Denominazioni:
Pretura, 1865 - 1989
Pretura circondariale, 1989 - 1998
Nel quadro istituzionale del Regno d'Italia, la presenza delle preture, istituite al posto delle giudicature di mandamento, fu fissata dal r.d. 6 dic. 1865, n. 2626. Sorsero, appunto, in ogni mandamento e, nelle città di almeno 40.000 abitanti in cui ve ne fossero più di una, si previde la possibilità di istituire, con regio decreto, preture urbane per i giudizi penali. Il successivo r.d. 14 dic. 1865, n. 2637, ne determinò il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali e stabilì i criteri per il reclutamento e la carriera dei pretori.
Costoro avevano principalmente 3 funzioni: di giudice in materia civile e commerciale (con valore pecuniario stabilito); di giudice in materia penale (per reati che comportavano una pena restrittiva stabilita per legge o pena pecuniaria definita); di ufficiale di polizia giudiziaria, che si occupava dei primi atti istruttori. Il pretore, inoltre, esercitava la giurisdizione volontaria: cura e tutela di minorenni e incapaci e altre attribuzioni a lui deferite.
[espandi/riduci]Alla Pretura erano addetti più vicepretori, che potevano essere assegnati in ciascun comune che non fosse capoluogo di mandamento, con funzioni congiunte a quelle del conciliatore. I vicepretori comunali esercitavano le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria che nel Codice penale erano attribuite ai sindaci. Presso ogni Pretura vi era una cancelleria, regolata in base alle norme del r.d. 14 dic. 1865, n. 2641 (Capo III, artt. 192-198).
Una prima modifica nella disposizione e nel numero delle sedi si ebbe con la l. 30 mar. 1890, n. 6702 e con il r.d. 9 nov. 1891, n. 669: vennero abolite 273 preture e se ne crearono 4 nuove; numerose sedi pretorili furono così sostituite con altrettante sezioni di pretura.
Con la legge 8 giu. 1890, n. 6878, inoltre, si sancì che la carica di pretore dovesse rappresentare un passaggio obbligatorio per tutti i magistrati e costituire presupposto per ascendere alle funzioni giudiziarie superiori; con la successiva l. 10 dic. 1912, n. 1311, si ritornò, invece, al sistema del 1865, prevedendo la distinzione delle carriere tra pretori e giudici del tribunale. La l. 18 lug. 1904, n. 402, restrinse ulteriormente il loro organico, «fermo rimanendo il numero e la circoscrizione delle preture esistenti», stabilendo che i mandamenti rimasti scoperti sarebbero stati retti da pretori di un altro mandamento dello stesso distretto. Il provvedimento fu applicato alle preture che avessero emesso in media meno di cento sentenze all'anno nell'ultimo quinquennio.
La l. 14 lug. 1907, n. 511, il cui regolamento di attuazione fu approvato con r.d. 24 mag. 1908, n. 237, fissò con apposita tabella, i gradi, gli stipendi e il numero dei magistrati addetti alle corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero e alle preture; previde, inoltre, la possibilità di ridurre ad una le preture urbane delle città e di istituire una o più sezioni di pretura, con decreto reale e su richiesta dei comuni interessati, amministrate periodicamente dal pretore del mandamento e, nel caso in cui il numero degli affari lo richiedesse, da un giudice aggiunto o un uditore giudiziario.
La l. 19 dic. 1912, n. 1311 distinse le preture in quattro classi e i pretori in quattro categorie, in base all'importanza dei carichi giudiziari, alla quantità della popolazione e alla situazione economica della località sede di pretura. Preture di prima classe furono quelle istituite nei capoluoghi di provincia e nelle sedi di corti di appello e di tribunali; di seconda, terza e quarta classe quelle istituite con regio decreto in base alla situazione della popolazione del mandamento e al numero degli affari dell'ultimo quinquennio.
