SIAS

Archivio di Stato di Pesaro e Urbino

Economato generale e Subeconomato dei benefici vacanti (Regno d'Italia), 1861 - 1929

Disposizioni in materia di amministrazione dei benefici vacanti e delle mense vescovili vacanti vennero emanate nel Regno di Sardegna con r.d. 26 set. 1860, n. 4314, il cui regolamento di esecuzione fu approvato con r.d. 16 gen. 1861, n. 4608. Sulla base di tali norme, al momento dell'unificazione le rendite dei benefici, nei momenti in cui risultassero vacanti, furono assegnate allo Stato e gestite da regi economi. I regi economi prendevano possesso dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro, ne percepivano le rendite, pagavano le spese e potevano consegnarli a nuovi titolari; vigilavano altresì sui benefici non vacanti e su altri istituti ecclesiastici, soccorrevano il clero bisognoso e concorrevano alle spese di restauro delle chiese. A gennaio 1861 risultano istituiti Economati generali dei benefici vacanti nelle seguenti sedi: Torino per le antiche Province continentali del Regno; Milano per le Province lombarde; Firenze per le Province toscane; Bologna per le Province delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria; Parma per le Province parmensi; Modena per le Province modenesi; Cagliari per la Sardegna. A dicembre 1861 si aggiunse l'Economato con sede a Napoli. Nel 1866, poi, gli economati generali di Modena, Parma e Cagliari furono soppressi e ricondotti rispettivamente a quelli di Bologna, Milano e Torino, mentre furono istituiti Economati generali a Venezia e Palermo. Tutti esercitarono le funzioni direttamente o attraverso i Subeconomati dei benefici vacanti, istituiti in altri capoluoghi di provincia e in alcuni comuni maggiori, funzioni che furono inquadrate nel Ministero per la giustizia e gli affari ecclesiastici che, nell'ottobre del 1861, dopo l'acquisizione delle funzioni relative ai culti acattolici già spettanti al Ministero dell'interno, assunse la denominazione di Ministero della giustizia e dei culti. Allo stesso ministero faceva capo anche l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, sorta nel 1855 e soppressa con l. 7 lug. 1866, n. 3036, che istituiva al suo posto il Fondo per il culto (amministrazione autonoma per la gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi) posto alle dipendenze di un direttore generale e, nel 1887, della Direzione generale del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione per la città di Roma; per la vendita dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi era competente la Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze.
[espandi/riduci]

Contesti storico-istituzionali di appartenenza:

Soggetti produttori collegati:


Redazione e revisione:
  • Carucci Paola, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/03/26, supervisione della scheda