Nel Regno di Sardegna, la l. 13 nov. 1859, n. 3725 (cosiddetta Casati), concernente l'amministrazione della pubblica istruzione, confermò la presenza in ogni provincia di un Provveditorato agli studi, già istituito in questo Stato dal 1848.
Nel Regno d'Italia, con il r.d. 6 dic. 1866, n. 3382, relativo al nuovo ordinamento della amministrazione centrale della pubblica istruzione e degli uffici dipendenti, il Provveditorato venne soppresso e le sue attribuzioni furono demandate all'Ufficio scolastico provinciale; contestualmente vennero istituiti a livello locale il Consiglio provinciale per le scuole, l'Ispettore di circondario, i Delegati scolastici mandamentali. Già un anno dopo, però, con un ulteriore ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione, approvato con r.d. 22 set. 1867, n. 3956, i Provveditorati agli studi furono ricostituiti, con sede presso le Prefetture e sottoposti alla sovrintendenza del Prefetto, che presiedeva anche il Consiglio provinciale per le scuole. I Provveditori potevano esercitare il loro ufficio su due o più province. Con il successivo r.d. 20 ott. 1867, n. 4008, la sovrintendenza generale di quanto atteneva all'istruzione classica, tecnica, normale magistrale ed elementare pubblica e privata apparteneva al Prefetto, mentre il Provveditore (vicepresidente del Consiglio provinciale) esercitava la vigilanza su tutte le scuole poste nella circoscrizione di sua competenza, ne disbrigava gli affari e presiedeva il Consiglio provinciale scolastico in assenza del Prefetto. La vigilanza del Provveditore si esplicava con visite nelle scuole mezzane (secondarie) classiche e tecniche, normali o magistrali ed elementari, nonché in convitti ed educatori maschili e femminili. Egli, inoltre, dettava le norme sull'esecuzione dei provvedimenti del ministero a presidi e direttori dei licei e ginnasi e delle scuole tecniche e normali, oltre che ai delegati e agli ispettori scolastici; accoglieva ed esaminava le domande di apertura di istituti privati di istruzione e pubblicava nel giornale ufficiale della provincia la licenza data, col nome degli insegnanti; poteva rivolgersi al Procuratore del re per i casi di irregolarità commesse da scuole private, convitti o pensionati; eleggeva e presiedeva la Giunta esaminatrice dei maestri di lingue straniere; compilava il calendario scolastico per le scuole con l'elenco dei testi approvati dal Consiglio superiore e dal Consiglio provinciale scolastico, rimettendone copia a tutti gli istituti e scuole elementari; rimandava agli esami di ammissione o di riparazione coloro che non avessero potuto darli per gravi ragioni; concedeva il congedo agli ufficiali e agli insegnanti degli istituti governativi; annunciava l'apertura degli esami di maestri e allievi; sottoscriveva gli attestati di promozione dei licei regi e pareggiati e degli istituti privati in cui si svolgessero esami in forma pubblica, pubblicando nel giornale ufficiale della provincia i risultati di ciascuna scuola.
[espandi/riduci]Con r.d. 28 mar. 1875, n. 2425, venne approvato un nuovo organico per i provveditori e per gli ispettori scolastici del Regno, in base al quale la figura del Provveditore venne equiparata a quella dei capi servizio e dei segretari del ministero e gli venne attribuita la funzione di Ispettore scolastico del circondario in cui risiedeva. Con un successivo regolamento, approvato con r.d. 3 nov. 1877, n. 4152, al Provveditore venne conferita anche la facoltà di decidere in quali scuole gli aspiranti all'insegnamento elementare dovessero fare il loro tirocinio e di dispensarne i più meritevoli; di concedere dispense dall'età agli aspiranti maestri elementari; di eleggere e presiedere la Giunta per gli esami magistrali, curare la preparazione dei temi e custodirli; di rilasciare le patenti di maestro normale o elementare.
Con l’introduzione dell'obbligo dell'istruzione elementare (l. 15 lug. 1877, n. 3968, cosiddetta Coppino), spettò al Provveditore, previo scambio di informazioni con l'Ispettore scolastico del circondario, compilare l'elenco dei comuni in cui si potesse attuare tale obbligatorietà.
