Con d.lgs.lgt. 26 apr. 1945, n. 367 fu istituito, come persona giuridica di diritto pubblico sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura - UNSEA. Contestualmente furono soppressi e liquidati gli enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione, istituita con legge 18 maggio 1942, n. 566.
Compiti dell'ufficio nazionale erano: elaborare dati statistici sulla produzione agricola e sui prodotti e sottoprodotti sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo; raccogliere e controllare le denunce di produzione agricola; accertare e reperire prodotti e sottoprodotti sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo; organizzarne e controllarne la consegna assistendo i produttori.
L'UNSEA aveva in ogni provincia un ufficio esecutivo denominato Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (UPSEA) che esercitava le attribuzioni dell'Ufficio nazionale nell'ambito della provincia e sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. L'UNSEA aveva la facoltà di istituire, alle dipendenze degli uffici provinciali, uffici di zona con giurisdizione su uno o più comuni in rapporto all'importanza agricola dei comuni stessi.
[espandi/riduci]Il d.l.c.p.s. 30 mag. 1947, n. 439, sulle norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai "Granai del popolo", attribuì all'UNSEA, attraverso i suoi uffici provinciali, il compito di accertare le superfici di ciascuna azienda agraria e di determinare le produzioni effettivamente conseguite nella coltivazione di questi cereali. L'accertamento avveniva sia tramite le denunce che i produttori erano tenuti a effettuare presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (UCSEA), sia sulla base di sopralluoghi. Tale ufficio comunale raccoglieva anche le bollette di trebbiatura. Su attestazione conforme dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'UNSEA autorizzava le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme a consegnare il prodotto alle ditte selezionatrici.
Con l. 22 feb. 1951, n. 64, l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la sue strutture periferiche furono soppressi e venne nominato un commissario per la liquidazione. Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fu autorizzato, una tantum, a valersi stabilmente del personale ex dipendente dell'UNSEA con determinate qualifiche elencate nella tabella annessa alla legge.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Marzotti Pasqualina Adele, 2018/02/28, integrazione successiva
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/02/08, supervisione della scheda