Denominazioni:
Ufficio di verificazione, 1861 - 1874
Ufficio metrico, 1874 - 1876
Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, 1877 - 1998
Nel nuovo Regno d'Italia, con l. 28 lug. 1861, n. 132, furono previsti, alle dipendenze del Ministero di agricoltura, industria e commercio, uffici di verificazione (art. 6), da istituire con decreto reale, incaricati di mantenere la costante uniformità con i campioni prototipi dei pesi e delle misure in uso e in commercio. Un campione conforme ai prototipi veniva tenuto in ogni capoluogo di circondario, presso l'intendente e in ogni Ufficio di verificazione. Pesi e misure erano sottoposti a due verifiche: la prima e la periodica; ogni peso e misura nuovo o ridotto a nuovo veniva sottoposto alla prima verifica (gratuita) prima di essere messo in vendita o in uso in commercio. In entrambe le verifiche il verificatore poneva un bollo sopra ogni oggetto verificato. Erano tenuti alla verificazione periodica coloro che facevano uso di pesi e misure per compravendita o per commercio; non erano invece tenuti a tale verificazione periodica coloro che utilizzavano pesi e misure per lo smercio dei prodotti della terra e del bestiame nelle loro abitazioni. I verificatori di pesi e misure, alla presenza del sindaco o di chi ne faceva le veci, procedevano ad accertare infrazioni a leggi e regolamenti in materia di pesi e misure falsi o il cui uso fosse vietato.
[espandi/riduci]Con r. d. 28 lug. 1861, n. 163, venne approvato il regolamento della legge sui pesi e misure, che istituì una Commissione consultiva dei pesi e delle misure e delle Giunte metriche del Regno per agevolare i lavori della Commissione. L'Ufficio di verificazione venne previsto in ogni circondario amministrativo; due o più circondari potevano essere annessi in uno stesso Ufficio di verificazione e, in questo caso, l'Ufficio veniva stabilito in quello di maggiore importanza commerciale. Gli ispettori prestavano servizio nel proprio circondario e avevano inoltre il compito di ispezionare ogni anno ogni Ufficio di verificazione del Circolo d'ispezione loro assegnato dal ministro e di dirigere e vigilare sulla fabbricazione di pesi e misure nell'estensione del proprio circolo, riferendo e proponendo migliorie per il servizio stesso. I verificatori, nell'esercizio della loro professione, corrispondevano con il governatore della provincia, il procuratore del re, i giudici di mandamento o di polizia, gli ispettori dei pesi e misure, i sindaci dei comuni del circondario di appartenenza e con il ministro nei casi previsti dalle istruzioni che venivano loro date. Ogni cinque anni aveva luogo la verifica dei campioni di pesi e misure esistenti presso gli Uffici di verificazione ad opera di una commissione nominata dal ministro. Gli esercenti ambulanti e in luoghi aperti effettuavano la verificazione periodica nei primi tre mesi di ogni anno, o dell'esercizio del loro commercio. La Giunta municipale di ogni comune formava lo stato degli utenti con l'indicazione di nome, cognome, domicilio e professione, distribuiti per categoria in ordine alfabetico. Veniva anche stabilita la quota annua da pagare da parte di ogni utente. Lo stato originale degli utenti veniva conservato nell'archivio comunale e copia autentica veniva trasmessa dal sindaco e per mezzo dell'intendente al verificatore del circondario. All'inizio di ogni anno i governatori delle province pubblicavano un manifesto per ricordare gli obblighi della verificazione periodica e per fissare l'ordine nel quale sarebbe stata eseguita nei circondari e nei mandamenti. Per la verificazione periodica il verificatore era obbligato a servirsi di un registro. In caso di oggetti difettosi, veniva riempita una scheda con nome e cognome dell'utente, l'oggetto, la natura del difetto e il termine entro il quale avrebbe dovuto essere di nuovo sottoposto alla verificazione. Se l'utente non adempiva ai suoi obblighi il verificatore procedeva al sequestro dei pesi e misure difettosi e stendeva un verbale di contravvenzione nel caso in cui non fossero presentati alla verificazione tutti i pesi e le misure. Al termine della verificazione periodica il verificatore stendeva i ruoli degli utenti e li trasmetteva alla Giunta municipale che li pubblicava. I ruoli pubblicati ed esaminati venivano trasmessi per mezzo dell'intendente al governatore della provincia che li approvava e li rendeva esecutivi. La sorveglianza sull'esattezza e l'uso regolare dei pesi e delle misure spettava ai sindaci e agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Ogni anno i governatori inviano al Ministero di agricoltura, industria e commercio una relazione sulla sorveglianza nella provincia. I comuni non capoluogo di mandamento in cui era stato stabilito un Ufficio temporaneo di verificazione periodica dovevano corrispondere al verificatore un'indennità. Uguale indennità corrispondevano gli utenti che richiedevano le operazioni di verifica a domicilio.