Con l. 4 giu. 1911, n. 487 (cosiddetta Daneo-Credaro) il Provveditore venne svincolato dalla subalternità al Prefetto, riacquistando la sua autonomia: egli vigilava sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio scolastico e della Deputazione scolastica (dei quali era presidente); ordinava e curava il pagamento degli stipendi, degli assegni del personale addetto alle scuole e delle spese deliberate dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione scolastica; ordinava l'immediata chiusura delle scuole e degli istituti d'istruzione nei casi di urgenti ragioni sanitarie o per gravi motivi di ordine interno; aveva potere di sospensione nei riguardi del personale amministrativo delle scuole, di ispettori e viceispettori, direttori didattici, insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico; attraverso l'ispettore o il viceispettore scolastico vigilava sull'adempimento dell'obbligo scolastico. La legge del 1911 istituì un Ufficio scolastico in ogni capoluogo di provincia, alle dipendenze del Provveditore stesso. In base al r.d. 25 set. 1911, n. 1142, che approvava le norme concernenti la Sezione per l'istruzione primaria e popolare nell'ambito della Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione, al Provveditore spettò anche la notifica dell'elezione del direttore didattico e dei due insegnanti elementari che facevano parte di detta Sezione, lo scrutinio dei voti e la sottoscrizione del verbale, di cui conservava una copia. In base al r.d. 1° ago. 1913, n. 930, inoltre, egli curava l'inventario dei beni mobili e immobili, fruttiferi e infruttiferi gestiti dal Consiglio scolastico provinciale; sottoscriveva gli ordini di pagamento; promuoveva, presso la Deputazione scolastica provinciale, gli opportuni provvedimenti del bilancio; applicava le trattenute o le sospensioni di pagamento dovute all'amministrazione scolastica provinciale; dirigeva il segretario dell'ufficio provinciale nell'andamento degli affari amministrativi dell'Ufficio scolastico.
Il r.d.l. 20 nov. 1919, n. 2630, e successivo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 5 ago. 1920, n. 1256, istituendo nuovi uffici e corpi collegiali competenti sulla scuola media, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, stabilì ulteriori attribuzioni per il Provveditore. In particolare egli presiedeva il Collegio dei capi d'istituto, riceveva la proposta di nomina del vicepreside o del vicedirettore, promossa dal capo d'istituto, e decideva, sentita la Giunta provinciale per le scuole medie, sui reclami in merito a provvedimenti dei capi d'istituto in materia di iscrizioni, esami d'ammissione, promozione e licenza, rilascio di diplomi e certificati, annullamento delle prove di esame fatte o dei titoli di studio, polizia degli esami, Commissioni esaminatrici, punizioni disciplinari degli alunni, rimborso delle tasse scolastiche, esonero dal pagamento. Egli inoltre decretava sull'assegnazione di borse di studio e di assegni liceali secondo le deliberazioni della Giunta provinciale delle scuole medie; curava la distribuzione dei candidati privatisti agli esami tra gli istituti di una stessa città e la distribuzione degli alunni tra gli stessi istituti in esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei capi d'istituto; curava la nomina dei commissari di esame nelle scuole pareggiate di primo e secondo grado su proposta della Giunta provinciale; riceveva dai capi d'istituto il registro relativo agli esami di licenza; riceveva i verbali delle adunanze del Collegio dei professori relativi all'esonero dalle tasse scolastiche; teneva, come anche il capo d'istituto, il registro delle assenze e delle concessioni in congedo del personale; concedeva il permesso di residenza in località vicina a quella dove l'insegnante dovesse esercitare il suo ufficio; conferiva le supplenze durante l'anno scolastico per un tempo superiore ai due mesi; riceveva le domande di insegnamento presentate da estranei ai ruoli del ministero e curava la formazione degli elenchi e delle graduatorie; bandiva il concorso pubblico per il personale di servizio e di ruolo a carico dello Stato; rilasciava l'autorizzazione alla nomina delle aiuto bidelle per la sorveglianza delle alunne. Il Provveditore, infine, faceva parte del Consiglio di disciplina, insieme a un capo d'istituto di sua scelta e a due membri della Giunta provinciale delle scuole medie.
In base ai poteri conferiti al governo dalla l. 3 dic. 1922, n. 1601, venne emanato nel corso del 1923 un complesso di decreti, noto come "riforma Gentile", che riorganizzò l'intero assetto dell'istruzione. Già con il r.d. 31 dic. 1922, n. 1679, si previde l'istituzione dei Provveditorati agli studi regionali e la contestuale soppressione dei Consigli scolastici provinciali, delle Deputazioni scolastiche provinciali, delle Giunte provinciali per le scuole medie, delle Delegazioni governative e di ogni altro collegio o commissione costituito presso gli uffici scolastici provinciali compresi nell'ambito del Provveditorato regionale. Il r.d. 8 feb. 1923, n. 374, soppresse invece i Consigli scolastici provinciali e le Deputazioni scolastiche e ne affidò le funzioni al Provveditore fino all'istituzione dell'ordinamento regionale, termine fino al quale egli doveva anche, in base al r.d. 7 giu. 1923, n. 1312, presiedere i Consigli di disciplina per i maestri elementari e per i direttori didattici. Il bilancio delle amministrazioni scolastiche provinciali venne soppresso al 1° lug. 1923 (r.d. 27 mag. 1923, n. 1209 ) e al Provveditore spettò la liquidazione di stralcio. Il regolamento di contabilità della nuova amministrazione scolastica venne approvato con r.d. 17 giu. 1923, n. 1539.
