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Ufficio provinciale dell'assistenza postbellica, 1945 - 1954

Con d.m. 19 set. 1945 vennero istituiti gli Uffici provinciali dell'assistenza postbellica, come uffici periferici del Ministero dell'assistenza postbellica (istituito con d.lgt. 21 giu. 1945, n. 380). L'ordinamento e le attribuzioni del ministero vennero definiti con successivo d.lgs.lgt. 31 lug. 1945, n. 425: vi confluirono le funzioni già attribuite all'Alto commissariato per i prigionieri di guerra, all'Alto commissariato per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra, all'Alto commissariato per i reduci, soppressi con lo stesso decreto. Il nuovo Ministero, in base all'art. 1 del decreto, aveva il compito di provvedere, promuovere, dirigere e coordinare l'assistenza morale e materiale dei partigiani, dei reduci di guerra, dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, dei profughi e delle altre vittime civili della guerra, dei rimpatriati dall'estero. Restava al Ministero dell'interno l'erogazione del soccorso ai congiunti bisognosi dei prigionieri di guerra e ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi. Il Ministero provvedeva all'assistenza sia direttamente, attraverso i suoi uffici centrali e periferici, sia avvalendosi di altri uffici dello Stato, di enti pubblici, nonché di associazioni, fondazioni e comitati con scopi assistenziali. Il ministro dell'assistenza postbellica faceva parte del Comitato che coadiuvava il presidente del consiglio posto a capo del Fondo di solidarietà nazionale, istituito con d.lgs.lgt. 8 mar. 1945, n. 72, per attenuare il disagio della popolazione sinistrata e provvedere alla prima ricostruzione delle zone liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani. Passarono alle dipendenze del nuovo ministero l'Ufficio collegamento M.G. e l'Ufficio assistenza, già dipendenti dal Ministero dell'Italia occupata soppresso con d.lgt. 5 lug. 1945, n. 391. Presso il Ministero era previsto anche un Comitato consultivo e fu istituita una ragioneria centrale. In base al d.lgs.lgt. 28 set. 1945, n. 646, le funzioni di assistenza del Ministero dell'assistenza postbellica si estesero anche alle famiglie dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione nonché alle famiglie dei caduti civili della guerra; gli furono trasferiti anche il Servizio di assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, salvo alcuni compiti che restarono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e le attribuzioni della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di cimiteri di guerra.
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Redazione e revisione:
  • Carucci Paola, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/03/27, supervisione della scheda