SIAS

Archivio di Stato di Siracusa

Provveditorato agli studi (Regno d'Italia; Repubblica italiana), 1859 - 1999

Nel Regno di Sardegna, la l. 13 nov. 1859, n. 3725 (cosiddetta Casati), concernente l'amministrazione della pubblica istruzione, confermò la presenza in ogni provincia di un Provveditorato agli studi, già istituito in questo Stato dal 1848.
Nel Regno d'Italia, con il r.d. 6 dic. 1866, n. 3382, relativo al nuovo ordinamento della amministrazione centrale della pubblica istruzione e degli uffici dipendenti, il Provveditorato venne soppresso e le sue attribuzioni furono demandate all'Ufficio scolastico provinciale; contestualmente vennero istituiti a livello locale il Consiglio provinciale per le scuole, l'Ispettore di circondario, i Delegati scolastici mandamentali. Già un anno dopo, però, con un ulteriore ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione, approvato con r.d. 22 set. 1867, n. 3956, i Provveditorati agli studi furono ricostituiti, con sede presso le Prefetture e sottoposti alla sovrintendenza del Prefetto, che presiedeva anche il Consiglio provinciale per le scuole. I Provveditori potevano esercitare il loro ufficio su due o più province. Con il successivo r.d. 20 ott. 1867, n. 4008, la sovrintendenza generale di quanto atteneva all'istruzione classica, tecnica, normale magistrale ed elementare pubblica e privata apparteneva al Prefetto, mentre il Provveditore (vicepresidente del Consiglio provinciale) esercitava la vigilanza su tutte le scuole poste nella circoscrizione di sua competenza, ne disbrigava gli affari e presiedeva il Consiglio provinciale scolastico in assenza del Prefetto. La vigilanza del Provveditore si esplicava con visite nelle scuole mezzane (secondarie) classiche e tecniche, normali o magistrali ed elementari, nonché in convitti ed educatori maschili e femminili. Egli, inoltre, dettava le norme sull'esecuzione dei provvedimenti del ministero a presidi e direttori dei licei e ginnasi e delle scuole tecniche e normali, oltre che ai delegati e agli ispettori scolastici; accoglieva ed esaminava le domande di apertura di istituti privati di istruzione e pubblicava nel giornale ufficiale della provincia la licenza data, col nome degli insegnanti; poteva rivolgersi al Procuratore del re per i casi di irregolarità commesse da scuole private, convitti o pensionati; eleggeva e presiedeva la Giunta esaminatrice dei maestri di lingue straniere; compilava il calendario scolastico per le scuole con l'elenco dei testi approvati dal Consiglio superiore e dal Consiglio provinciale scolastico, rimettendone copia a tutti gli istituti e scuole elementari; rimandava agli esami di ammissione o di riparazione coloro che non avessero potuto darli per gravi ragioni; concedeva il congedo agli ufficiali e agli insegnanti degli istituti governativi; annunciava l'apertura degli esami di maestri e allievi; sottoscriveva gli attestati di promozione dei licei regi e pareggiati e degli istituti privati in cui si svolgessero esami in forma pubblica, pubblicando nel giornale ufficiale della provincia i risultati di ciascuna scuola.
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Redazione e revisione:
  • Carucci Paola, revisione
  • Franceschini Arianna, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/04/02, supervisione della scheda