A seguito del r.d. 3 nov. 1923, n. 2453, venne stabilito che le scuole elementari dei comuni non autonomi fossero governate dall'amministrazione scolastica. Presso ogni Provveditorato furono quindi istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico e un Consiglio di disciplina, presieduti dal Provveditore, il quale, a mezzo degli ispettori, vigilava sull'insegnamento pubblico e privato e su quanto atteneva alla didattica e al personale; presiedeva all'approvazione dei libri di testo; decideva sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici, sui congedi e le nomine dei supplenti; disponeva l'immediata chiusura delle scuole per ragioni sanitarie o per grave motivo di ordine interno; nominava commissari scolastici; bandiva, ogni due anni, il concorso per la nomina del personale insegnante nelle scuole da lui dipendenti e poteva, su delega dei comuni, bandire i concorsi per le scuole comunali; nominava la commissione giudicatrice; approvava le graduatorie; nominava i maestri e li assegnava alle sedi; dispensava dal servizio gli insegnanti e concedeva l'aspettativa e il trasferimento. Il Provveditore aveva alle sue dirette dipendenze l'Ufficio scolastico, gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi; i territorio di competenza era diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, per la parte non compresa nella giurisdizione dei comuni che godevano di autonomia scolastica, in circoli didattici.
Con l. 15 giu. 1931, n. 889, presso ogni Provveditorato venne istituita una Giunta regionale per l'istruzione media tecnica mentre con la successiva l. 22 apr. 1932, n. 490 (che convertiva il r.d.l. 6 ott. 1930, n. 1379), relativa al riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro, si conferirono ai Provveditori le stesse attribuzioni che esercitava per gli istituti di istruzione media. Presso i Provveditorati venne così istituito, per ciascuna regione, un ruolo organico degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, cui potevano essere ammessi anche i maestri elementari.
Con r.d.l. 9 mar. 1936, n. 400 (convertito in l. 10 apr. 1936, n. 768), si approvò un riordinamento dei Provveditorati, che vennero ridistribuiti su base provinciale, con sede in ogni capoluogo di provincia. Il successivo r.d.l. 21 nov. 1938, n. 2163 (convertito in l. 1° giu. 1939, n. 928), dettò norme per la nomina e le attribuzioni dei Provveditori e istituì il Consiglio provinciale dell'educazione e il Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari. Egli sovrintendeva, alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale, all'istruzione elementare, media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica; vigilava sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata della provincia; promuoveva e coordinava le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi; curava i rapporti con la Gioventù italiana del littorio (GIL) per l'assistenza e l'educazione fisica degli alunni. Presso ogni Provveditorato, inoltre, erano istituiti, un Consiglio provinciale dell'educazione, di cui facevano parte anche rappresentanti di associazioni fasciste, presieduto dal Provveditore, con funzioni consultive, e un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, anch'esso presieduto dal Provveditore.
Dopo la liberazione di Roma e il ritorno del governo nella capitale, vennero emanate una serie di norme e formalmente sospese gran parte di quelle del periodo 1935-1943; in particolare il d.lgt. 31 mar. 1945, n. 362, concerneva i Provveditori agli studi.