Con r.d. 27 feb. 1913, n. 127 fu approvato il testo definitivo del Codice di procedura penale del 1913, secondo il quale apparteneva al pretore, quando non si fosse stabilita la competenza di altro giudice, «la cognizione in materia di: contravvenzioni prevedute nel codice penale, e di ogni altra per la quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, od una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire duemila; delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione, non superiore nel massimo a sei mesi, ovvero del confino non superiore nel massimo ad un anno, od una pena pecuniaria, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo a lire duemila; reati indicati nel numero 2 dell'articolo precedente e di ogni altro non indicato nei numeri 1, 3, 4 e 5 dello stesso articolo e non attribuito alla speciale competenza della Corte di assise, quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni e nel minimo a sei mesi, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ed il giudice istruttore o la sezione di accusa, su conforme richiesta del pubblico ministero in caso d'istruzione formale, o in ogni altro caso il procuratore del re, riconosca che per le cause le quali diminuiscono la imputabilità o la pena, escluse le circostanze attenuanti prevedute nell'articolo 59 del Codice penale, ovvero per la tenuità del reato, si possano applicare le pene rispettivamente indicate nei numeri 1 e 2 di questo articolo» (art. 16).
Il r.d. 14 dic. 1921, n. 1978 stabilì un pretore in ogni comune, designato da apposita tabella e riaffermò la possibilità di istituire le preture urbane. Abolì, invece, le sezioni di pretura e regolò la trasferta del pretore nel comune del mandamento designato dalla tabella per l'istruzione delle cause e per le udienze civili e penali da tenersi nell'ufficio del giudice conciliatore; in questo caso sarebbero stati i segretari comunali a fare le veci del cancelliere. In ogni pretura poteva esservi un vicepretore e, per assoluta necessità, potevano esserne nominati due. Fu anche ristabilito il sistema di carriera unico.
Con il r.d. 24 mar. 1923, n. 601, furono di nuovo modificati il numero e le sedi delle preture e reintrodotte le sezioni di pretura.
Nell'anno seguente il r.d.l. 23 mag. 1924, n. 772, integrato dal r.d. 27 nov. 1924 n. 2057, dispose la riunione delle preture che sorgevano in comuni sede di più mandamenti e la loro composizione in un unico ufficio di pretura con competenza estesa sull'intera circoscrizione. Tale normativa prevedeva inoltre la ripartizione delle preture in sezioni civili e penali e, quando vi fossero più sezioni civili, di assegnare ad una di esse le cause commerciali; stabiliva anche l'istituzione di sedi promiscue.
Nelle preture unificate cui fossero addetti non meno di quattro magistrati il pretore titolare poteva, con suo decreto inviato al primo presidente della Corte di appello, stabilire turni di servizio per periodi determinati, attribuendo a ciascun magistrato la trattazione di uno o più gruppi di affari sia in materia civile (atti cautelativi e provvedimenti in sede possessorie; procedura di esecuzione e piccoli fallimenti; procedure d'ingiunzione) che penale (istruttoria per reati di competenza propria o superiore; procedimento per decreto; provvedimenti in sede di esecuzione; visita agli stabilimenti carcerari. Il decreto (art. 15) stabiliva anche che presso ogni sezione della Pretura unificata dovessero essere tenuti separati i registri per le udienze civili e penali e quelli per le relative annotazioni statistiche.
Con r.d. 26 feb. 1928, n. 471, che dettava norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, vennero soppressi i collegi dei probiviri e le commissioni dell'impiego privato, e tali controversie furono trasferite al pretore, nei limiti della sua competenza per valore, con l'assistenza di due esperti, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro, l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi. Per controversie le cui sentenze non eccedessero il valore di L. 2000, non era previsto appello; per quelle che lo eccedessero, l'appello era proposto davanti alla Magistratura del lavoro. Il r.d. 21 mag. 1934, n. 1073, dettò ulteriori norme su tale materia, elencando esattamente i tipi di controversie riservate alla Pretura.
A partire dal 1928, con successivi regi decreti, furono più volte modificate le circoscrizioni giudiziarie del Regno, determinando oltre allo spostamento di alcune preture da una circoscrizione all'altra e quello di alcuni comuni da una pretura all'altra, anche la soppressione di alcune preture al Nord; furono inoltre modificate le piante organiche del personale degli uffici giudiziari.