Con r.d. 13 ott. 1861, n. 320, venne approvato un nuovo regolamento, nel quale si specificava che nessuno avrebbe potuto fabbricare pesi e misure senza aver prima dichiarato in quale luogo intendesse esercitare la sua professione e le specie di pesi e misure che si proponeva di fabbricare. I fabbricanti di pesi e misure dovevano possedere una collezione completa dei campioni muniti del bollo di prima verificazione che annualmente venivano sottoposti alla verificazione.
Il r.d. 11 set. 1864, n. 1931, riordinò il ruolo organico del personale dei pesi e delle misure. Venne così abolita la carica di ispettore-verificatore, sostituita con quella di verificatore e vennero istituiti tre posti di ispettore con residenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio. In ogni capoluogo di provincia aveva sede un verificatore provinciale e nei capoluoghi di circondario in cui era strettamente necessario risiedeva un verificatore circondariale. I verificatori provinciali erano incaricati di sorvegliare la fabbricazione di pesi e misure in tutto il territorio della provincia, attraverso visite e ispezioni non solo nelle officine dei costruttori e nei negozi, ma anche presso gli Uffici di verificazione. Stendevano relazioni che inviavano al Ministero a cura dei prefetti, i quali trimestralmente trasmettevano un rapporto sullo stato della fabbricazione e proponevano riforme e provvedimenti.
Con r.d. 27 mag. 1866, n. 2963, furono attribuiti alle competenze del Ministero delle finanze gli affari concernenti il servizio dei pesi e delle misure e il r.d. 10 giu. 1866, n. 2977, trasferì il servizio dei pesi e delle misure alle attribuzioni della Direzione generale delle tasse e del demanio, alla quale spettava quindi la riscossione dei proventi, mentre spettava ancora ai prefetti la sorveglianza sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Il decreto ebbe esecuzione dal 1° luglio 1866. Con r.d. 17 lug. 1867, n. 3809, la Direzione generale delle tasse e del demanio si sdoppiò in Direzione generale del demanio e tasse sugli affari e Direzione generale delle imposte dirette, catasto e verificazione pesi e misure.
Con r.d. 23 dic. 1866, n. 3421, erano state intanto apportate modifiche ai ruoli organici del personale delle Agenzie delle tasse dirette e degli Uffici di verificazione dei pesi e delle misure; un decreto ministeriale ne stabilì i distretti. Con decreto dovevano essere stabilite le norme per procedere alla verificazione prima dei pesi e delle misure del capoluoghi di circondario che non fossero più sede dell'Ufficio di verificazione.
Con l. 28 giu. 1874, n. 2000, fu emanata una nuova legge sui pesi e misure. In base ad essa, la prima verifica di peso o misura nuovo, in precedenza gratuita, fu soggetta a pagamento per ogni peso, misura o misuratore del gas, in base ai diritti indicati nella tabella annessa. La verifica periodica veniva eseguita ogni anno in tutti i capoluoghi di mandamento, nei comuni che contassero meno di 20 utenti ed in quelli in cui esistesse un pubblico peso fisso. I verificatori erano considerati ufficiali di polizia giudiziaria nell'accertamento delle contravvenzioni. Per quanto riguarda, invece, i misuratori di gas, la verifica veniva effettuata nel luogo indicato dal fabbricante, aggiustatore o fornitore degli apparecchi e sarebbe stata ripetuta ogniqualvolta fossero posti in commercio o riparati o rimossi. Fabbricanti, aggiustatori e fornitori avrebbero dovuto mettere a disposizione del verificatore un laboratorio fornito di tutti gli strumenti necessari.
