Il primo Ordinamento giudiziario del Regno d'Italia organico fu stabilito con r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, che prevedeva quattro Corti di cassazione, con sede a Torino, Firenze, Napoli e Palermo, competenti in materia civile e penale. Esse si dovevano occupare, in materia civile o commerciale, dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in appello e, in materia penale, dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in appello proferite da corti, tribunali e pretori e degli atti di istruzione che le avessero precedute.
Le Corti erano composte da primo presidente, presidente di sezione e consiglieri e si dividevano in una sezione civile e una penale, la cui formazione era decisa ad ogni anno giudiziario con decreto reale. Il giudizio era espresso da sette membri per ciascuna sezione; nel caso delle sezioni unite, la votazione aveva luogo in numero dispari, non minore di 15.
La l. 2 apr. 1871, n. 151, sottopose temporaneamente il territorio della provincia di Roma alla Corte di cassazione di Firenze. Con l. 12 dic. 1875, n. 2837, furono istituite due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, una per gli affari civili e una per gli affari penali, con competenza sulle sentenze pronunciate nei distretti giudiziari delle corti di appello di Roma, Bologna, Ancona, Aquila e Cagliari. In particolare, furono deferiti alle sezioni di Roma i ricorsi relativi agli affari seguenti:- conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali; - azione civile contro collegi e funzionari dell'ordine giudiziario nei casi previsti dal codice di procedura civile e i ricorsi per annullamento delle sentenze proferite nella stessa materia dalle corti d'appello; - rimessione delle cause dall'una all'altra corte per motivi di sicurezza pubblica o legittima suspicione; - procedimenti disciplinari attribuiti alla Corte di cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario; - ricorsi contro le sentenze pronunciate tra privati e l'amministrazione dello Stato, impugnate per violazione o falsa applicazione (leggi su imposte e tasse dirette o indirette e leggi sulle corporazioni religiose e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico);
[espandi/riduci]- contravvenzioni alle leggi precedenti; - ricorsi in materia di elezioni politiche o amministrative. Le due sezioni della Corte di cassazione di Roma furono organizzate con r.d. 23 dic. 1875, n. 2852.
La l. 31 mar. 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione, stabilì la competenza della Corte di cassazione in qualunque caso di incompetenza dell'autorità giudiziaria. In particolare, fu stabilito che spettasse esclusivamente alla Corte di cassazione di Roma: - giudicare sulla competenza dell'autorità giudiziaria su richiesta della pubblica amministrazione; - regolare la competenza tra l'attività giudiziaria e l'attività amministrativa; - giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari e le altre giurisdizioni speciali; - giudicare in grado di appello sui conflitti di competenza tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa.
Con l. 6 dic. 1888, n. 5825, fu deferita alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno, fino ad allora spettanti alle altre Corti di cassazione, con la soppressione delle rispettive sezioni penali, a decorrere dal 1 apr. 1889. La sezione penale della Corte di Roma fu divisa in due. La prima sezione penale avrebbe dovuto occuparsi dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni d'accusa e delle Corti di assise e dei conflitti di giurisdizione e di competenza della sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspicione. La seconda fu chiamata a occuparsi di ogni altro ricorso, affare, istanza in materia penale. Le procedure per l'attuazione della legge del 1888 furono stabilite con r.d. 10 feb. 1889, n. 5929. La ripartizione di competenze tra le due sezioni penali fu rivista con l. 4 giu. 1893, n. 259: la prima sezione fu destinata a trattare anche i ricorsi contro le sentenze delle corti di appello, dei tribunali e delle preture previste da leggi speciali, mentre alla seconda rimasero le competenze su ogni altro ricorso in materia penale. Quest'ultima ripartizione sarebbe entrata in vigore solo dal 1 gen. 1900, come stabilito dal r.d. 1 ago. 1899, n. 338.
Con r.d. 24 mar. 1923, n. 602, contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, furono soppresse le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino. In particolare, l'art. 24 prevedeva che: «I ricorsi per cassazione che sarebbero stati di competenza delle corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, se notificati dopo il 30 giugno 1923, saranno presentati alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma». Con r.d. 7 ott. 1923, n. 2089, Furono emanate ulteriori disposizioni per la cessazione del funzionamento delle Corti di cassazione soppresse, destinate a cessare la propria attività entro il 31 ottobre 1923, con la trasmissione dei ricorsi pendenti alla nuova Corte suprema di cassazione.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Regio decreto 6 dic. 1865, n. 2626, Sull'ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 320, 12 dic. 1865
- Legge 2 apr. 1871, n. 151, Contenente disposizioni provvisorie concernenti la Corte di cassazione per la Provincia di Roma, in Gazzetta ufficiale, n. 93, 3 apr. 1871
- Legge 12 dic. 1875, n. 2837, Che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma, in Gazzetta ufficiale, n. 300, 27 dic. 1875
- Regio decreto 23 dic. 1875, n. 2852, Contenente le disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della legge che istituisce due sezioni temporanee di cassazione nella capitale del Regno, in Gazzetta ufficiale, n. 300, 27 dic. 1875
- Legge 31 mar. 1877, n. 3761, Sui conflitti di attribuzione, in Gazzetta ufficiale, n. 82, 7 apr. 1877
- Legge 6 dic. 1888, n. 5825, Che deferisce alla Cassazione di Roma le cognizioni di tutti gli affari penali del Regno, in Gazzetta ufficiale, n. 289, 10 dic. 1888
- Regio decreto 10 feb. 1889, n. 5929, Contenente le disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge che deferisce alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno, con annessa tabella, in Gazzetta ufficiale, n. 40, 15 feb. 1889
- Legge 4 giu. 1893, n. 259, Che divide la sezione penale della Corte di cassazione di Roma in due sezioni, in Gazzetta ufficiale, n. 132, 6 giu. 1893
- Regio decreto 1 ago. 1899, n. 338, Col quale viene messa in vigore la legge 4 giugno 1893, per la ripartizione degli affari penali tra le due Sezioni della Corte di Cassazione di Roma, in Gazzetta ufficiale, n. 262, 10 nov. 1899
- Regio decreto 24 mar. 1923, n. 602, Contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, in Gazzetta ufficiale, n. 82, 7 apr. 1923
- Regio decreto 7 ott. 1923, n. 2089, Disposizioni per la cessazione del funzionamento delle corti di cassazione soppresse, in Gazzetta ufficiale, n. 238, 10 ott. 1923
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/04/02, revisione