Il nuovo ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gen. 1941, n. 12, coordinò e aggiornò le disposizioni preesistenti, stabilendo numero, sedi e circoscrizioni territoriali con apposita tabella (art. 5): il pretore aveva sede in ogni capoluogo di mandamento, determinato nella tabella B annessa al decreto; alcuni uffici di preture erano divisi in sezioni civili e penali (tabella O); erano consentite sezioni promiscue; erano istituite sedi distaccate di pretura (tabella C) con propria circoscrizione, il cui funzionamento era regolato da norme particolari. Funzioni e attribuzioni del pretore erano: giudice in materia civile in primo grado e in appello, e in primo grado nelle controversie individuali in materia corporativa; giudice in materia penale; giudice tutelare. La funzione di pubblico ministero era esercitata da uditori, vicepretori anche onorari, funzionari di pubblica sicurezza, o dal podestà del comune, dal vicepodestà, dal segretario o vicesegretario comunale.
L'ordinamento giudiziario del 1941 è rimasto il fondamento dell'ordinamento italiano e negli anni è stato modificato soltanto limitatamente a singoli articoli. Nel tempo è stato ampliato il valore delle cause di competenza e il limite di inappellabilità delle sentenze del pretore con i seguenti provvedimenti legislativi: d.l.lgt. 5 ott. 1945, n. 679; d.l.lgt. 5 apr. 1946, n. 247; l. 12 mag. 1949, n. 273; l. 18 lug. 1956, n. 761; d.p.r. 25 lug. 1966, n. 571; l. 30 lug. 1984, n. 399; l. 26 nov. 1990, n. 353. Con la l. 31 lug. 1984, n. 400 vennero attribuite al pretore nuove competenze relative a reato di falso, maltrattamenti in famiglia, rissa aggravata, violazione di domicilio, furto aggravato, ricettazione e fu decretato che la cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spettasse al pretore quando si trattasse di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda, al tribunale in ogni altro caso.
Con d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, venne introdotto il seguente comma sulle sezioni della pretura: «In ogni pretura avente sede nel capoluogo di circondario e costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari». L'art. 40 recitava inoltre: «Sono istituiti gli uffici della Procura della repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario».
È con la l. 1 feb. 1989, n. 30 che venne sostanzialmente modificato l'ordinamento del 1941. Tale legge, infatti, istituì le preture circondariali, riducendo le ex preture mandamentali in sezioni distaccate della pretura circondariale di competenza. Ulteriori precisazioni e modificazioni si sono avute con il d.l. 15 mag. 1989, n. 173, la l. 11 lug. 1989, n. 251 e il d.l. 25 set. 1989, n. 327. La legge stabiliva che il pretore avesse sede in ogni capoluogo di provincia e che le preture esistenti a questa data non aventi sede nei capoluoghi, diventassero Sezioni distaccate della pretura che aveva sede nel capoluogo di circondario. Per le nuove Sezioni distaccate furono previsti un ufficio di cancelleria, ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori. Con l. 26 nov. 1990, n. 353, furono ampliate per valore le competenze del pretore.
Infine, con il d. lgt. 19 feb. 1998, n. 51, è stato introdotto il cosiddetto giudice unico, con la conseguenza che le preture sono state soppresse e le loro competenze e organici sono stati trasferiti ai tribunali e alle sezioni dei tribunali. Agli artt. 133 e 134 è stato anche disposto che siano le Corti d'appello del distretto di competenza a prendere in carico il giudizio di secondo grado nei processi discussi in primo grado di fronte al pretore e non ancora conclusi.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Regio decreto 14 dic. 1865, n. 2641, Col quale è approvato il regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 328, 20 dic. 1865
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 set. 1988, n. 449, Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, in Gazzetta ufficiale, n. 250, 24 ott. 1988 - supplemento ordinario n. 92
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2018/03/22, supervisione della scheda