Il regolamento di attuazione della legge, emanato con r.d. 29 ott. 1874, n. 2188, previde l'istituzione, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (alle cui dipendenze l'Ufficio di verificazione era tornato nel 1871), di una Commissione consultiva dei pesi e delle misure, i cui compiti erano: compilazione dei temi degli esami di concorso; esame degli aspiranti all'ufficio di allievo verificatore; pareri sulle questioni concernenti la fabbricazione di pesi e misure e su quant'altro proponesse il Ministero; verificazione dei prototipi depositati presso le prefetture e sottoprefetture, i municipi e gli uffici di verificazione. Il personale dell'Amministrazione di pesi e misure era composto da tre categorie: ispettori, la cui sede era il Ministero; verificatori, che dirigevano gli Uffici di verificazione; allievi verificatori, addetti agli Uffici di verificazione e, in caso di necessità, chiamati a reggerli. Le circoscrizioni e la sede degli Uffici di verificazione erano stabilite con decreto reale. Il regolamento prescriveva la compilazione di un verbale al termine della verificazione, redatto in triplice originale, in cui venivano registrati gli utenti iscritti negli elenchi comunali, gli utenti che si erano presentati alla verifica e quelli che erano stati iscritti d'ufficio nel registro di verificazione; un originale del verbale, sottoscritto dal sindaco e dal verificatore, veniva inviato al ministero, gli altri due erano conservati rispettivamente dal sindaco e dal verificatore. Alla fine del primo semestre dell'anno i verificatori inviavano al Ministero una relazione sulla fabbricazione di pesi, misure e strumenti per pesare nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione, con il prospetto degli oggetti bollati nel semestre. All'inizio di ogni anno, invece, il verificatore proponeva alla Prefettura o Sottoprefettura l'itinerario della verificazione periodica degli strumenti fissi e delle stadere a bilico da compiere nel distretto di verificazione che gli competeva e ne trasmetteva un esemplare al Ministero, prima di inserirlo nel manifesto per la pubblicazione. Nulla mutò, invece, riguardo alla pubblicazione dello stato degli utenti sulle cui denunce e reclami si pronunciava la Giunta municipale. Il regolamento prevedeva regole specifiche di misurazione per i misuratori del gas: entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge 2000/1874, le imprese del gas avrebbero dovuto inviare all'Ufficio metrico un elenco dei detentori di misuratori corredato del numero d'ordine di fabbricazione e gli altri connotati del misuratore. I diritti di verificazione periodica e la tassa per la verificazione prima venivano corrisposti mediante marche da bollo. Gli strumenti metrici sottoposti alla verificazione prima per essere punzonati col bollo, venivano descritti dai fabbricanti in un registro a madre e figlia firmato dal verificatore. Era compito del verificatore compilare ogni trimestre un prospetto delle tasse pagate con marche da bollo per la verificazione prima e uno relativo ai diritti di verificazione periodica, alla fine del giro nel Distretto di verificazione. La sorveglianza sulla corretta applicazione della legge metrica spettava alle prefetture e sottoprefetture, per mezzo degli agenti di polizia giudiziaria, degli ispettori e dei verificatori. Altro compito del verificatore era quello di compilare alla fine di ogni anno un quadro statistico dei risultati della verificazione prima e periodica e delle contravvenzioni, accompagnandolo con una relazione che la Prefettura inviava al Ministero.
Il r.d. 31 dic. 1876, n. 3619, con il quale furono unificati gli Uffici metrici, così chiamati dal 1874, e gli Uffici del saggio dei metalli preziosi, su proposta del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, stabilì che, a partire dal 1877, fossero riuniti secondo la circoscrizione, da pubblicarsi con decreto reale. Vennero contestualmente soppressi l'Ufficio centrale del saggio e la Commissione permanente delle monete, istituiti con r.d. 26 feb. 1870, n. 5570, e r.d. 9 nov. 1861, n. 326, e le loro attribuzioni passarono alla Commissione consultiva dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi. Fu il r.d. 10 gen. 1877, n. 3640, a stabilire la circoscrizione degli Uffici di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi determinandone anche le indennità e le spese d'ufficio e pubblicando una tabella con le sedi all'interno dei circondari componenti il distretto.
