Altre denominazioni:- Governo distrettuale di Senigallia, 1816 - 1860
Date di esistenza: 1816 - 1860
Sedi: Senigallia (Ancona)
Intestazioni di autorità:- Governo di Senigallia (1816 - 1860), SIUSA/NIERA
- Governo distrettuale di Senigallia (1816 - 1860), SIUSA/NIERA
Condizione giuridica: Tipologia:Note storiche:Con il motu proprio del 1816 si costituirono all'interno della Delegazione apostolica di Urbino e Pesaro governi distrettuali o di primo ordine con a capo governatori di primo ordine, e governi di secondo ordine, retti dai relativi governatori, dipendenti dal governo distrettuale. Quella del governatore era una figura molto importante che dipendeva, nell'esercizio delle sue facoltà, interamente dal Delegato apostolico, ad eccezione delle attribuzioni che riguardavano la sfera giudiziaria civile e le cause minori. Il governatore esercitava il potere giudiziario nelle materie civili: era competente nelle cause di valore non superiore a cento scudi, in quelle di "sommarissimo possessorio", di "alimenti", di "danni dati", di "mercedi" dovute agli operai giornalieri, nelle controversie che insorgevano in tempo di fiera e mercato per le contrattazioni. Nella sfera penale era chiamato a giudicare nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie e "afflittive" equivalenti ad un anno di opera. I ricorsi civili erano giudicati dal tribunale civile di prima istanza presente nel capoluogo della Delegazione, i ricorsi in materia penale dal tribunale criminale della Delegazione apostolica. Al governatore spettava, inoltre, come stabiliva l'art. 84 del Tit. III del motu proprio 6 luglio 1816, istruire processi anche per delitti gravi che erano di pertinenza dei tribunali di prima istanza della Delegazione.
[espandi/riduci]Senigallia faceva parte della Delegazione apostolica di Pesaro e Urbino, era sede di un governo distrettuale o di primo ordine che comprendeva i governi di Mondolfo e Mondavio, con a capo governatori di secondo ordine.
Con il riparto territoriale del 1817 del distretto di Senigallia facevano parte il governo di Senigallia con le comunità soggette di Monterado, Tomba di Senigallia, il governo di Mondolfo e di Mondavio. Il governatore non doveva essere nativo del luogo cui era destinato ed era di nomina sovrana. Egli fungeva da tramite tra il governo centrale e la periferia: gli ordini delle autorità superiori erano prima spediti al governatore che poi li trasmetteva ai gonfalonieri e ai priori delle altre comunità, i quali a loro volta comunicavano con la Delegazione apostolica attraverso il governatore. Tutta la vita economica e amministrativa di Senigallia e delle comunità di Tomba, Monterado, Ripe, era filtrata dal governatore: la nomina dei salariati comunali, dei consiglieri e dei componenti la magistratura, la concessione degli appalti pubblici, l'imposizione delle tasse, l'esame dei preventivi e consuntivi dovevano essere sanzionati dalla Delegazione apostolica, che trasmetteva la propria approvazione tramite il governatore di Senigallia. Questi, inoltre, era responsabile dell'ordine pubblico, della tranquillità e del benessere delle comunità del circondario. Veniva esercitato anche un controllo sugli spettacoli pubblici, particolarmente evidente durante la celebrazione della fiera franca della Maddalena. In quell'occasione le compagnie teatrali dovevano sottoporre il loro repertorio al vaglio dell'autorità ecclesiastica, governativa e della Delegazione apostolica.
Il motu proprio del 21 dicembre 1827, emanato dal pontefice Leone XII, istituì la figura del podestà nei Comuni in cui non risiedeva il governatore. I podestà avevano giurisdizione in materia civile: nelle cause di valore inferiore ai cinque scudi, in materia penale con facoltà di infliggere sino a dieci giorni di carcere. Dipendevano dai governatori, erano nominati dal Delegato apostolico, su terne presentate dai Comuni. Si erano sostituiti ai gonfalonieri, cui erano state riconosciute competenze giudiziarie in materia civile e penale con il motu proprio del 5 ottobre 1824. Nel circondario governativo di Senigallia, i Comuni in cui risiedevano i podestà, che esercitavano le loro funzioni dal 1829, erano: Ripe con appodiato Porcozzone e Tomba con appodiato Monterado.
I podestà furono poi aboliti nel 1831 e le loro competenze in materia di giustizia civile e penale tornarono ad essere esercitate dai gonfalonieri.
Relazioni con altri soggetti produttori:Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali di riferimento:Complessi archivistici prodotti:Fonti:- Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del Motu proprio di N. S. Papa Pio Settimo in data de' 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica, Roma, 1816
- Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio, vol. VI, Roma, 1835
- Riparto dei governi e delle comunità dello Stato pontificio con i loro respettivi appodiati, Roma, 1817
Bibliografia:- E. LODOLINI, L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX), in "Ferrara viva", a. I, n. 2, 1959, 43-73
- E. LODOLINI, L'amministrazione periferica e locale dello Stato Pontificio dopo la Restaurazione, estratto da "Ferrara viva", a. I, n. 1, 1959
Redazione e revisione:- Galeazzi Pamela, 2017/03/21, prima redazione