Denominazioni:
Tribunale delle acque pubbliche, 1919 - 1933
Tribunale regionale delle acque pubbliche, 1933 -
Nel Regno d'Italia, con r.d.l. 9 ott. 1919, n. 2161, venne riorganizzato il sistema del contenzioso delle acque pubbliche e, in sostituzione dell'unico Tribunale delle acque pubbliche che era stato istituito con d.lgt. 20 nov. 1916, n. 1664, furono istituiti, quali giudici di primo grado, otto tribunali delle acque pubbliche a Torino, Milano, Venezia, Firenze Roma, Napoli, Palermo e Cagliari, con competenza territoriale allargata ad alcuni distretti di corti di appello di confine. Il Tribunale di Torino era competente anche nel distretto della Corte di appello di Genova; quello di Milano nel distretto di Brescia; quello di Venezia fino ai distretti di Trento e Trieste; quello di Firenze si estendeva fino al distretto di Bologna; quello di Roma fino a L'Aquila, Ancona e Perugia; quello di Napoli ai distretti di Bari, Catanzaro, Lecce e Potenza; quello di Palermo era competente anche su Caltanissetta, Catania e Messina; quello di Cagliari, infine, aveva competenza unicamente sul distretto della Corte di appello di Cagliari. A Roma rimase, con competenza estesa a tutto il territorio nazionale, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, come giudice di secondo grado rispetto alle controversie dei tribunali delle acque territoriali, e quale giudice amministrativo in unico grado.
[espandi/riduci]Il testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dic. 1933, n. 1775, attribuì ai tribunali delle acque pubbliche la denominazione di tribunali regionali delle acque pubbliche, riconfermando la loro giurisdizione territoriale (Titolo IV, Contenzioso, art. 138). Costituiti in sezione ordinaria delle corti di appello di ciascuna delle città sopraelencate, includevano nel collegio giudicante anche un funzionario del Genio civile. L'art. 139 del medesimo r.d. riconfermò il Tribunale superiore delle acque pubbliche con sede in Roma, nel Palazzo di giustizia, dotato di un proprio ufficio di cancelleria.
Secondo l'art. 140 i tribunali regionali giudicavano in primo grado su: controversie sulla demanialità delle acque; controversie circa i limiti dei corsi e bacini, alvei e sponde; controversie su qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; controversie riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione di acque; controversie per risarcimenti di danni dipendenti da opere eseguite dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa; ricorsi in materia di pesca. L'art. 141, invece, precisava che le azioni possessorie o di denuncia di nuova opera e danno temuto fossero proposte dinanzi al pretore competente per territorio, mentre per l'appello, l'azione fosse proposta al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.
L'art. 148 stabilì che le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come tribunali regionali delle acque pubbliche, tenessero, oltre ai registri prescritti per la sezioni stesse dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 e una rubrica dei fascicoli di causa. Dovevano essere tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con r.d. 10 dic. 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con r.d. 7 ago. 1907, n. 611, indispensabili alle esigenze del servizio e indicati dal presidente. Tutti i registri, prima di essere utilizzati, dovevano essere numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.
L'art. 150 stabilì inoltre che tanto nel Tribunale superiore, quanto nei tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze fossero conservati in apposito volume; i processi verbali e gli altri atti di causa dovevano invece essere conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice.
In base all'art. 64 del r.d. 30 gen. 1941, n. 12, il Tribunale regionale delle acque pubbliche era una Sezione specializzata della Corte di appello.
A seguito di due sentenze della Corte costituzionale del 2002 (17 luglio, n. 353, e 3 luglio, n. 305) il d.l. 11 nov. 2002, n. 251, stabilì la soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con trasferimento di competenze in parte al Tribunale ordinario e in parte ai Tribunali amministrativi regionali (TAR). La legge di conversione, l. 10 gen. 2003, n. 1, non ha ratificato la parte in cui si disponeva tale soppressione e, pertanto i tribunali regionali delle acque pubbliche continuano ad operare.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Regio decreto 30 gen. 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 28, 4 feb. 1941
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/07, supervisione della scheda