Un nuovo regolamento sul servizio di verificazione e del saggio delle monete e dei metalli preziosi venne emanato con r.d. 17 feb. 1887, n. 4358. Nell'ambito del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la direzione del servizio metrico fu affidata alla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi. Vi erano inoltre due laboratori centrali, uno metrico, l'altro per il saggio delle monete e dei metalli preziosi: su di essi la Commissione esercitava ingerenza dal punto di vista scientifico. I due laboratori centrali avevano personale scientifico formato da direttori e assistenti. Il decreto annetteva una tabella con le sedi degli Uffici. Con r.d. 8 giu. 1887, n. 4629, furono istituiti otto compartimenti per le ispezioni degli Uffici metrico e del saggio dei metalli preziosi. A capo del compartimento vi era l'Ispettore compartimentale, scelto tra i verificatori. Oltre alle ordinarie attribuzioni come verificatori, gli ispettori avevano il compito di visitare per incarico del Ministero, gli uffici dei distretti metrici posti sotto la loro giurisdizione.
Il testo unico sui pesi e le misure, emanato con r.d. 23 ago. 1890, n. 7088, decretò che ogni capoluogo di provincia fosse sede di un Ufficio; un capoluogo di circondario poteva essere sede di un medesimo ufficio se in esso, negli ultimi tre esercizi, si fossero verificati gli strumenti metrici di almeno 5.000 utenti, o se l'ammontare dei diritti di prima verifica avesse raggiunto le 1.000 lire annue. Due o più circondari limitrofi e appartenenti alla stessa provincia potevano essere sede di un unico Ufficio purché fossero soddisfatte le condizioni di cui sopra e qualora nell'ufficio provinciale rimanesse un numero di utenti non minore di 5.000, o se l'ammontare dei diritti di prima verifica non fosse inferiore alle 1.000 lire annue: in tal caso la sede dell'ufficio spettava al capoluogo del circondario che annoverava il maggior numero di utenti. Il testo unico ribadì, inoltre, le due verificazioni, la prima e la periodica, e non innovò riguardo agli obblighi degli utenti.
Il r.d. 7 nov. 1890, n. 7249, approvò il regolamento per il servizio dei pesi e delle misure. I comuni che componevano ciascun distretto metrico venivano divisi in due sezioni, in una tabella proposta dal prefetto su indicazione del verificatore e approvata dal Ministero, in base al numero degli utenti che doveva essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione veniva eseguita alternativamente ogni due anni in ciascuna sezione. Potevano essere istituiti Uffici di verificazione temporanei anche in frazioni o borgate di comuni che avessero ottenuto il consenso dalla Giunta provinciale amministrativa e che pagassero un'indennità giornaliera. La legge innovò la procedura relativa alla formazione dello stato degli utenti: il verificatore riceveva lo stato compilato dalla Giunta municipale e lo inviava all'Agenzia delle imposte che dichiara quali utenti venissero iscritti al ruolo della ricchezza mobile e quali fossero esenti. Il regolamento ribadì le procedure per i misuratori del gas illuminante e specificò quelle per i manometri; affermò poi che, in base alla legge 806/1872, gli Uffici dovessero provvedere alla verifica dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d'oro e d'argento e al saggio delle verghe d'oro d'argento e di dorato per determinarne i titoli.
Con r.d. 3 lug. 1892, n. 367, che approvò il regolamento e la tariffa per la verificazione facoltativa dei termometri e degli alcolometri da eseguirsi nel Laboratorio centrale metrico, venne affidato agli Uffici provinciali il compito di ricevere gli strumenti che poi venivano spediti al Laboratorio centrale metrico. Eseguita la verificazione gli strumenti erano inviati agli Uffici provinciali con una nota dei diritti da riscuotere.
Con r.d. 12 giu. 1902, n. 226, fu emanato il regolamento per la fabbricazione di strumenti metrici. In base ad esso chiunque avesse voluto fabbricare pesi, misure o strumenti per pesare e misurare da usarsi in commercio, doveva farne dichiarazione alla Prefettura o Sottoprefettura della località nella quale avrebbe impiantato la sua industria, poi trasmessa all'Ufficio metrico che ne rilasciava ricevuta all'interessato.
Un ulteriore regolamento fu emanato con r.d. 31 gen. 1999, n. 242, che abrogava i precedenti e innovava in merito alla Commissione centrale, istituendo una Giunta e trasformando i due laboratori centrali (quello metrico e quello del saggio) in un Ufficio centrale. Per quanto riguarda gli uffici provinciali le procedure non cambiarono, se non in qualche caso nei termini di prescrizione.
Con r.d. 20 ago. 1909, n. 624, fu pubblicata la tabella relativa alle sedi degli Uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi ed il riparto delle indennità assegnate ai titolari per le spese d'ufficio. Il successivo r.d. 4 apr. 1912, n. 402, apportò alcune modifiche al regolamento sul servizio metrico già approvato con decreto 242/1909. Il r.d. 10 dic. 1914, n. 1385, invece, modificò il regolamento sul servizio metrico e impose norme per la vendita di liquidi, stabilendo anche i nuovi diritti di verificazione e di saggio.
