L'Ufficio del medico provinciale fu istituito con l. 22 dic. 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, il cui regolamento di esecuzione fu approvato con r.d. 9 ott. 1889, n. 6442. Fu posto alla dipendenza dei prefetti, da cui dipendeva anche il Consiglio provinciale di sanità; nelle province in cui non si provvide alla sua nomina, le sue funzioni furono disimpegnate da uno dei medici dello stesso Consiglio provinciale di sanità. Nelle province molto estese il ministro poteva designare medici circondariali in ogni capoluogo di circondario, con il compito di coadiuvare il medico provinciale.
L'Ufficio del medico provinciale aveva le seguenti funzioni: tenere i rapporti con gli ufficiali sanitari comunali per tutto quanto riguardasse l'igiene e la sanità pubblica e acquisire, in particolare, i dati relativi agli estratti dei certificati di morte, i bollettini sanitari, l'elenco delle trasgressioni di leggi e regolamenti sanitari, le note delle variazioni dello stato igienico del Comune e i provvedimenti proposti e/o effettuati; vegliare sul servizio sanitario comunale e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari di tutta la provincia e vigilare sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; tenere rapporti con il prefetto e proporre provvedimenti d'urgenza; promuovere la convocazione del Consiglio provinciale di sanità da parte del prefetto per sottoporre questioni e ricevere pareri, proporre l'ordine del giorno e istruire e accompagnare con relazioni verbali o scritte gli affari su cui era chiesto il parere del Consiglio; dare il voto sulle deliberazioni dei consorzi e sui capitolati per il servizio medico, chirurgico e ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici e i municipi, i corpi morali e i privati; esporre al prefetto le necessità della provincia; vigilare, con l'assistenza di un chimico o un farmacista, con ispezioni su farmacie (biennali ma anche straordinarie), drogherie, colorerie, profumerie, liquorerie, confetterie, fabbriche di prodotti chimici, redigendo apposito verbale; proporre al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario e dare il parere al prefetto sugli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria, sull'attività degli esercizi di cura medico-chirurgica, di assistenza ostetrica, di stabilimenti balneari e idroterapici; redigere la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia, coordinando i rilievi statistici e riassumendo i rapporti pervenuti all'Ufficio dagli ufficiali sanitari; dare il parere sui regolamenti locali d'igiene; sovrintendere alle cremazioni; tenere il registro degli esercenti sanitari. Nei casi di malattie infettive il medico provinciale raccoglieva le denunce degli ufficiali sanitari e proponeva al prefetto l'istituzione di commissioni locali; inoltre conservava i vaccini per trasmetterli gratuitamente ai sindaci e ai medici che ne facessero richiesta.
[espandi/riduci]L'Ufficio del medico circondariale, invece, aveva il compito di ricevere dagli ufficiali sanitari comunali le informazioni dirette al medico provinciale e di trasmetterle con proprie osservazioni; di proporre al sottoprefetto i provvedimenti d'urgenza e di curarne l'esecuzione informandone il medico provinciale; di eseguire le ispezioni di cui era incaricato dal sottoprefetto, presso il quale esercitava tutte le attribuzioni a lui delegate dal medico provinciale con l'approvazione del prefetto.
Nel 1891, con i rr.dd. 26 aprile, n. 221, e 11 giugno, n. 296, alcune delle attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sanità furono demandate ai prefetti e, tra queste, la nomina del Consiglio provinciale di sanità; l'approvazione dei regolamenti locali d'igiene; l'approvazione dei regolamenti degli stabilimenti sanitari pubblici e privati; la designazione di un consigliere sanitario per le funzioni di medico provinciale; la designazione dei medici di circondario per coadiuvare il medico provinciale; le facoltà relative all'ammissione delle levatrici abusive all'esame pratico e il rilascio del certificato di autorizzazione all'esercizio dell'ostetricia.
Il r.d. 3 feb. 1901, n. 45, che approvava il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, confermò le attribuzioni dei medici provinciali e circondariali, successivamente raccolte nel r.d. 1 ago. 1907, n. 636, che approvava il testo unico delle leggi sanitarie.
Il r.d. 25 giu. 1914, n. 702, approvò, invece, il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale e provinciale della sanità, affermando che il medico provinciale fosse capo dell'ufficio sanitario della provincia e dipendente direttamente dal prefetto o dal viceprefetto. Oltre alle funzioni tecniche e ispettive che già gli competevano, il medico provinciale ebbe alla sua dipendenza un consigliere aggiunto designato dal prefetto. I medici provinciali, inoltre, con disposizione ministeriale, potevano essere incaricati della temporanea reggenza dell'Ufficio sanitario di una provincia limitrofa a quella cui erano assegnati ed essere destinati ad assumere la direzione del servizio sanitario marittimo nei porti di primaria importanza. Il regolamento prevedeva, infine, la presenza di un medico provinciale aggiunto, che coadiuvava il medico provinciale, lo sostituiva in caso di assenza e in assenza di un funzionario tecnico più anziano di categoria, poteva eseguire ispezioni su incarico del prefetto e dello stesso medico provinciale. Avevano, di regola, la loro sede presso l'Ufficio del medico provinciale i medici addetti al porto di una città capoluogo di provincia in cui non esistesse un apposito Ufficio di sanità marittima.
