La leva militare italiana fu originariamente normata dalla legge del Regno di Sardegna 20 marzo 1854, n. 1676, estesa ai territori annessi con l. 30 giu. 1860, n. 4140. Dopo alcune modifiche alla normativa sabauda disposte nel 1862, 1871 e 1875, la prima disciplina di carattere generale fu stabilita con il testo unico sul reclutamento nell'Esercito, disposto con r.d 26 lug. 1876, n. 3260. Le circoscrizioni territoriali prevedevano l'articolazione in province, circondari, mandamenti e comuni. All'attuazione dei compiti relativi alla leva, reclutamento e avviamento alle forze armate delle persone soggette agli obblighi del servizio militare, concorrevano diversi uffici: Ufficio comunale di leva; Ufficio di leva; Consiglio di leva.
L'Ufficio di leva, articolato a livello circondariale, era costituito da un commissario di leva (due nei comuni con più di 250.000 abitanti), funzionario di nomina prefettizia, al quale erano affidate tutte le incombenze organizzative e amministrative attinenti alla leva. Il commissario di leva rispondeva contabilmente al prefetto, che esercitava la vigilanza sulla sua attività, ma era sottoposto a rendiconto e ispezione del Ministero della guerra.
[espandi/riduci]In base all'art 14 del r.d. 27 maggio 1923, n. 1309, l'Ufficio di leva ebbe competenza territoriale provinciale e il prefetto perse ogni funzione in materia. La nomina dei commissari di leva a capo fu attribuita direttamente al Ministero della guerra.
Con il d.p.r. 14 feb. 1964, n. 237, le circoscrizioni degli Uffici di leva furono equiparate a quelle dei Distretti militari, diminuendo progressivamente di numero nel corso degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Nella tabella allegata alla l. 31 gennaio 1992, n. 64, risultano in funzione i seguenti Uffici di leva: Torino, Genova, Milano, Como, Brescia, Trento, Padova, Udine, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma (A e B), Chieti, Napoli, Salerno, Potenza, Caserta, Campobasso, Bari (A e B), Catanzaro, Palermo, Catania, Cagliari. In base al d.lgs. 27 giu. 2000, n. 214, furono soppressi gli Uffici di leva (e i Gruppi selettori) di ben nove città. Con d.m. 22 ott. 2002, n. 274, furono rideterminate le sedi e le zone di competenza territoriale degli Uffici di leva per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonché degli Uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi. Secondo la tabella A allegata al decreto, gli Uffici di leva si trovavano in 14 sedi: Torino, Padova, Milano, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma (A e B), Chieti (con altra sede distaccata ad Ancona), Caserta (con altra sede distaccata a Salerno), Napoli, Bari (con altra sede distaccata a Lecce), Catanzaro e Palermo. La tabella B stabilì, invece, due sedi dei Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi marittimi: uno a La Spezia, cui corrispondevano Uffici di leva a Genova, La Spezia, Livorno Roma, Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona; l'altro a Taranto, cui corrispondevano Uffici di leva a Napoli, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Taranto, Bari, Manfredonia, Pescara, Messina, Catania, Porto Empedocle, Palermo.
La legge istitutiva del servizio militare professionale, approvata con provvedimento del 14 nov. 2000, n. 331, dispose la sostituzione della leva obbligatoria con il servizio professionale su base volontaria, a decorrere dal 2007, termine anticipato a inizio 2005, con provvedimento del 2004. Di conseguenza, il d.lgs. 28 nov. 2005, n. 253, dispose la definitiva soppressione degli Uffici di leva. Le attività residuali furono attribuite ai Comandi di distretto militare dell'Esercito ovvero ad altri organismi, secondo gli ordinamenti di forza armata.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 13 lug. 1862, n. 696, Autorizzazione al Governo del re per operare una leva militare sui nati nell'anno 1842 in tutte le province dello Stato, in Gazzetta ufficiale, n. 173, 23 lug. 1862
- Legge 24 ago. 1862, n. 767, Colla quale sono fatte alcune modificazioni alla legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 209, 3 set. 1862
- Legge 19 lug. 1871, n. 349, Sopra le basi generali per l'organamento dell'Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 200, 24 lug. 1871
- Legge 7 giu. 1875, n. 2532, Che modifica quelle esistenti sul reclutamento dell'esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 133, 9 giu. 1875
- Regio decreto 26 lug. 1876, n. 3260, Che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 184, 8 ago. 1876
- Regio decreto 27 mag. 1923, n. 1309, Che riforma il servizio di leva del regio Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 149, 26 giu. 1923
- Regio decreto 30 dic. 1923, n. 2985, Modificazione al r.d. 27 maggio 1923, n. 1309, sulla riforma del servizio di leva, in Gazzetta ufficiale, n. 20, 24 gen. 1924
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 feb. 1964, n. 237, Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, in Gazzetta ufficiale, n. 110, 5 mag. 1964 - supplemento ordinario
- Legge 14 nov. 2000, n. 331, Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, in Gazzetta ufficiale, n. 269, 17 nov. 2000
- Decreto legislativo 28 nov. 2005, n. 253, Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464 e successive modifiche recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 2, comma 1, della l. 27 luglio 2004, n. 186, in Gazzetta ufficiale, n. 291, 15 dic. 2005
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Lanzini Marco, 2019/07/02, revisione