio provinciale dell'economia nella provincia in cui non fosse stabilito il Comando di centuria; adempiva a tutte le funzioni che i decreti 30 dic. 1923, n. 3267 e seguenti attribuivano alle autorità forestali. Le precedenti attribuzioni valevano anche per la Coorte autonoma della Sardegna.
La Centuria era comandata da un centurione e il suo organico fu riportato nelle tabelle A e B annesse al provvedimento. Per le questioni attinenti alla disciplina, al personale, al controllo e al coordinamento, la Centuria dipendeva dal Comando di coorte; per i servizi tecnici corrispondeva direttamente con il Comando gruppo legioni.
Distaccamenti e stazioni erano gli ultimi organi esecutivi dei servizi istituzionali e complementari. I distaccamenti erano comandati di norma da un maresciallo maggiore o da un maresciallo capo, ma il Comando gruppo legioni poteva incaricare sottufficiali di grado inferiore. Le stazioni sono comandate, in base alla loro importanza, da sottufficiali o militi scelti. I comandanti di distaccamento e di stazione dirigevano i servizi nella loro giurisdizione e ne rispondevano al Comando di centuria e al Comando di coorte.
Per quanto riguarda la Milizia forestale ausiliaria, il regolamento specificava che aveva lo scopo di concorrere alla sorveglianza e tutela dei boschi e al servizio per l'applicazione delle leggi in materia di caccia, pesca tratturi e trazzere. Ad essa non potevano essere attribuiti in nessun caso compiti tecnici e d'istituto, ma solo quelli attinenti al servizio di polizia. Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria erano armati e le armi venivano loro distribuite per la durata del servizio dai comandanti di Coorte e Centuria.
La Milizia forestale ausiliaria era costituita in 76 nuclei, uno per ciascuna Coorte e Centuria. Il suo servizio era volontario e rispondeva a tutte le caratteristiche e norme disciplinari stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Con r.d.l. 27 ott. 1932, n. 1387, la denominazione del Comando gruppo legioni fu cambiato in Comando della Milizia nazionale forestale.
Il r.d. 7 mar. 1934, n. 251, apportò varianti all'ordinamento della Milizia. Essa comprendeva infatti: il Comando della Milizia nazionale forestale; 9 comandi di legione territoriali; 77 comandi di coorte e centuria, comprese tre coorti autonome; uffici distaccati, distaccamenti e stazioni; 2 scuole di reclutamento, una per gli ufficiali con la sezione sottufficiali e una per i militi.
Con r.d. 21 giu. 1941, n. 762, i comandi di coorte e i comandi di centuria stabiliti con r.d. 7 mar. 1935, n. 251, furono aumentati a 88, comprese 4 coorti autonome.
Nuove varianti all'organizzazione e ripartizione territoriale dei comandi furono apportate con r.d. 7 mag. 1942, n. 603, che previde: un Comando centrale della Milizia nazionale forestale; 13 comandi di legione; 85 comandi provinciali compresa una coorte autonoma; un'Accademia militare forestale; una Scuola per allievi sottufficiali ed allievi militi; uffici distaccati, distaccamenti e stazioni.
Con r.d.l. 6 dic. 1943, n. 16/B, vennero sciolte la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le milizie speciali, tra cui la Milizia nazionale forestale. Il provvedimento prevedeva che, con successivo decreto e su proposta del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, fossero determinate le modalità di attuazione per il ripristino del Real corpo delle foreste e i compiti ad esso assegnati, nonché le fogge delle divise.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Regio decreto-legge del 6 dicembre 1943, n. 16/B, Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali, in Gazzetta ufficiale, n. 4 del 8 dic. 1943
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/07, supervisione della scheda