Denominazioni:
Agenzia delle tasse dirette, 1865 - 1867
Agenzia delle imposte dirette e del catasto, 1867 - 1924
Ufficio distrettuale delle imposte dirette, 1924 - 1999
Nel 1861, al momento della costituzione del Regno d'Italia, il Ministero delle finanze era articolato in quattro direzioni generali: Direzione generale del demanio e delle tasse, Direzione generale del tesoro, Direzione generale delle gabelle, Direzione generale delle contribuzioni dirette. Rimasero in vigore 25 precedenti catasti risalenti, in base alla loro attuazione, al sec. XVI e sopravvissero a livello locale diversi uffici ad essi preposti. Con l. 14 lug. 1864, n. 1830, venne approvata l’imposta sulla ricchezza mobile e, in base alla l. 15 lug. 1864, n. 1831, sul conguaglio provvisorio dell’imposta fondiaria, si stabilì che, per un quinto, dovesse provenire dall’imposta fondiaria, urbana e rurale. Si suddivise l’imposta tra nove Compartimenti catastali e, all’interno di essi, tra le province, i comuni e i possessori. Ogni compartimento catastale includeva uno o più catasti preunitari:
[espandi/riduci]1. Piemonte e Liguria: piemontese antico con le sue numerose suddivisioni, ligure, francese, milanese;
2. Lombardia, poi Lombardo-Veneto: milanese antico, mantovano, nuovo censo;
3. Parma e Piacenza: parmense;
4. Ex-Ducato di Modena: estense con estimo di montagna, estense con estimo di pianura, della Garfagnana, lucchese antico, lucchese recente, parmense, mantovano, toscano, massese, lunigianese;
5. Toscana: toscano di terraferma, dell’Elba, del Giglio, lucchese recente;
6. Ex-pontificio o romano: romano con estimo non riveduto, romano con estimo riveduto;
7. Province napoletano: napoletano;
8. Sicilia: siciliano;
9. Sardegna: sardo.
Tra il 1861 e il 1885 numerosi provvedimenti modificarono la provvisoria conservazione e i criteri di riparto dell’imposta fondiaria, prorogarono i termini per le dichiarazioni sulle rendite, per i ricorsi, per modifiche di tipologie di documenti in riferimento a singoli compartimenti catastali. Con l. 6 gen. 1865, n. 2136, venne unificata l’imposta sui fabbricati, il cui regolamento fu approvato con r.d. 25 mag. 1865, n. 2319.
Con il r.d. 26 lug. 1865, n. 2455, che organizzava gli uffici dell’amministrazione delle finanze, l’amministrazione del catasto venne unita a quella delle contribuzioni dirette, a sua volta conglobata in quella delle tasse e del demanio, denominata nel 1866 Direzione generale delle tasse e del demanio. Le attribuzioni delle Direzioni compartimentali della conservazione del catasto e quelle della Direzione generale del catasto in Torino, della Giunta del censimento in Milano, dell’Ispezione centrale in Cagliari e delle Ispezioni provinciali napoletane e siciliane vennero ripartite nelle Direzioni provinciali delle tasse e del demanio - che erano state istituite con r.d. 17 lug. 1862, n. 760 - in ragione delle rispettive circoscrizioni territoriali. La Sezione per la riforma dei catasti lucchesi, che operava alle dipendenze della Direzione compartimentale del catasto in Firenze passò alle dipendenze della Direzione provinciale delle tasse e del demanio di Pisa. Tutti i documenti che componevano i catasti vigenti e una parte di atti e corrispondenza furono trasferiti alle Direzioni provinciali delle tasse e del demanio nei cui circoli si trovavano i comuni cui si riferivano i catasti. I catasti antichi e relativi documenti storici e gli altri atti dei catasti vigenti erano conservati in apposito archivio presso la Direzione provinciale delle tasse e del demanio del capoluogo del rispettivo compartimento catastale.
Alle dipendenze delle Direzioni provinciali delle tasse e del demanio, furono istituite le Agenzie delle tasse dirette che, con gli Uffici del registro, ricevettero i catasti vigenti e antichi esistenti negli uffici, per il distretto cui i catasti appartenevano. Il r.d. 2455/1865 indicò gli uffici preunitari soppressi e alla tabella B vennero riportate le circoscrizioni territoriali, nell’ambito delle Direzioni provinciali, degli uffici per il servizio distrettuale delle tasse dirette che, insieme a quello della conservazione del catasto, venne così affidato alle Agenzie delle tasse dirette o, nelle località meno importanti, ai Ricevitori del registro.
