Già nel settembre 1860 era stato predisposto un nuovo ordinamento dei Bagni penali di terraferma e dell'isola della Sardegna, in sostituzione di quello vigente dal 1826, che affidava il coordinamento della direzione ad un ispettore generale, di solito residente a Genova, che avrebbe potuto spostarsi ove risultasse necessario. Successivamente, con r.d. 27 gennaio 1861, n. 4681, venne approvato un ulteriore regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno, che recepiva le disposizioni già vigenti per i bagni di Portoferraio e di Ancona.
Nel nuovo Regno d'Italia, si aggiunsero norme specifiche che riguardavano i bagni penali delle province meridionali (r.d. 11 ago. 1861, n. 169) e della Sicilia (r.d. 20 nov. 1961, n. 335) dove, nel 1867, fu istituita una Direzione centrale presso il Bagno di Palermo. Fu anche istitutito, nel 1862, il Bagno penale di Longone nell'isola d'Elba.
I bagni penali, sia marittimi che di terraferma, erano riservati all'espiazione della pena con lavori forzati. In considerazione dell'origine marinara, dipendevano dal Ministero della marina, che con r.d. 4 feb. 1866, n. 2794, elaborò una nuova tabella del personale, a modifica delle precedenti. Già nel 1865 era stata soppressa la carica di ispettore generale dei bagni penali.
[espandi/riduci]Con r.d. 29 nov. 1966, n. 3411, l'amministrazione dei bagni fu trasferita al Ministero dell'interno a partire dal 1° gennaio 1867 e con r.d. 23 dic. 1866, n. 3472, il servizio disciplinare dei bagni fu affidato al direttore generale delle carceri. Nel bagno penale poteva lavorare personale civile, tra cui agronomi e maestri del lavoro; alla custodia erano addetti capiguardiani, sotto-capiguardiani, guardiani. Il direttore ne era a capo e corrispondeva direttamente con il ministro.
Con r.d. 1° dic. 1867, n. 4071, il Corpo degli ufficiali militari preposti all'amministrazione dei bagni penali venne soppresso e, con r.d. 19 apr. 1868, n. 4378, venne modificata la pianta organica del personale. Infine, con r.d. 18 nov. 1869, n. 5347, le direzioni delle carceri giudiziarie, delle case di pena e dei bagni penali furono poste sotto l'autorità del prefetto.
Nel corso degli anni si procedette alla graduale sostituzione dei bagni penali con le colonie penali, in particolare con colonie agricole, risultando più efficace l'uso del lavoro forzato nel dissodamento dei terreni e nella coltivazione.
I bagni penali furono soppressi nel 1891, quando venne approvato con r.d. 1° feb. 1891, n. 260, il regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari.
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