Il Tribunale per i minorenni venne istituito con r.d.l. 20 lug. 1934, n. 1404, convertito in l. 27 mag. 1935, n. 835, in ogni sede di Corte di appello o di Sezione di corte di appello. Organo giudiziario ordinario, specializzato, in base a tale legge era composto da un magistrato consigliere di Corte di appello, che lo presiedeva, un giudice e un cittadino scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Aveva funzioni penali, civili e amministrative. La circoscrizione territoriale del Tribunale coincideva con quella della Corte di appello o della Sezione di corte di appello presso cui era istituito. La funzione di pubblico ministero era esercitata da un ufficio autonomo con a capo un sostituto procuratore del re o un sostituto procuratore generale di Corte di appello. Il procuratore del re promuoveva ed esercitava l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori di 18 anni nel distretto della Corte di appello in cui era istituito il Tribunale; a lui venivano trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze, le richieste relative a quei reati. Il procuratore del re nelle materie di competenza del Tribunale per i minorenni, manteneva tutti i poteri che le leggi conferivano al pubblico ministero presso il Tribunale. I componenti esterni del Tribunale erano nominati con decreto reale, prestavano giuramento, duravano in carica tre anni e non erano remunerati. Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni erano esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del Tribunale o della Sezione di corte di appello. Sull'appello contro le decisioni del Tribunale per i minorenni giudicava una sezione specifica della Corte di appello, composta da due magistrati e un cittadino avente i requisiti sopradescritti. Le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra erano esercitate da un magistrato ordinario componente del Tribunale.
[espandi/riduci]In ogni sede di Corte di appello o di Sezione di corte di appello venivano istituiti anche un Riformatorio giudiziario, un Riformatorio per corrigendi, un Carcere per minorenni, un Centro di osservazione per minorenni organizzato dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI). Il Centro di osservazione raccoglieva e ospitava i minori abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o comunque in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento nel Riformatorio per corrigendi. Il consiglio direttivo dei centri di osservazione era presieduto da un magistrato nominato dal ministro dell'interno. Il complesso di questi istituti venne denominato Centro di rieducazione per minorenni.
Competevano al Tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori che erano di competenza dell'autorità giudiziaria. Se il minore doveva rispondere di reati che, in base alle leggi in vigore, erano di competenza del pretore, il procuratore del re poteva rimettere al pretore il procedimento. La difesa dei minori poteva essere esercitata solo da professionisti iscritti ad un albo speciale, formato ogni cinque anni dai capi della Corte di appello. Per i reati di competenza del Tribunale per i minorenni si procedeva sempre con istruzione sommaria. Le udienze erano tenute a porte chiuse. Presso il Tribunale per i minorenni era tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiaravano disposti a provvedere all'educazione e all'assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata. Erano di competenza del Tribunale per i minorenni anche i provvedimenti relativi all'esercizio della patria potestà o della tutela, all'interdizione del minore, all'esercizio del commercio da parte del minore, alla omologazione e impugnazione dei verbali dei consigli di famiglia e di tutela, all'ammissione e al licenziamento dai manicomi degli alienati minori di anni 21. Queste competenze si richiamavano agli artt. 221-224, 226, 233, 236, 249, 279, 324-325, 812-815 del Codice civile e agli articoli 12 e 15 del Codice di commercio. La Sezione di corte di appello per i minorenni provvedeva anche alla domanda di adozione e legittimazione dei minori di anni 21.
Il r.d. 20 set. 1934, n. 1579, che dettava norme di attuazione del r.d.l. 1404/1934, definì le procedure per le assegnazioni e sostituzioni dei magistrati affermando che i magistrati che componevano i tribunali e le sezioni di Corte di appello per i minorenni potessero essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del Tribunale o della Corte di appello; stabilì anche l'obbligo di vestire la toga in udienza; specificò inoltre che il minore arrestato senza ordine o mandato in luogo diverso dalla sede del Tribunale per i minorenni fosse messo a disposizione del pretore o del procuratore del re del luogo dell'arresto, il quale avrebbe proceduto all'interrogatorio e trasmesso gli atti al procuratore del re presso il Tribunale per i minorenni. Anche in caso di reati commessi da minorenni col concorso di maggiorenni scattava l'obbligo di trasmettere gli atti al procuratore del re presso il Tribunale per i minorenni. Tutte le autorità giudiziarie che per qualsiasi ragione pronunciavano sentenze a carico di minorenni dovevano trasmetterne copia al procuratore del re presso il Tribunale per i minorenni. Il decreto mutò anche la denominazione dei riformatori per corrigendi in case di rieducazione per i minorenni; quando il direttore riteneva che il minorenne avesse esaurito il percorso di correzione, riferiva al procuratore generale del re per gli opportuni provvedimenti.
La l. 27 mag. 1935, n. 835, che convertì in legge e modificò il r.d.l. 1404/1934, specificò che la competenza del procuratore del re si esplicava nel territorio della Corte di appello o della Sezione di corte di appello in cui era istituito il Tribunale per i minorenni; l'albo speciale dei professionisti che avevano la funzione di difendere i minorenni veniva formato ogni triennio e non più ogni quinquennio; rispetto alla competenza in base agli articoli del Codice civile, vennero citati gli articoli 221-223, 233, 271, 278-279, 324-325; e gli articoli 12 e 15 del Codice di commercio.
