Competenze e organizzazione del Tribunale di commercio furono regolate dal r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario. Il decreto stabilì che in ogni capoluogo di provincia vi fosse un tribunale di commercio, ma che, in caso di necessità, se ne potessero istituire altri con regio decreto apposito. Giudicavano in prima istanza e in appello le cause loro deferite dal Codice di commercio e dalle altre leggi. Erano composti da un presidente e da giudici ordinari e supplenti scelti nella categoria dei commercianti. Potevano essere divisi in più sezioni per la cui formazione si osservavano le norme prescritte per i tribunali civili e correzionali. Il numero dei votanti nei giudizi era di tre giudici e, in mancanza del numero legale, le funzioni erano provvisoriamente devolute con regio decreto al Tribunale civile e correzionale del circondario. La l. 25 gen. 1888, n. 5174, entrata in vigore il 1° aprile 1888, abolì i tribunali di commercio ed affidò gli affari di loro competenza ai tribunali civili correzionali.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/02/10, supervisione della scheda