Denominazioni:
Ispettorato del lavoro. Circolo provinciale, 1944 - 1955
Ispettorato provinciale del lavoro, 1955 - 1996
Con r.d. 9 ago. 1943, n. 718, il Ministero delle corporazioni riassunse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro. Con il successivo d.lg.lgt. 21 set. 1944, n. 304, relativo al riordinamento dei servizi del dicastero, alle sue dipendenze furono posti la Direzione generale del lavoro e l'Ispettorato generale dell'industria e del lavoro. Sino a quel momento l'Ispettorato generale, che durante il periodo fascista aveva assunto la denominazione di Ispettorato corporativo, svolgeva le proprie funzioni di controllo attraverso uffici regionali.
Con d.lg.lgt. 21 giu. 1945, n. 377, si giunse alla divisione del ministero, con la creazione del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In occasione della conseguente ripartizione di attribuzioni e personale, stabilita con d.lgt. 10 ago. 1945, n. 474, l'Ispettorato dell'industria e del lavoro, posto alle dipendenze del secondo dicastero, assunse la denominazione di Ispettorato del lavoro.
[espandi/riduci]Il d.lgs. 15 apr. 1948, n. 381, attuò il riordinamento dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'Ispettorato del lavoro fu articolato in 19 Circoli regionali e 31 Uffici provinciali e interprovinciali e da un Ispettorato medico avente sede in Roma. Il ministro aveva facoltà di istituire Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro. I circoli regionali furono incaricati di esercitare un'azione di coordinamento e di vigilanza sugli uffici interprovinciali e provinciali.
Con d.p.r. 19 mar. 1955, n. 520, gli organi periferici dell'Ispettorato furono denominati Ispettorati regionali (con sede nei capoluoghi di regione), Ispettorati provinciali (con sede in ogni capoluogo di provincia), e Ispettorato medico centrale avente sede in Roma. Gli ispettori regionali continuarono a esercitare funzioni di coordinamento e vigilanza sugli ispettorati provinciali e a svolgere direttamente, nella propria provincia, i compiti affidati a questi ultimi. L'Ispettorato medico centrale doveva coordinare e dirigere l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie; proporre i criteri di massima per la loro applicazione; fornire un parere sulle concessioni e sulle disposizioni generali relative; compiere ispezioni, in accordo con il capo dell'Ispettorato della circoscrizione oggetto dell'ispezione; investigare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro.
Gli Ispettorati provinciali furono chiamati a svolgere direttamente funzioni di vigilanza sull'applicazione delle leggi sul lavoro e di previdenza sociale e dei contratti collettivi di lavoro; di consulenza legislativa; di vigilanza sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie svolte da associazioni professionali, enti pubblici e privati (escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, province e comuni). Furono inoltre incaricati di svolgere attività di tutela e vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; di rilevazione su: condizioni degli ambienti di lavoro, organizzazione del lavoro, salari, condizioni degli operai, scioperi, infortuni ed effetti delle leggi sul lavoro, condizioni e svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive.
Il d.p.r. 19 mar. 1955, n. 520, riaffermò la natura di ufficiali di polizia giudiziaria degli ispettori del lavoro e la loro facoltà di visitare in ogni momento laboratori, opifici, cantieri, dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Per i servizi di vigilanza, all'Ispettorato del lavoro furono assegnati militari dell'Arma dei carabinieri. Gli ispettori, inoltre, avrebbero potuto avvalersi dell'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica e ottennero la facoltà di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro inadempiente. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione degli infortuni furono dichiarate esecutive.
La l. 22 luglio 1961, n. 628, che apportò modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, confermò le attribuzioni dell'Ispettorato del lavoro e specificò che l'attività di consulenza sarebbe stata «esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale». La legge introdusse inoltre il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Sugli accertamenti dei predetti istituti, fu stabilito che l'Ispettorato del lavoro avrebbe potuto esprime parere vincolante favorevole o contrario.
La l. 24 nov. 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, trasformò molte sanzioni penali in illeciti amministrativi pecuniari con sanzioni irrogate dall'ispettore con proprio provvedimento.
La l. 24 dic. 1993, n. 537, che apportò interventi correttivi di finanza pubblica, dispose di provvedere all'organizzazione degli Ispettorati del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.
Il d.m. 7 nov. 1996, n. 687, relativo al regolamento degli uffici periferici del ministero, prefigurò l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, che avrebbero dovuto ereditare le competenze degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Regio decreto 9 ago. 1943, n. 718, Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni, in Gazzetta ufficiale, n. 187, 13 ago. 1943
- Decreto legislativo luogotenenziale 21 set. 1944, n. 304, Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in Gazzetta ufficiale, n. 81, 14 nov. 1944
- Decreto legislativo luogotenenziale 21 giu. 1945, n. 377, Ripartizione del Ministero dell'industria commercio e lavoro in due distinti ministeri rispettivamente denominati Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Gazzetta ufficiale, n. 85, 17 lug. 1945
- Decreto luogotenenziale 10 ago. 1945, n. 474, Ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Gazzetta ufficiale, n. 103, 28 ago. 1945
- Decreto legislativo 15 apr. 1948, n. 381, Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Gazzetta ufficiale, n. 106, 7 mag. 1948
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 mar. 1955, n. 520, Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Gazzetta ufficiale, n. 149, 1 lug. 1955
- Legge 23 ott. 1960, n. 1369, Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina della mano d'opera negli appalti di opere e servizi, in Gazzetta ufficiale, n. 289, 25 nov. 1960
- Legge 22 lug. 1961, n. 628, Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Gazzetta ufficiale, n. 184, 27 lug. 1961
- Legge 15 lug. 1966, n. 604, Norme sui licenziamenti individuali, in Gazzetta ufficiale, n. 195, 6 ago. 1966
- Legge 20 mag. 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, in Gazzetta ufficiale, n. 131, 27 mag. 1970
- Legge 24 nov. 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, in Gazzetta ufficiale, n. 329, 30 nov. 1981 - supplemento ordinario
- Legge 24 dic. 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica, in Gazzetta ufficiale, n. 303, 28 dic. 1993 - supplemento ordinario n. 121
- Decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 7 nov. 1996, n. 687, Regolamento degli uffici periferici del ministero. Norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in Gazzetta ufficiale, n. 17, 22 gen. 1997
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/04/06, revisione