Con r.d. 28 giu. 1866, n. 3023, vennero approvate norme per l’imposta fondiaria sui terreni e sui redditi della ricchezza mobile e, con r.d. 30 giu. 1866, n. 3034, disposizioni circa l’imposta sui terreni, sui fabbricati e sui contingenti di ricchezza mobile. L’aumento dei compiti attribuiti alle Agenzie delle tasse dirette comportò modifiche ai ruoli del personale, che furono approvati con r.d. 23 dic. 1866, n. 3421.
Successivamente, in base al r.d. 17 lug. 1867, n. 3809, l’amministrazione delle tasse e del demanio venne divisa in due distinte direzioni generali, la Direzione generale del demanio e tasse sugli affari e la Direzione generale delle imposte dirette, del catasto e della verificazione dei pesi e misure mentre, a livello territoriale, vennero istituite 22 Direzioni compartimentali del demanio e delle tasse, indicate alla Tabella A con le province comprese in ogni distretto, e 22 Direzioni compartimentali delle imposte dirette del catasto e dei pesi e misure, indicate alla Tabella B con le province comprese in ogni distretto. Le Agenzie delle tasse dirette assunsero così la denominazione di Agenzie delle imposte dirette e del catasto e, come tali, risultano denominate nel r.d. 13 ott. 1867, n. 3995, concernente l’ordinamento dell’amministrazione delle imposte dirette nelle provincie venete ed in quella di Mantova. Con r.d. 15 nov. 1868, n. 4717, venne approvato il ruolo degli impiegati della Direzione generale delle imposte dirette del catasto e di verificazioni dei pesi e misure, mentre con r.d. 17 nov. 1869, n. 5364, venne approvato l’ordinamento delle Agenzie, poi modificato con r.d. 14 ago. 1870, n. 5817. Con r.d. 16 nov. 1870, n. 6046, invece, furono istituite le Agenzie delle imposte dirette e del catasto nella Provincia di Roma.
Con r.d. 24 ago. 1877, n. 4021, venne approvato il testo unico delle leggi per l’imposta sui redditi della ricchezza mobile, cioè sui redditi in denaro o in natura derivanti da capitale o da lavoro, normativa che, nonostante varie modifiche, restò in vigore fino al 1958. Il decreto 4021/1877, il cui regolamento di esecuzione fu approvato con r.d. 24 ago. 1877, n. 4022, previde all’art. 38 che l’Agente delle imposte dirette formasse la tabella dei contribuenti ripartendoli secondo le varie specie di industrie commerci e professioni; un ulteriore regolamento per l’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile fu approvato con r.d. 3 nov. 1894, n. 493.
Per quanto attiene alle competenze sui catasti, la legge 1831/1864 sul conguaglio provvisorio dell’imposta fondiaria aveva segnato l’avvio della revisione del Catasto terreni, mentre la l. 26 gen. 1865, n. 2136, aveva unificato l’imposta sui fabbricati. Con l. 11 ago. 1870, n. 5784, venne ulteriormente disciplinata l’imposta sui fabbricati (Allegato F); la legge disciplinò anche le volture catastali (Allegato G) e previde la formazione del Catasto fabbricati sulla base delle risultanze della revisione delle rendite ordinata nel dicembre 1865 (Allegato N). Il successivo r.d. 24 dic. 1870, n. 6151, approvò il nuovo regolamento per la conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, che prescrisse norme uniformi per la conservazione, da applicarsi - per quanto possibile - ai catasti esistenti e dispose la doppia conservazione del catasto, sia presso le Agenzie delle imposte dirette e del catasto (prima conservazione), sia presso le Intendenze di finanza (seconda conservazione), istituite con r.d. 26 nov. 1869, n. 5286, al posto delle precedenti Direzioni compartimentali. L’esecuzione delle volture spettava alle Agenzie delle imposte dirette e del catasto e sia le Agenzie che le Intendenze di finanza potevano rilasciare estratti catastali e copie di atti conservati nel rispettivo archivio catastale. Denunce dei passaggi di proprietà o di possesso di beni immobili per atti tra vivi o per successione a causa di morte andavano fatte su apposite “Note dei passaggi di beni immobili” alle Agenzie delle imposte dirette e del catasto. Con r.d. 2 mar. 1871, n. 101, venne istituita una apposita Commissione per la perequazione dell’imposta fondiaria, che ebbe l’incarico di verificare la situazione dei catasti in Italia e di predisporre un progetto per un nuovo catasto, al fine di risolvere i gravi problemi di giustizia fiscale e di certezza del diritto indotti dalla difformità di accatastamenti esistenti nel territorio nazionale.
