Date di esistenza: sec. XIII metà - 1412
1477 - 1498
Sedi: Firenze
Intestazioni di autorità:- Giudice degli appelli e nullità, Firenze (sec. XIII metà - 1412; 1477 - 1498), Regole SIASFi; SIUSA/NIERA
Note storiche:Intorno alla metà del XIII secolo fu istituita a Firenze una magistratura preposta esclusivamente agli appelli. Fino ad allora la giurisdizione sui ricorsi era stata esercitata da magistrati diversi, tra cui il Podestà, e in parte la situazione non mutò, dato che al nuovo giusdicente non fu comunque assegnata l'esclusiva sulla materia. Gli aspiranti alla carica dovevano essere forestieri, provenire da località non confinanti con il territorio fiorentino, avere almeno trentasei anni d'età e non avere già ricoperto l'incarico nei dieci anni antecedenti alla nomina. Sebbene si adottassero talvolta sistemi di scelta alternativi, la designazione in genere era demandata ad una commissione apposita in cui, dalla fine del Duecento, furono sempre compresi i Signori e Collegi.
Dopo l'avvenuta designazione da parte della Commissione, un sindaco nominato dal Consiglio generale del podestà aveva l'incarico di comunicare all'interessato la nomina e di concludere con lui il contratto d'impiego. Tutte queste operazioni preliminari erano di norma espletate due mesi prima della scadenza del mandato del giudice in carica. L'ingaggio, che all'inizio aveva avuto durata annuale, fu ridotto a sei mesi verso la fine del Duecento. Una volta designato, il giudice degli appelli non poteva essere rimosso dall'incarico né su iniziativa di altri ufficiali forestieri né per volere della Signoria. Era coadiuvato da quattro notai da lui stesso scelti e stipendiati, i quali non potevano aver già svolto a Firenze le stesse mansioni nei dieci anni prececedenti né avere la medesima origine geografica del Podestà e del Capitano in carica. Con il tempo il numero dei collaboratori si ampliò avendo il magistrato l'obbligo di condurre con sé sei sbirri, cui si aggiungevano i due nunzi che il Comune gli assegnava al momento dell'entrata in carica.
[espandi/riduci]Come indica il nome, il giudice degli appelli aveva competenza sui ricorsi contro le sentenze emesse da altri magistrati attivi nel territorio del Comune, ma solo in materia civile. Una denominazione alternativa è Giudice delle appellagioni, il suo verdetto non poteva essere ulteriormente contestato nel caso in cui si conformasse al primo grado del giudizio. Nella sede messagli a disposizione dal Comune, l'ufficiale, per lo meno in teoria, doveva tenere udienza tutti i giorni senza l'ausilio di altri giusdicenti, dopo che, durante il primo periodo di istituzione della magistratura, gli erano stati affiancati altri due giudici nominati dalle parti in causa. Oltre che nel giudizio d'appello, il magistrato ebbe competenza nel valutare la validità delle sentenze del tribunale delle Arti attraverso la concessione o la negazione dell'exequatur. Quest'ultima prerogativa gli fu comunque sottratta intorno al 1312 e assegnata al tribunale della Mercanzia.
Oltre a ciò, il giudice, affiancato da una commissione apposita, si occupava della revisione finale sull'operato di un numero variabile di magistrati e ufficiali che operavano sia in città sia nel territorio. Tra questi vi furono i cappellani dei popoli cittadini, i rettori del contado, i castellani, i custodi e soprastanti alle vie e ponti del contado, i direttori delle carceri, gli ufficiali della moneta, i guardiani di notte, i nunzi del Comune nonché i berrovieri di Podestà, Capitano e Priori se denunciati per ricatto. A sua volta, il Giudice degli appelli, trascorso il periodo del suo mandato, era soggetto a sindacato da parte di un collegio nominato per l'occasione. Altra funzione, infine, che risulta essere stata affidata al magistrato, seppur in maniera non continuativa, fu quella di Ufficiale delle donne. In tale veste aveva il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi suntuarie.
La giurisdizione e le competenze del Giudice degli appelli non furono costanti ed anzi si ridussero nel corso della seconda metà del Trecento e nei primi anni del secolo successivo tanto che tra il 1410 e il 1412 la carica non fu assegnata e il 5 febbraio 1412 fu addirittura soppressa. In un primo momento le sue funzioni furono attribuite all'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia e, quindi, dal 1415, al Capitano del popolo che le esercitava tramite un apposito magistrato della sua curia. Quando il Capitano a sua volta fu abolito, nel 1477, fu ripristinato un Giudice degli appelli che fu infine soppresso in via definitiva nel 1498. Contemporaneamente fu ripristinato il Capitano che si riappropriò delle competenze sui ricorsi.
Relazioni con altri soggetti produttori:Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Complessi archivistici prodotti:Bibliografia:- Guidubaldo Guidi, Lotte, pensiero e istituzioni politiche nella Repubblica fiorentina dal 1494 al 1512, Firenze, Olschki, 1992, II, pp. 721-723
- Andrea Zorzi, L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi, Firenze, Leo S. Olschki, 1988
- Guidubaldo Guidi, Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento, Firenze, Olschki, 1981, II, pp. 187-190
- R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, Firenze, Sansoni, 1977-1978, ristampa, V, pp. 163-167
- Lauro Martines, Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence, Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1968, pp. 132-137
Redazione e revisione:- Baggiani Valentina, 21-SET-05, rielaborazione
- Bettio Elisabetta, 2020/05/07, revisione
- Valgimogli Lorenzo, 24-MAG-02, prima redazione