Il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che approvò il testo unico delle leggi sanitarie, ribadì che la tutela della sanità pubblica spettasse al Ministero per l'interno e, a livello territoriale, ai prefetti e ai podestà. I prefetti erano l'autorità sanitaria della provincia, continuando a presiedere il Consiglio provinciale di sanità e ad avere alle dipendenze il medico provinciale e il veterinario provinciale. Il podestà, invece, era l'autorità sanitaria del comune ed aveva alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario. Il medico provinciale dirigeva l'Ufficio sanitario provinciale e sovrintendeva agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, mentre l'ufficiale sanitario dirigeva l'Ufficio sanitario comunale. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti, il medico dell'Ufficio provinciale: informava il prefetto di qualunque fatto potesse interessare la sanità pubblica nella provincia e proponeva i provvedimenti necessari; proponeva la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, doveva essere sentito; proponeva i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati; dava voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio; dava parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili; si teneva in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguardava l'igiene e la sanità pubblica; vigilava sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; vigilava sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto; vigilava sugli istituti e i laboratori ove si compivano esperimenti sopra gli animali; redigeva la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia; riceveva dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che potessero interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto, ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale. Quando nell'esercizio delle sue funzioni avesse notizia di un reato, per il quale procedere di ufficio, doveva farne denunzia mediante rapporto. Nelle province temporaneamente prive del medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro componente medico del Consiglio provinciale di sanità poteva essere incaricato dal Ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni. Il medico provinciale, inoltre, sovrintendeva al Laboratorio di igiene e di profilassi istituito in ogni capoluogo di provincia, ne controllava il regolare funzionamento, determinava l'impiego del personale e le indagini da eseguire, coordinava e indirizzava le attività dei due reparti. Gli ufficiali sanitari si avvalevano del Laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che erano impartite proprio dal medico provinciale. Questi, inoltre, sovrintendeva all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, e proponeva al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia, deliberato dal preside e approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale doveva anche essere informato con nota scritta dall'Ufficiale sanitario comunale nei casi di applicazione di sieri, vaccini e virus nei pubblici ambulatori autorizzati; dava il suo parere sullo stato igienico-sanitario di abitazioni e nei casi di apertura di alberghi e di ricorso al prefetto contro il provvedimento di sgombero del podestà; riceve le denunce di malattie infettive e diffusive pericolose per la salute pubblica dall'Ufficiale sanitario e forniva il suo parere al prefetto sull'istituzione di commissioni locali per fronteggiare l'emergenza; aveva la responsabilità della conservazione del vaccino antivaioloso e stabiliva le spese occorrenti per la sua provvista, conservazione e spedizione. Faceva parte, infine, del comitato che amministrava il Consorzio provinciale antitubercolare; controllava l'osservanza delle norme sulle case di meretricio coordinando le ispezioni a cura di medici e ispettori; faceva parte del Comitato provinciale per la lotta antimalarica, istituito con decreto del prefetto; dava parere al prefetto sull'ampliamento degli edifici adiacenti ai cimiteri.
Con il d.p.r. 10 giu. 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi per l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il medico provinciale entrò a far parte della Commissione tecnica permanente istituita presso le prefetture in materia di impiego di gas tossici.
Quando poi, con l. 13 mar. 1958, n. 296, fu istituito il Ministero della sanità, l'Ufficio del medico provinciale divenne organo periferico di tale Ministero, ancorché coordinato dal prefetto, al quale restò il potere di disporre ispezioni e inchieste sui comitati provinciali di assistenza e beneficenza, e la facoltà di emanare provvedimenti urgenti per ragioni di sanità pubblica, sentito il medico provinciale. Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanità furono invece devolute al medico provinciale e al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici. Il medico provinciale esercitava la vigilanza sugli enti ai quali sovrintendeva avvalendosi anche della cooperazione di altri uffici statali della provincia.
Il d.p.r. 11 feb. 1961, n. 264, che disciplinava i servizi e gli organi in materia di igiene e sanità pubblica, stabilì che il medico provinciale provvedesse d'ufficio all'applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione era demandata ai sindaci e ai presidenti dei Consorzi sanitari, quando questi risultassero inadempienti e approvasse speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici o dal Collegio delle ostetriche per prestazioni ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita. Alle dirette dipendenze del medico provinciale operava ancora l'Ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità in ambito comunale. Il medico provinciale sovrintendeva e coordinava tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica avvalendosi di un medico competente con incarico temporaneo conferito dal ministro. L'Ufficio del medico provinciale, inoltre, promuoveva, d'intesa con il Provveditorato agli studi e con il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, il collegamento tra i servizi medico-scolastici e i servizi di condotta medica e mutualistici per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica.
La riforma sanitaria, attuata con l. 23 dic. 1978, n. 833, che istituì il Servizio sanitario nazionale, soppresse l'Ufficio del medico provinciale, devolvendone le attribuzioni alle regioni, province e comuni. Spettarono così alle regioni: la profilassi delle malattie infettive e diffusive; l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale; i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale; i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Le regioni provvedevano inoltre, mediante sub-delega ai comuni, all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità. Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvide in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di Unità sanitarie locali (Usl). In alcune regioni la soppressione effettiva degli uffici del medico provinciale avvenne con leggi regionali approvate fino all'anno 1982.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/05/20, supervisione della scheda