Il d.lgs. 15 apr. 1948, n. 381, relativo al riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituì in ogni capoluogo di provincia gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, che esercitavano le seguenti funzioni: sovraintendevano alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale; provvedevano al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica; esaminavano le domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistevano i lavoratori che emigravano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di emigrazione; svolgevano compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro; adempivano alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile; svolgevano tutte le altre funzioni loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari.
Quelli istituiti nelle province che erano anche capoluoghi di regione assumevano la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitavano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli uffici provinciali della circoscrizione regionale.
[espandi/riduci]Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale poteva aprire sezioni distaccate di tali uffici (non oltre il numero di 200) e Centri di emigrazione per l'assistenza ai lavoratori che emigravano o rimpatriavano e alle loro famiglie. Inoltre, nelle località non sedi di uffici o di sezioni distaccate, poteva avvalersi dei corrispondenti del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi agricoli unificati e, ove questi fossero mancassero, poteva assumere personale incaricato temporaneo.
Il servizio di collocamento fu confermato dalla l. 29 apr. 1949, n. 264 in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati e fu svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dalle loro sezioni distaccate, istituite nei centri industriali e agricoli più importanti della provincia. In caso di necessità, le funzioni relative al collocamento erano esercitate anche da uffici speciali. In ogni provincia, inoltre, fu attivata una Commissione provinciale per il collocamento (composta dal direttore dell'Ufficio provinciale, da un rappresentante del Genio civile, della Camera di commercio, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro), che esprimeva pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore e sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione.
In base al d.p.r 19 mar. 1955, n. 520, che provvide alla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il compito del collocamento fu affidato agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle cui dipendenze operavano ancora le sezioni distaccate e gli Uffici di collocamento. La legge disciplinò anche i Centri di emigrazione.
La l. 16 mag. 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali, introdusse specifici compiti nei settori della previdenza e assistenza sociale, ad essi affidati da istituti ed enti previdenziali, elencati nel d.m. 6 mag. 1957. Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) svolgevano funzioni relative al servizio di indennizzo e sussidio alla disoccupazione; per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) segnalavano alla sede provinciale gli avviamenti al lavoro di prestatori d'opera manuale; per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) svolgevano numerose funzioni (comunicazioni, accertamenti, consegne e raccolte di documenti); per il Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura si occupavano, invece, di raccolta e trasmissione dei dati per l'aggiornamento degli elenchi, degli stati di famiglia e altri certificati ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, della distribuzione dei moduli di domanda di disoccupazione e trasmissione agli uffici provinciali dei contributi unificati, dell'invio di notizie, elementi e dati in loro possesso per il reperimento dei nominativi dei coltivatori diretti assistiti dalle casse di malattia e di quelli soggetti al pagamento dei contributi unificati.
La l. 22 lug. 1961, n. 628, che modificò l'ordinamento del Ministero, stabilì che gli Uffici del lavoro e della massima occupazione si articolassero in: uffici regionali, con sede in ogni capoluogo di regione; provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia (che non fosse anche capoluogo di regione) e proprie sezioni zonali (nei comuni che presentavano maggiori esigenze funzionali), comunali (negli altri comuni) e frazionali (località indicate dal Ministero); speciali, per particolari esigenze e per determinate categorie di lavoratori; centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori. Per particolari esigenze di servizio il ministro poteva disporre l'istituzione in taluni capoluoghi di regione sia della sede regionale che provinciale.
Gli uffici regionali svolgevano funzioni di coordinamento e vigilanza sull'attività di quelli provinciali e dei centri di emigrazione; indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale o interprovinciale; rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro; trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province o non risolte in sede provinciale e tutti gli altri compiti demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal ministero.
Gli uffici provinciali si occupavano di raccolta dei dati sulla disoccupazione; collocamento; reclutamento e avviamento ai centri di emigrazione; conciliazione delle vertenze collettive e individuali di lavoro; indirizzo e propulsione delle iniziative dirette a conseguire la massima occupazione; orientamento e addestramento professionale, cantieri di lavoro e rimboschimento; compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale; compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA Casa e già previsti dal d.p.r. 22 giu. 1949, n. 340 e successive modificazioni.
Le sezioni zonali, frazionali e comunali espletavano il collocamento della manodopera e tutti i servizi ad essi demandati anche nel settore della previdenza e assistenza sociale. Con la l. 21 dic. 1961, n. 1336, che istituì il ruolo dei collocatori, vennero fissati gli organici delle sezioni comunali e frazionali; la l. 20 mag. 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), relativa alla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, alla libertà sindacale e all'attività sindacale nei luoghi di lavoro nonché a norme sul collocamento, stabilì che presso le sezioni zonali, comunali e frazionali fosse costituita obbligatoriamente la Commissione per il collocamento, già prevista dalla legge 264/1949, la cui nomina veniva effettuata dal direttore dell'Ufficio provinciale.
La l. 24 dic. 1993, n. 537, che apportò interventi correttivi di finanza pubblica, previde modifiche per gli uffici periferici del ministero. Con il d.m. 7 nov. 1996, n. 687, relativo all'ordinamento territoriale del ministero, fu sancita l'unificazione degli uffici periferici e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro ove sarebbero confluite rispettivamente le competenze degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Decreto legislativo 15 apr. 1948, n. 381, Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Gazzetta ufficiale, n. 106, 7 mag. 1948
- Legge 22 lug. 1961, n. 628, Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Gazzetta ufficiale, n. 184, 27 lug. 1961
- Decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 7 nov. 1996, n. 687, Regolamento degli uffici periferici del ministero. Norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in Gazzetta ufficiale, n. 17, 22 gen. 1997
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/06/14, supervisione della scheda