Alla legge 5784/1870, che diede esiti insoddisfacenti, seguì il r.d. 5 giu. 1871, n. 267, che approvò il regolamento per la formazione del Catasto fabbricati, prevedendone la creazione in ogni comune e, per i comuni superiori a 60.000 abitanti, la possibile divisione del catasto in più sezioni. Alla formazione del catasto era preposto l’Agente delle imposte dirette. Il Catasto fabbricati previde: il rilevamento delle nuove mappe ove mancassero completamente; l'aggiornamento di quelle esistenti; il confronto dei dati risultanti dai rilevamenti con quelli denunziati dai possessori; l'impianto dei relativi registri. Gli atti previsti erano: le tavole censuarie; il registro delle partite; la matricola dei possessori. Le tavole censuarie dovevano costituire l’inventario generale dei fabbricati presenti nel comune e andavano distinte in tavole di impianto e, per l’attivazione del catasto, e tavole di supplemento per le registrazioni delle variazioni. Il Catasto fabbricati doveva contenere il riferimento ai precedenti catasti. L’Agenzia delle imposte dirette e del catasto trasmetteva copia degli atti all’Intendenza di finanza, secondo i criteri della doppia conservazione. La matricola dei possessori serviva anche da matricola dei contribuenti. La l. 6 giu. 1877, n. 3864, prescrisse una generale revisione dei redditi dei fabbricati da farsi entro il 1878, mentre il r.d. 24 ago. 1877, n. 4024, dettò disposizioni per l’applicazione dell’imposta sui fabbricati e richiamò le funzioni in materia delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto, costituendo una evoluzione delle disposizioni del 1871. Parallelamente alle funzioni sul catasto svolte dalle Agenzie delle imposte dirette e del catasto il servizio del catasto ed altri servizi di natura tecnico-erariale vennero attribuiti agli Uffici tecnici di finanza, istituiti con r.d. 6 mar. 1881, n. 120. Con lo stesso provvedimento, infatti, vennero soppressi i precedenti Uffici tecnici del macinato e le tre Direzioni tecniche di Firenze, Napoli e Torino, istituiti nel 1870, concentrando le loro attribuzioni negli Uffici tecnici di finanza. Con l. 1° mar. 1886, n. 3682 (nota come legge Messedaglia), che riordinava l’imposta fondiaria, venne stabilita l'attuazione del Nuovo catasto geometrico particellare, uniforme per tutto il territorio nazionale, fondato sulla misura e per la stima su un sistema delle tariffe per qualità e classi, avente lo scopo di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni e di perequare l’imposta fondiaria. Oltre alle finalità fiscali il catasto poteva assolvere a varie finalità civili, ma non aveva carattere probatorio; doveva essere stabile, in quanto le modifiche avrebbero richiesto una revisione generale del catasto che non si sarebbe potuta fare prima di trent’anni dalla sua attivazione. Il Nuovo catasto terreni (NCT) riguardava tutta la superficie del territorio, perciò non solo la parte sottoposta a imposta sui terreni, ma anche quella sottoposta all’imposta sui fabbricati o esente da imposte. La stessa legge istituì un Ufficio generale del catasto, con compiti tecnici e amministrativi, di direzione e vigilanza su tutte le operazioni catastali e le Giunte tecniche provinciali, con il compito di riordinare l’imposta fondiaria e di formare il Nuovo catasto terreni; istituì altresì una Commissione censuaria centrale e Commissioni censuarie provinciali e comunali che assistevano i periti catastali nell’applicazione delle qualità e classi ai fini della stima e della misura. Il catasto era costituito da: mappa particellare; tavola censuaria; registro delle partite; matricola dei possessori. Il r.d. 2 ago. 1887, n. 4871, che approvava il regolamento di esecuzione - parzialmente modificato con r.d. 14 nov. 1894, n. 477 - istituì una Giunta superiore del catasto, cui spettava l’indirizzo generale e la vigilanza su tutte le operazioni catastali, e il Consiglio del catasto. Con il r.d. 20 set. 1887, n. 4959, che approvava i ruoli organici della Giunta superiore e dell’Ufficio centrale vennero, invece, istituite otto Direzioni compartimentali del catasto con sede a Roma, Torino, Milano, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, con conseguente parziale modifica dei nove Compartimenti in cui erano stati aggregati i catasti preunitari nel 1864, espressamente destinate a cessare con l’attivazione del nuovo catasto. Alla Direzione compartimentale di Roma, in aggiunta a quelli dell'ex Stato pontificio, furono aggregati i catasti di Massa-Carrara, di Modena e Reggio nell'Emilia, di Parma e Piacenza; quella di Torino si occupava dei catasti di Piemonte e Liguria; quella di Milano dei catasti del Lombardo-Veneto; a quella di Firenze furono aggregati i catasti di Lucca; a quella di Napoli rimasero i catasti di Napoli e Campania e dell'Abruzzo e Molise; a quella di Bari furono assegnati i catasti della Puglia, della Calabria e della Basilicata; Palermo si occupava della Sicilia; Cagliari aveva i catasti della Sardegna. Da queste otto Direzioni dipendevano i Circoli di ispezione e le Sezioni dei circoli di ispezione con competenza provinciale.
