SIAS

Archivio di Stato di Pesaro e Urbino

Ufficio del medico provinciale/circondariale (Regno d'Italia; Repubblica italiana), 1888 - 1978

L'Ufficio del medico provinciale fu istituito con l. 22 dic. 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, il cui regolamento di esecuzione fu approvato con r.d. 9 ott. 1889, n. 6442. Fu posto alla dipendenza dei prefetti, da cui dipendeva anche il Consiglio provinciale di sanità; nelle province in cui non si provvide alla sua nomina, le sue funzioni furono disimpegnate da uno dei medici dello stesso Consiglio provinciale di sanità. Nelle province molto estese il ministro poteva designare medici circondariali in ogni capoluogo di circondario, con il compito di coadiuvare il medico provinciale.
L'Ufficio del medico provinciale aveva le seguenti funzioni: tenere i rapporti con gli ufficiali sanitari comunali per tutto quanto riguardasse l'igiene e la sanità pubblica e acquisire, in particolare, i dati relativi agli estratti dei certificati di morte, i bollettini sanitari, l'elenco delle trasgressioni di leggi e regolamenti sanitari, le note delle variazioni dello stato igienico del Comune e i provvedimenti proposti e/o effettuati; vegliare sul servizio sanitario comunale e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari di tutta la provincia e vigilare sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; tenere rapporti con il prefetto e proporre provvedimenti d'urgenza; promuovere la convocazione del Consiglio provinciale di sanità da parte del prefetto per sottoporre questioni e ricevere pareri, proporre l'ordine del giorno e istruire e accompagnare con relazioni verbali o scritte gli affari su cui era chiesto il parere del Consiglio; dare il voto sulle deliberazioni dei consorzi e sui capitolati per il servizio medico, chirurgico e ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici e i municipi, i corpi morali e i privati; esporre al prefetto le necessità della provincia; vigilare, con l'assistenza di un chimico o un farmacista, con ispezioni su farmacie (biennali ma anche straordinarie), drogherie, colorerie, profumerie, liquorerie, confetterie, fabbriche di prodotti chimici, redigendo apposito verbale; proporre al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario e dare il parere al prefetto sugli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria, sull'attività degli esercizi di cura medico-chirurgica, di assistenza ostetrica, di stabilimenti balneari e idroterapici; redigere la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia, coordinando i rilievi statistici e riassumendo i rapporti pervenuti all'Ufficio dagli ufficiali sanitari; dare il parere sui regolamenti locali d'igiene; sovrintendere alle cremazioni; tenere il registro degli esercenti sanitari. Nei casi di malattie infettive il medico provinciale raccoglieva le denunce degli ufficiali sanitari e proponeva al prefetto l'istituzione di commissioni locali; inoltre conservava i vaccini per trasmetterli gratuitamente ai sindaci e ai medici che ne facessero richiesta.
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Redazione e revisione:
  • Carucci Paola, revisione
  • Franceschini Arianna, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/05/20, supervisione della scheda