Ulteriori modifiche alla legge 835/1935 vennero approvate con il r.d.l. 15 nov. 1938, n. 1802, che tolse all'ONMI la direzione del Centro di osservazione istituito presso la sede di Corte di appello e la attribuì allo Stato. Vennero modificate alcune norme sulla riabilitazione, estesa anche ai minori che avessero però compiuto i 18 anni e non fossero sottoposti a misure di sicurezza, e sull'emenda.
Il d.p.r. 12 ago. 1951, n. 982, che modificava il regolamento per le case di rieducazione, approvato con r.d. 4 apr. 1939, n. 721, stabilì che l'internamento nelle case di rieducazione era ordinato dal Tribunale per i minorenni nei modi indicati dall'art. 25 della legge 835/1935; stabilì inoltre che il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiedeva l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e univa alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il modello informativo 1030. Il Ministero assegnava i minorenni alle Case di rieducazione da esso dipendenti e a quelle gestite da istituzioni pubbliche o private con le quali avesse stipulato una convenzione.
Con l. 25 lug. 1956, n. 888, che recava ulteriori modifiche alla legge 835/1935, vennero riformulate le norme relative alla composizione dei centri di rieducazione, presso i quali funzionavano il Tribunale e la Sezione di corte di appello per i minorenni; agli istituti di osservazione; ai provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori; alle misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere e in genere alle misure di libertà assistita.
A seguito della l. 27 dic. 1956, n. 1441, le donne vennero ammesse all'amministrazione della giustizia nelle corti di assise e nei tribunali per i minorenni: vennero, pertanto, modificate le norme riguardanti la composizione del Tribunale per i minorenni e della Sezione di corte di appello per i minorenni. Gli esperti, giudici onorari, che affiancavano i giudici del Tribunale e della Sezione di corte di appello dovevano essere un uomo e una donna, con formazione di psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori. Le decisioni del Tribunale rimasero collegiali. La legge modificò il r.d. 30 gen. 1941, n. 12, istituendo una Sezione di corte di appello che giudicava sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e che funzionava come Sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge. Anche questa Sezione si avvaleva di due esperti tra i quali una donna.
Alcune modifiche alla legge 385/1935 furono apportate con l. 12 lug. 1961, n. 603, con l. 13 ott. 1965, n. 1171, e con l. 24 nov. 1981, n. 689.
La l. 5 giu. 1967, n. 431, che recava modifiche al Codice civile in materia di adozione e disciplinava l'adozione speciale, stabilì tra l'altro che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte di appello è sostituita quella del Tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il Tribunale per i minorenni".
Alla l. 20 mar. 1968, n. 181, che dettava disposizioni per i magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni, fu allegata una tabella dei tribunali e delle rispettive procure della Repubblica in cui non era più consentito (a differenza di quanto risultava dal r.d. 20 set. 1934, n. 1579) assegnare ad altre Sezioni i magistrati che si occupavano dei minorenni e una tabella dei tribunali e delle rispettive procure in cui è non era possibile assegnare ad altri uffici il solo presidente e il solo procuratore.
Con l. 12 dic. 1969, n. 1018, si attuò la Soppressione dell'albo speciale dei difensori davanti al Tribunale e alle sezioni di corte di appello per i minorenni, mentre la l. 9 mar. 1971, n. 35, pubblicò nella Tabella A le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi Tribunali.
Con d.p.r. 13 ago. 1975, n. 476, fu previsto l'aumento degli organici dei magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni e, pertanto, venne modificata la Tabella A annessa alla legge 35/1971.
In seguito all'approvazione del nuovo Codice di procedura penale, venne approvato il d.p.r. 22 set. 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni. Si stabilì che nel procedimento esercitavano le funzioni loro attribuite secondo le leggi di ordinamento giudiziario i seguenti organi: procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni; giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni; Tribunale per i minorenni; procuratore generale presso la Corte di appello; Sezione di corte di appello per i minorenni; Magistrato di sorveglianza per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni e il Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitavano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che avevano commesso reato quando erano minori di anni 18. La competenza cessava al compimento del venticinquesimo anno d'età. In ciascuna Procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni era istituita una Sezione specializzata di polizia giudiziaria alla quale veniva assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione. Il Consiglio dell'ordine forense predisponeva gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile. Presso ogni Tribunale per i minorenni fu stabilito anche di conservare il casellario giudiziale riguardante i minorenni nati nel distretto; i provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si era potuto accertare il luogo di nascita si conservavano invece nell'ufficio del casellario presso il Tribunale per i minorenni di Roma. In base a queste norme in sostanza le competenze penali del Tribunale per i minorenni riguardano i reati commessi da un minorenne che abbia almeno 14 anni. Il minore, ove non sia stato rinviato a giudizio, può ottenere il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, la sospensione del processo con messa alla prova.
Il Tribunale per i minorenni può operare anche in funzione di Tribunale per il riesame. Le competenze civili sono esercitate in materia di potestà dei genitori sul figlio e in materia di adozione nazionale e internazionale. Le competenze amministrative riguardano i minori con problemi di disadattamento e di difficoltà comportamentale; il Tribunale può disporre misure di sostegno educativo.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 24 nov. 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, in Gazzetta ufficiale, n. 329, 30 nov. 1981 - supplemento ordinario
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2022/01/07, supervisione della scheda