La l. 11 lug. 1889, n. 6214, previde la revisione generale dei redditi sui fabbricati. Il r.d. 3 nov. 1894, n. 493, con cui fu approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile indicò le competenze delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto in ordine alla formazione delle liste dei contribuenti e alle dichiarazioni.
Con r.d. 6 feb. 1896, n. 31, la Direzione generale delle imposte dirette e del catasto fu divisa in una Direzione generale delle imposte dirette, poi denominata Direzione generale dei redditi, e una Direzione generale del catasto, secondo un progressivo processo di distinzione di competenze che tendeva a potenziare, attraverso lo sviluppo dei servizi tecnici, le funzioni in materia di catasto degli Uffici tecnici di finanza. Con r.d. 4 lug. 1897, n. 276, venne approvato il testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, il cui regolamento di esecuzione fu approvato con decreto in pari data, n. 277: venivano così disciplinate le competenze delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto. Con l. 7 lug. 1901, n. 321, furono emanati provvedimenti per l’attivazione del Nuovo catasto terreni e per l’esecuzione delle relative volture catastali, alcuni dei quali risultarono fondamentali anche ai fini del catasto urbano. Il regolamento per la conservazione degli antichi catasti terreni e dei catasti urbani venne approvato con r.d. 24 mar. 1907, n. 237, stabilendo che doveva essere conservato l’esemplare dei registri catastali e delle mappe affidato alle Agenzie delle imposte dirette e dei catasti per i comuni compresi nella propria circoscrizione distrettuale; nei compartimenti toscano, lombardo-veneto e parmensi erano conservati per duplicato, ma solo nella parte cartografica, dagli Uffici tecnici di finanza.
Con r.d. 28 ott. 1901, n. 472, il Servizio tecnico di finanza venne aggregato all’amministrazione del catasto: l’Ufficio tecnico centrale del Ministero delle finanze fu unito alla Direzione generale del catasto che diventò così Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici; gli Uffici tecnici di finanza a livello provinciale furono posti alle dipendenze della Direzione generale. Con r.d. 11 lug. 1907, n. 560, fu approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta sui redditi da ricchezza mobile che definiva di nuovo le competenze in materia delle Agenzie delle imposte dirette e del catasto.
Dieci anni dopo, con r.d. 9 set. 1917, n. 1546, vennero riordinate le imposte dirette e modificate le aliquote di imposta. Il r.d.l. 16 dic. 1922, n. 778, dettò disposizioni per la revisione del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto (del 1886) e il r.d.l. 7 gen. 1923, n. 17, dispose la revisione generale degli estimi catastali. Il r.d. 11 gen. 1923, n. 148, invece, estese ai territori annessi dopo la prima guerra mondiale le imposte dirette vigenti nel Regno d'Italia, mentre con r.d. 30 dic. 1923, n. 3069, fu ordinata una rivalutazione generale del reddito dei fabbricati. Nelle nuove province restò in vigore il Catasto austriaco, fondato sul Libro tavolare o Libro fondiario che, a differenza del Catasto italiano, aveva valore probatorio.
Nel 1922 la Direzione generale sul reddito tornò a chiamarsi Direzione generale delle imposte dirette e con r.d. 31 dic. 1923, n. 2870, venne riordinata la Commissione centrale delle imposte dirette.
