Denominazioni:
Consiglio di patronato, 1931 - 1975
Consiglio di aiuto sociale, 1975 -
Il Consiglio di patronato, previsto dall'art. 149 del Codice penale insieme ad altri istituti di prevenzione e di pena, fu istituito con r.d. 18 giu. 1931, n. 787 che gli attribuiva personalità giuridica e ne definiva il regolamento, la struttura, membri e compiti istituzionali. In base alle disposizioni in esso contenute (artt. 8-17 e 20), i consigli di patronato dovevano essere istituiti presso ogni tribunale e dovevano comprendere un procuratore del capo dello Stato con funzioni di presidente, il giudice istruttore, un giudice della sezione minorile (se esistente), il pretore, un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI, il podestà, l'ufficiale sanitario del comune sede di tribunale, i direttori degli istituti di prevenzione e di pena presenti nel territorio della circoscrizione giudiziaria, un rappresentante di ogni associazione sindacale esistente sul territorio, un parroco designato dall'ordinario diocesano, quattro persone - tra cui almeno una donna - benemerite nel campo dell'assistenza sociale attive nel territorio del circondario giudiziario.
[espandi/riduci]I membri di ciascun consiglio potevano essere delegati di parte dei compiti attribuiti al Consiglio e si riunivano in seduta plenaria a scadenza di quindici giorni per relazionare sull'attività svolta e assumere le decisioni necessarie attraverso formale deliberazione. Le funzioni di segreteria e di cancelleria dovevano essere svolte dallo stesso personale in servizio presso i tribunali ove questi vennero istituiti, mentre il servizio di cassa era esercitato dal procuratore del Registro, che doveva amministrare un patrimonio formato in parte dai fondi assegnati annualmente dalla Cassa delle ammende (un organo nazionale amministrato centralmente, cfr. r.d. 18 giu. 1931, n. 787, artt. 18-19), dall'ONMI o da altri enti, e in parte da donazioni o lasciti.
I consigli di patronato avevano lo scopo di prestare assistenza ai liberati dal carcere (aiutandoli a trovare lavoro) e alle famiglie dei detenuti e di promuovere la partecipazione di enti, società e persone alla "redenzione sociale" dei loro assistiti attraverso l'assegnazione di speciali diplomi al merito. Per perseguire questi scopi, ogni Consiglio visitava i detenuti per verificarne la condotta, rieducarli e assumere informazioni utili all'assistenza delle loro famiglie e al loro reinserimento sociale, perseguito attraverso la liberazione di quei minorenni che potevano scontare la loro pena in un riformatorio, la ricerca di possibilità di collocamento lavorativo per gli adulti o attraverso la creazione di opportunità lavorative ad hoc.
I consigli di patronato vennero riformati dalla legge sull'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure preventive (cfr. l. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 74-77), che istituì i centri di servizio sociale per adulti e mutò il nome dei consigli di patronato in consigli di aiuto sociale, dettando norme per un aggiornamento della loro composizione e per l'attribuzione di funzioni più estese. I consigli di aiuto sociale, infatti, avevano sia lo scopo di assistere i detenuti e i liberati dal carcere - con le loro famiglie - promuovendone l'inserimento sociale e l'addestramento professionale, sia quello di offrire soccorso alle vittime di delitto, attraverso la concessione di sussidi e l'assistenza ai minori rimasti orfani. Inoltre, per favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale venne istituito un Comitato per l'occupazione, presieduto dal presidente del Consiglio di aiuto sociale o da un suo delegato e formato da quattro rappresentanti dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale designati dal presidente della Camera di commercio industria e artigianato della circoscrizione giudiziaria di riferimento.
In base alla riforma dell'ordinamento penitenziario, i consigli di aiuto sociale dovevano essere formati da soggetti appartenenti alla magistratura o esercenti funzioni giurisdizionali (il presidente del tribunale o un magistrato da lui delegato - con funzioni di presidente -, il presidente del tribunale dei minorenni o un altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza), da rappresentanti degli enti locali compresi dalla circoscrizione giudiziaria (un rappresentante della regione, uno della provincia, un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, il sindaco o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un delegato dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario) e da almeno sei altri componenti nominati dal presidente del tribunale tra personaggi nominati da enti pubblici o da privati qualificati nell'assistenza sociale.
Nel 1977 le funzioni amministrative legate all'attività di assistenza svolta dai Consigli di aiuto sociale vennero trasferite alle regioni ed agli enti locali (cfr. d.p.r. 24 lug. 1977, n. 616), determinando nel tempo alcune difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti provenienti dalla Cassa delle ammende, sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, così come i consigli di aiuto sociale. Tali difficoltà vennero superate grazie a successive modifiche dell'ordinamento penitenziario, e in particolare con il d.p.r. 30 giu. 2000, n. 230, che stabilì tra i consigli di aiuto sociale e i centri di servizio sociale per adulti una cooperazione finalizzata a mantenere i rapporti con gli organi locali, gli enti pubblici e soggetti privati deputati all'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria nel territorio del circondario giudiziario di riferimento (cfr. artt. 95, 118-120).
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Bibliografia:- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, in Gazzetta ufficiale, n. 195 Suppl. Ordinario 131, 22 ago. 2000
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in Gazzetta ufficiale, n. 157, Suppl. Ordinario n. 157, 7 lug. 1989
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 lug. 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in Gazzetta ufficiale, n. 234 Suppl. Ordinario, 29 ago. 1977
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, in Gazzetta ufficiale, n. 162, Suppl. Ordinario n. 162, 22 giu. 1976
- Legge 26 lug. 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in Gazzetta ufficiale, n. 212, 9 ago. 1975 - supplemento ordinario n. 212
- Regio decreto 18 giu. 1931, n. 787, Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, in Gazzetta ufficiale, n. 147, 27 giu. 1931 - supplemento ordinario n. 147
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Marzotti Pasqualina Adele, 2018/01/25, revisione