Nel 1946, con r.d. 27 maggio, n. 556, vennero sciolti i Consigli provinciali dell'educazione istituiti nel 1938 e ricostituiti, presso i Provveditorati, i Consigli scolastici provinciali, con funzioni specifiche sull'istruzione elementare. Il successivo d.lgs.lgt. 30 ago. 1946, n. 237, ridefinì le attribuzioni di tutti gli organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare. In base ad esso, il Provveditore sovrintendeva personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici all'insegnamento elementare pubblico e privato; bandiva i concorsi magistrali in base alle disposizioni impartite dal ministro e approvava le relative graduatorie; provvedeva alle nomine e ai trasferimenti dei maestri; decideva sui ricorsi dei maestri contro i certificati di servizio e contro la punizione della censura; promuoveva ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; disponeva, nei casi gravi e urgenti, la chiusura della scuole; nominava commissari d'accordo con i prefetti, per indagare presso i comuni inadempienti agli obblighi verso la scuola; prendeva provvedimenti su conforme avviso del Consiglio scolastico, in merito alla nomina senza concorso nei casi previsti dalla legge ed alla riassunzione in servizio di insegnanti elementari. Con d.lgs. 7 mag. 1948, n. 1276, gli venne attribuita anche la facoltà di conferire le supplenze negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
Con d.p.r. 30 giu. 1955, n. 766, che operò un decentramento dei servizi del ministero, vennero devoluti alla competenza del Provveditore provvedimenti relativi al personale direttivo e insegnante di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria in materia di trattamento economico, collocamento in aspettativa e a riposo, carriera, nomina dei capi d'istituto, esonero dall'obbligo di insegnamento dei capi di istituti di istruzione media tecnica e riduzione dell'orario di insegnamento dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, decisione in via definitiva dei ricorsi proposti dai professori, nomina del personale incaricato e supplente degli educandati femminili. Il Provveditore, inoltre, vigilava sui Patronati scolastici; promuoveva gli atti per la designazione dei consiglieri; nominava il Consiglio di amministrazione e provvedeva all'eventuale nomina di un commissario straordinario. Presso i Provveditorati venne costituita una Commissione per l'esame del conto consuntivo, del bilancio preventivo e di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implicassero variazioni di carattere patrimoniale, composta da un rappresentante della Prefettura, uno del Provveditorato e uno della Direzione provinciale del tesoro. Una ulteriore devoluzione ai Provveditorati di servizi del ministero, venne attuata dalla l. 30 mar. 1961, n. 304: le competenze relative al personale di ruolo vennero estese anche al personale non di ruolo, includendo altresì il riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini dell'anticipazione degli aumenti periodici di stipendio e l'approvazione di regolamenti relativi a premi o borse di studio.
Nel 1961, con l. 7 dicembre, n. 1264, venne istituita la figura del Viceprovveditore agli studi, come diretto collaboratore del Provveditore, che lo sostituiva nei casi di assenza o di impedimento. Nelle province con oltre 400.000 abitanti, il Provveditore era coadiuvato da almeno due Viceprovveditori, il più anziano dei quali esercitava le funzioni vicarie. In base alla l. 18 mar. 1968, n. 444, che istituì le scuole materne statali, venne attribuita al Provveditore la funzione di crearle con proprio decreto. Il d.l. 19 giu. 1970, n. 367, con un ulteriore decentramento dei servizi della pubblica istruzione, gli trasferì invece la competenza in merito a promozione e passaggi in ruolo dei professori.
Dal 1972 si avviò un processo di progressivo trasferimento di funzioni alle regioni. Su delega prevista dalla l. 30 lug. 1973, n. 477, il governo emanò una serie di decreti che introdussero nuove forme di partecipazione all'interno delle scuole, attribuendo al Provveditore la vigilanza sul funzionamento di tali organi collegiali. Le competenze del Provveditore in materia di scuola elementare, stabilite dalla l. 5 giu. 1990, n. 148, vennero ribadite nel d.lgs. 16 apr. 1994, n. 297.
Il testo unico 297/1994 stabilì che il Provveditorato agli studi aveva sede nel capoluogo di ogni provincia e che sovraintendeva all'istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica; vigilava sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti d'istruzione e di educazione pubblica e privata della provincia; disponeva nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle lezioni; promuoveva e coordinava le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi e svolgeva tutti gli altri compiti demandatigli dal testo unico e da altre disposizioni di legge. L'amministrazione provinciale era tenuta a fornire i locali per il Provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi. Presso i Provveditorati operavano numerosi organi collegiali: Consiglio scolastico provinciale (art. 20); Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 549); Commissione di disciplina provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 577); Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza (art. 477); Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento (art. 525); Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 586); Commissione sindacale (art. 597); Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole (art. 28). Inoltre il Provveditore si avvaleva di un Comitato tecnico provinciale o di Comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, e istituiva, d'intesa con i Consigli d'istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, centri di informazione e consulenza per gli studenti delle scuole secondarie superiori.
Nella seconda parte degli anni Novanta il processo di decentramento regionale si accentuò.
Il d.lgs. 31 mar. 1998, n. 112, incluse l'istruzione scolastica tra le materie passate alle Regioni, restando allo Stato una competenza sulle norme generali per l'istruzione. Con d.p.r. 18 giu. 1998, n. 233 , venne riconosciuta personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, previo ridimensionamento della rete scolastica e delle singole istituzioni.
A seguito della riforma dell'organizzazione del governo (a norma dell'art. 11 della l. 15 mar. 1997, n. 59), il d.lgs. 30 lug. 1999, n. 300, previde la soppressione dei Provveditorati agli studi e delle Sovrintendenze scolastiche regionali, istituendo gli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2020/04/02, supervisione della scheda