Il r.d. 23 mag. 1924, n. 924, recante variazioni al numero ed alla circoscrizione delle Agenzie, ne modificò la denominazione in Uffici distrettuali delle imposte dirette.
Con r.d. 30 dic. 1923, n. 3062, era stata istituita l’imposta complementare progressiva sul reddito, mentre il r.d. 17 set. 1931, n. 1608, disciplinò la dichiarazione dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette. La l. 8 giu. 1936, n. 1231, recò modifiche alle leggi sulle imposte dirette e con r.d.l. 7 ago. 1936, n. 1639, relativo alla riforma degli ordinamenti tributari, fu istituito l’Ispettorato compartimentale delle imposte dirette che vigilava sull’azione di accertamento e su ogni altra attività degli Uffici distrettuali delle imposte dirette. Presso tali uffici fu istituita l’anagrafe tributaria in cui erano iscritti i contribuenti con domicilio fiscale nel distretto.
Per quanto attiene al catasto, il r.d. 8 ott. 1931, n. 1572, approvò il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, il cui regolamento fu approvato con r.d. 12 ott. 1933, n. 1539. Il r.d. 10 mag. 1938, n. 664, convertito in l. 5 gen. 1939, n. 9, semplificò la procedura per la conservazione del nuovo catasto: mentre la conservazione spettava agli Uffici tecnici erariali per i comuni della rispettiva provincia, una copia della mappa, dei registri partitari e della matricola dei possessori, unitamente a una copia del prontuario dei numeri di mappa, andava inviata agli Uffici distrettuali delle imposte dirette che procedevano all’aggiornamento sulla base dei dati forniti dagli Uffici tecnici erariali, i quali erano invece responsabili direttamente dell’aggiornamento delle mappe. Il regolamento per la conservazione del Nuovo catasto terreni fu approvato con r.d. 8 dic. 1938, n. 2153, mentre il r.d.l. 13 apr. 1939, n. 589, convertito in l. 29 giu. 1939, n. 976, stabilì la revisione generale degli estimi dei terreni. La conservazione spettava agli Uffici tecnici erariali, mentre agli Uffici distrettuali delle imposte dirette andava solo copia degli atti su cui in precedenza si doveva effettuare l’aggiornamento. Il Nuovo catasto terreni (NCT) entrò in conservazione il 1° gennaio 1956.
Il r.d.l. 13 apr. 1939, n. 652, convertito in l. 11 ago. 1939, n. 1249, stabilì l’aggiornamento generale degli immobili urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU), segnando una svolta decisiva sia nel sistema di accertamento degli immobili urbani sia nella determinazione del loro reddito imponibile: l’accertamento generale degli immobili era fatto “per unità immobiliari”, divise in categorie e classi ai fini della determinazione della rendita e l’oggetto dell’accertamento non era più il fabbricato ma l’unità immobiliare urbana. Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto venivano fatte su tutti i documenti e per tutti i comuni della provincia dall’Ufficio tecnico erariale, mentre una copia dello schedario delle partite, tenuta al corrente con le successive variazioni, era depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, relativamente ai comuni della rispettiva circoscrizione. Presso tali uffici era depositata una copia della mappa da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali. I comuni potevano ottenere gratuitamente, a mezzo di propri incaricati o a proprie spese a mezzo di personale dell’amministrazione del catasto, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituivano il nuovo catasto edilizio urbano. Alle operazioni di accertamento delle proprietà immobiliari e di determinazione delle rendite e a quelle relative alla costituzione del Nuovo catasto edilizio urbano provvedevano l’amministrazione del catasto e gli Uffici tecnici erariali. I documenti del catasto erano costituiti dal registro partite dei possessori, dalle tavole censuarie, dalle matricole dei possessori e dalle mappe particellari. Il regolamento della legge 1249/1939, modificata nel 1948, venne emanato con d.p.r. 1° dic. 1949, n. 1142, che disciplinò la formazione del Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU), entrato in vigore il 1° gennaio 1962. Non includeva nell’accertamento i fabbricati rurali e i fabbricati della Santa Sede (ai sensi degli artt. 13-16 del trattato lateranense dell’11 febbraio 1929).