Il r.d. 26 apr. 1923, n. 1142, estese ai territori delle nuove province le disposizioni del testo unico delle leggi metriche e sancì l'istituzione dal 1° gennaio 1924 degli Uffici di Trieste, Gorizia, Pola, Zara, Trento, Bolzano, descrivendone i rispettivi circondari. Ulteriore modificazione alle circoscrizioni degli Uffici fu apportata dal r.d. 23 nov. 1924, n. 2007, che pubblicava la relativa tabella. Con r.d. 27 ott. 1927, n. 2127, venne stabilito che gli Uffici avevano sede e circoscrizione corrispondente a quelli provinciali, ma «su parere motivato dei consigli provinciali dell'economia possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti, con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima».
La l. 5 feb. 1934, n. 305, che disciplinava i titoli dei metalli preziosi, affermò che gli ispettori metrici e del saggio avevano facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione e al commercio e verificare le merci giacenti, controllando la conformità alla legge nell'applicazione del marchio e la determinazione del titolo.
Con d.lgs. 8 mag. 1948, n. 851, fu modificato il ruolo organico del personale dell'amministrazione metrica, stabilendo che gli ispettori superiori interregionali avevano sede presso l'Ufficio di uno dei capoluoghi di regione.
Il d.p.r. 12 nov. 1958, n. 1215, incluse tra gli strumenti per pesare anche gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi, imponendo anche a questi gli elementi identificativi: denominazione dello strumento, marchio di fabbrica, ragione sociale, estremi del provvedimento, le indicazioni di portate massima e minima, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione. La l. 30 gen. 1968, n. 46, rivide, invece, la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi: coloro che vendevano, fabbricavano o importavano metalli preziosi erano tenuti ad iscriversi al registro delle Camere di commercio. Per ottenere il marchio gli interessati dovevano fare domanda all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, accompagnata dal certificato di iscrizione al registro della Camera di commercio e la quietanza di versamento del diritto erariale. Non oltre due mesi dalla richiesta, l'Ufficio assegnava al richiedente il numero caratteristico del marchio e faceva poi eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio. I proprietari dei marchi provvedevano alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi; i punzoni venivano poi muniti dall'Ufficio provinciale dello speciale bollo previsto dal regolamento. L'art. 30 della legge affermava che, oltre i laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico, fossero istituiti laboratori presso gli uffici provinciali, determinati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con d.l. 14 apr. 1978, n. 122, si provvide all'attuazione normativa ed organizzativa di direttive della Comunità economica europea (CEE) in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico. La legge introdusse il "Sistema Internazionale" di unità di misura, indicato con la sigla SI. Il controllo CEE degli strumenti di misura comprendeva l'approvazione del modello e la verifica prima, che rendevano idonei gli strumenti ad essere utilizzati in tutti gli stati membri, e gli esami per l'approvazione CEE del modello, che venivano effettuati dall'Ufficio centrale metrico. Se l'esame dava esito positivo, veniva redatto apposito certificato di approvazione CEE da notificare al richiedente. La verifica prima CEE era effettuata dagli Uffici provinciali.