Nel 1949 tutte le operazioni per la formazione e la conservazione del catasto furono affidate agli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette cessarono di avere competenza in materia di conservazione del catasto. Nel 1951 furono emanate le norme per la perequazione tributaria, con l. 11 gen. 1951, n. 25 (cosiddetta legge Vanoni), e con l. 4 nov. 1951, n. 1219, si cercò di adeguare l’imposta dei fabbricati alle concrete capacità di reddito dei fabbricati, mentre con d.p.r. 29 gen. 1958, n. 654, venne approvato il testo unico sulle imposte dirette.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette dipendevano dalla Direzione generale delle imposte dirette e provvedevano all'accertamento ed alla definizione dei redditi da assoggettare alle imposte dirette. La circoscrizione territoriale di tali uffici comprendeva di solito un numero variabile di comuni riuniti in un distretto fiscale; ciascuna provincia era pertanto ripartita in diversi distretti aventi come capoluoghi i centri più importanti, dove avevano sede gli stessi uffici. Dal punto di vista organizzativo, gli uffici dei centri piccoli e medi non erano ulteriormente suddivisi, mentre quelli dei centri più grandi erano divisi in reparti. Nelle città maggiori inoltre, a causa dell'elevato numero dei contribuenti, si rese necessaria una suddivisione delle competenze fra più Uffici distrettuali delle imposte, ciascuno dei quali era poi distinto a sua volta in reparti.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno trovato una disciplina organica con il testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.p.r. 29 gen. 1958, n. 645, che modificò sostanzialmente il sistema impiantato nel 1877, istituendo varie imposte, successivamente abrogate, cui si sommava l’imposta complementare progressiva sul reddito.
Con d.p.r. 26 ott. 1972, n. 644, fu prevista, anche se più volte prorogata, la soppressione di 292 Uffici distrettuali delle imposte dirette, facendo tendenzialmente coincidere la circoscrizione di questi con quella degli Uffici del registro. Il d.p.r. 29 set. 1973, n. 597, abolendo un gran numero di imposte, istituì l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) mentre con d.p.r. 29 set. 1973, n. 598, furono soppresse imposte per la parte relativa alle persone giuridiche e fu istituita l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG); con d.p.r. 29 set. 1973, n. 599, venne istituita l’imposta locale sui redditi (ILOR). Successive modifiche sono intervenute con l. 2 dic. 1975, n. 576, d.l. 30 dic. 1982, n. 953, e con d.l. 5 mar. 1986, n. 57. Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, infine, fu approvato con d.p.r. 23 dic. 1986, n. 917.
In seguito alla l. 29 ott. 1991, n. 358, che riorganizzò il Ministero delle finanze, e al d.p.r. 27 mar. 1992, n. 287, con cui è stato approvato il regolamento degli uffici e del personale, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette sono diventati organi periferici del Dipartimento delle entrate, subentrato alla precedente Direzione generale. Con d.l. 30 lug. 1999, n. 300, che ha riformato l’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le competenze di questi Uffici sono passate agli uffici locali delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate, operativa dal 1° gennaio 2001.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in Gazzetta Ufficiale, n. 203, Suppl. Ordinario n. 163, 30 ago. 1999
- Legge 30 giugno 1872, n. 878, Portante una nuova proroga del termine delle volture catastali, in Gazzetta ufficiale, n. 182, 3 lug. 1872
- Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2558, Variazioni nelle attuali circoscrizioni delle agenzie delle imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n. 304, Suppl. Ordinario n. 304, 28 dic. 1923
- Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, Approvazione dell'annesso regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in Gazzetta ufficiale, n. 188, 8 ago. 1907
- Regio decreto 17 luglio 1862, n. 760, Col quale si provvede all'organizzazione e circoscrizione delle Direzioni demaniali e degli Uffici incaricati dell'esazione delle tasse in tutte le Provincie dello Stato, in Gazzetta ufficiale, n. 192, 14 ago. 1862, n. 227, 25 set. 1862 e n. 231, 30 set. 1862
- Regio decreto 17 novembre 1869, n. 5364, Portante l'ordinamento del servizio delle Agenzie delle Imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n. 336, 9 dic. 1869
- Regio decreto 23 febbraio 1896, n. 43, Riflettente il personale di ruolo degli Uffici esecutivi delle Imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n. 52, 3 mar. 1896
- Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512, Che approva il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari e per l'ordinamento degli Uffici direttivi, in Gazzetta ufficiale, n. 292, 17 dic. 1897
- Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, Che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e fabbricati, in Gazzetta ufficiale, n. 169, 22 lug. 1897
- Legge 14 luglio 1864, n. 1831, Pel conguaglio dell'imposta fondiaria fra le diverse Provincie dello Stato, in Gazzetta ufficiale, n. 174, 23 lug. 1864
- Regio decreto 26 luglio 1865, n. 2455, Che unisce gli Uffici del Catasto all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, ed organizza gli Uffici dell'Amministrazione stessa, in Gazzetta ufficiale, n. 226, 8 set. 1865
- Regio decreto 17 luglio 1867, n. 3809, Col quale l'Amministrazione delle tasse e del demanio viene divisa in due distinte Amministrazioni, in Gazzetta ufficiale, n. 204, 27 lug. 1867
- Regio decreto 13 ottobre 1867, n. 3995, Concernente l'ordinamento della Amministrazione delle imposte dirette nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova, in Gazzetta ufficiale, n. 301, 3 nov. 1867
- Legge 11 agosto 1870, n. 5784, Portante l'approvazione di provvedimenti finanziari, in Gazzetta Ufficiale, n. 221, 13 ago. 1870
- Regio decreto 24 dicembre 1870, n. 6151, Che approva il Regolamento per la conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, in Gazzetta ufficiale, n. 357, 29 feb. 1870 e n. 1, 1 gen. 1871
- Legge 9 marzo 1871, n. 101, Concernente la riscossione della imposta fondiaria pel 1871, in Gazzetta ufficiale, n. 73, 14 mar. 1871
- 10. Legge 3 maggio 1871, n. 202, Concernente le volture catastali, in Gazzetta ufficiale, n.123, 4 mag. 1871
- Regio decreto 5 giugno 1871, n. 267, Che approva il Regolamento per la formazione del catasto dei fabbricati, in Gazzetta ufficiale, n. 168, 22 giu. 1871
- Regio decreto 24 ago. 1877, n. 4021, Testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in Gazzetta ufficiale, n. 201, 28 ago. 1877
- Legge 1 marzo 1886, n. 3682, Riordinamento dell'imposta fondiaria (cosiddetta Legge Messedaglia), in Gazzetta ufficiale, n. 49, 1 mar. 1886
- Legge 7 luglio 1901, n. 321, Provvedimenti per l'attivazione del nuovo catasto e per l'esecuzione delle volture catastali, in Gazzetta ufficiale, n. 169, 16 lug. 1901
- Legge 9 luglio 1905, n. 395, Provvedimenti per la conservazione del catasto urbano e di quelli antichi dei terreni, in «Gazzetta Ufficiale», n. 177, 29 lug. 1905.
- Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge sulla conservazione degli antichi catasti dei terreni e di quello urbano, in Gazzetta ufficiale, n. 128, 1 giu. 1907
- Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, Concernente la revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto, in Gazzetta ufficiale, n. 6, 9 gen. 1923
- Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17, Che dispone la revisione generale degli estimi catastali, in Gazzetta ufficiale, n. 14, 18 gen. 1923
- Regio decreto 23 maggio 1924, n. 924, Variazioni al numero ed alla attuale circoscrizione delle agenzie delle imposte, in Gazzetta ufficiale, n. 143, 18 giu. 1924
- Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, in Gazzetta ufficiale, n. 4, 7 gen. 1932
- Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, in Gazzetta ufficiale, n. 276, 29 nov. 1933
- Regio decreto legge 7 ago. 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giu. 1937, n. 1016, Riforma degli ordinamenti tributari, in Gazzetta ufficiale, n. 211, 11 set. 1936
- Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, Semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto, in Gazzetta ufficiale, n. 127, 6 giu. 1938
- Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, in Gazzetta ufficiale, n. 108, 6 mag. 1939
- Legge 11 gennaio 1951, n. 25, Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, in Gazzetta Ufficiale, n. 25, Suppl. Ordinario, 31 gen. 1951
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, in Gazzetta ufficiale, n.162, Suppl. Ordinario, 7 lug. 1958
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro, in Gazzetta ufficiale, n. 292, Suppl. Ordinario n. 4, 11 nov. 1972
- Legge 29 ottobre 1991, n. 358, Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 264, Suppl. Ordinario n. 72, 11 nov. 1991
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, in Gazzetta ufficiale, n. 116, Suppl. Ordinario n. 75, 20 mag. 1992
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Marzotti Pasqualina Adele, 2018/02/28
- Nudi Franco, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/03/09, supervisione della scheda