L'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvaleva dei seguenti organi:
- Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, con compiti di tipo giuridico-amministrativo (coordinamento e controllo dell'attività, studi e ricerche, servizio ispettivo studio dei provvedimenti legislativi e regolamentari);
- Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, con compiti di carattere tecnico-scientifico (conservazione e comparazioni metrologiche in sede nazionale e internazionale; studi e ricerche di carattere tecnico, esame dei prototipi; elaborazione di regolamenti tecnici, coordinamento e controllo dell'attività tecnica degli uffici periferici, servizio ispettivo; determinazioni metrologiche e analisi chimiche di precisione sui metalli preziosi; verificazioni di apparecchiature e strumenti; esecuzione dei saggi nei casi previsti dai regolamenti; determinazione di pesi e titoli delle monete d'oro e d'argento coniate dalla Zecca). Annessi all'Ufficio erano: il Laboratorio di metrologia, il Laboratorio di analisi dei metalli preziosi, il Laboratorio per l'esame dei prototipi, l'officina meccanica di precisione;
- Circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi che esercitavano il coordinamento dell'attività degli uffici provinciali e svolgevano presso di essi funzioni ispettive; intervenivano nelle divergenze tra gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi; provvedevano al controllo di merito sulle riscossioni e sui versamenti dei diritti metrici; proponevano all'Ispettorato centrale metrico le forniture di materiali e apparecchiature tecniche da utilizzarsi negli uffici provinciali, nei laboratori per il saggio dei metalli preziosi; gestivano il personale nell'ambito del funzionamento degli uffici temporanei nei singoli comuni. Le circoscrizioni dei circoli erano regionali o interregionali ed erano indicate nella tabella H annessa al decreto. I capi dei circoli provvedevano alla redazione dei rapporti annuali sull'attività degli uffici provinciali;
- Comitato superiore metrico, nominato con decreto del ministro dell'industria, commercio e artigianato, che dava pareri: sui rapporti di carattere scientifico-tecnico con l'ufficio internazionale dei pesi e delle misure, ai sensi della convenzione internazionale del metro, e con altri uffici, enti ed organizzazioni internazionali e nazionali; sulle questioni tecniche sottoposte dal ministero;
- Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi che conservavano i campioni conformi ai prototipi; effettuavano l'istruttoria preliminare delle domande di ammissione a verifica e di approvazione di modello per gli strumenti metrici di nuovo tipo; si occupavano della verificazione prima; accertavano la conservazione nel tempo dei requisiti metrologici legali negli strumenti impiegati dagli utenti metrici, sia attraverso la verificazione periodica biennale sia mediante le operazioni di vigilanza; effettuavano la revisione dei ruoli degli utenti metrici predisposti dai comuni, accertavano la regolare iscrizione degli utenti e la loro classificazione ai fini del pagamento dei diritti; provvedevano agli atti preliminari, istruttori e definitivi relativi ai ricorsi da produrre avverso iscrizioni irregolari o mancanti; prospettavano alla Procura della Repubblica l'opportunità di impugnare le sentenze assolutorie dei pretori nelle materie di competenza; proponevano gli itinerari che intendevano seguire nei comuni della provincia per la verificazione periodica; accertavano il corretto impiego dei marchi di identificazione dei metalli preziosi assegnati ai produttori e importatori e controllavano la corrispondenza dei titoli impressi sulle materie prime e dei titoli legali apposti sui semilavorati e sugli oggetti finiti disponendo le analisi da effettuare presso i laboratori del saggio dei metalli preziosi; effettuavano le ispezioni presso i rivenditori di oggetti di metallo prezioso; procedevano alla vendita dei corpi di reato confiscati; ordinavano le spese in economia nei limiti delle somme loro assegnate dal Ministero sui capitoli di bilancio.
Il d.p.r. 12 ago. 1982, n. 798, in attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico, istituì il controllo CEE degli strumenti metrici e dei loro dispositivi complementari. Il controllo veniva svolto dagli Uffici metrici centrali e provinciali del Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Per l'ammissione alla verificazione prima era necessaria l'approvazione CEE. L'esame del modello era effettuato dall'Ufficio centrale metrico. La verificazione prima CEE di strumenti e dispositivi era effettuata dagli Uffici provinciali. L'Ufficio centrale metrico procedeva allo scambio con le autorità competenti degli stati membri della CEE, dei disegni originali dei marchi di verifica prima CEE eseguiti in base ai modelli dei disegni allegati. La vigilanza sul decreto venne demandata al Ministero dell'industria, commercio e artigianato che la esercitava mediante l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali. Il d.p.r 12 ago. 1982, n. 802, in attuazione della direttiva CEE n. 80/81 relativa alle unità di misura, decretò quali fossero le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze. La l. 25 mar. 1997, n. 77, che ha dettato disposizioni in materia di commercio e camere di commercio, stabilì che fossero gli uffici provinciali metrici a formare lo stato degli utenti sulla base delle indicazioni fornite dai comuni e previde la modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati.
Con il d.l. 31 mar. 1998, n. 112, che ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 mar. 1997, n. 59, sono state attribuite alle camere di commercio le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali. Con d.p.r. 6 lug. 1999, n. 286, sono stati infine individuati i beni e le risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Bona fide et sine fraude. La collezione di strumenti metrici della camera di commercio di Piacenza, Piacenza, Camera di Commercio Piacenza, 2008
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/03/04, supervisione della scheda