La l. 13 nov. 1859, n. 3781, con la quale fu approvato il nuovo ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna, prevedeva, tra gli altri tribunali, anche le Corti di assise. Il Codice di procedura penale approvato con r.d. 26 nov. 1865, n. 2598, ne confermò la composizione: un presidente, due giudici togati e dodici giurati.
Le Corti di assise furono confermate anche dal r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, recante il nuovo Ordinamento giudiziario del Regno d'Italia (Capo VI, artt. 73-121). Ad esse era riservata la cognizione dei reati per i quali era prevista la pena di morte, l'ergastolo e pene elevate, nonché reati rientranti nella sfera politica, quali quelli commessi a mezzo stampa e contro le istituzioni. Rientrava nella discrezionalità delle sezioni di accusa il rinvio alle Corti di assise. La loro circoscrizione era estesa a un circolo incluso nel distretto di una Corte d'appello, con sede stabilita da apposita tabella pubblicata con r.d. 14 dic. 1865, n. 2637.
In base alla normativa del 1865, presso ciascuna Corte il pubblico ministero era rappresentato dal procuratore generale, eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti. Le funzioni di cancelleria erano esercitate, nei comuni sede di Corte di appello, dal cancelliere di questa, nei comuni sedi di Tribunale civile e correzionale, dal cancelliere del Tribunale. I giurati dovevano essere scelti da una lista permanente formata in ogni comune e annualmente aggiornata secondo una puntuale procedura, trasmessa dal prefetto ai presidenti di tribunale delle città capoluogo di circolo e ai presidenti dei tribunali compresi nel circolo. I giurati potevano essere ricusati dal pubblico ministero o dagli accusati (diritto di ricusa) e quindi sostituiti. La legge imponeva ai giurati doveri e comportamenti per l'inosservanza dei quali era prevista una multa. La composizione definitiva del Giurì comportava l'estrazione dei 14 giurati necessari ai fini del giudizio.
[espandi/riduci]Le norme per la trattazione degli affari avanti le Corti di assise furono definite con r.d. 14 dic. 1865, n. 2641, recante il regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario. In particolare: - nelle cause di competenza delle Corti di assise le carte dovevano essere ordinate in modo che le deposizioni dei testimoni fossero scritte in fogli separati e distinti dai processi verbali e rapporti, dalle note informative, dalle denunce, querele, perizie, sentenze e ordinanze, e dagli interrogatori degli imputati, dai certificati di nascita, di criminalità, di condotta, e di altri simili atti e documenti di cui la legge permetteva la lettura, i quali dovevano formare un volume separato da rimettersi ai giurati ai sensi del disposto dell'art. 498 del medesimo codice (art. 319); - gli atti delle procedure terminate con sentenza sia della sezione d'accusa, sia della Corte di assise o di appello erano rimandati, con una copia della sentenza medesima, alla cancelleria del tribunale in cui aveva avuto luogo l'istruzione (art. 346); - il ruolo delle cause doveva essere formato dal primo presidente, sentito il pubblico ministero (art. 347); - spettava al cancelliere la redazione del processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei giurati della sessione e della composizione definitiva del giurì; l'annotazione dei nomi dei giurati assenti o impediti, le istanze fatte, gl'incidenti elevati, le deliberazioni emanate, le ricusazioni, la menzione speciale dei giurati (art. 372).
Con l. 8 giu. 1874, n. 1937, recante alcune modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise, e r.d. 1 set. 1874, n. 2061, che ne approvava il regolamento, furono modificate le norme relative alla formazione delle liste dei giurati, allargandone l'eleggibilità a varie categorie professionali e sociali, e alla composizione definitiva del Giurì; furono altresì modificati gli articoli del Codice di procedura penale 492-499, 502, 512-513 e 515 riguardanti i dibattimenti avanti le Corti di assise. Il r.d. 17 dic. 1874, n. 2282, stabilì che i dibattimenti già iniziati e non ancora compiuti al 1 gen. 1875, data di entrata in vigore della l. 8 giu. 1874, n. 1937, sarebbero proseguiti secondo le norme e nelle forme prescritte dalle leggi anteriori dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale. Con r.d. 29 nov. 1874, n. 2247, fu pubblicata una nuova tabella relativa alla distribuzione territoriale dei circoli inclusi nei distretti di Corte di appello.
Con r.d. 30 giu. 1889, n. 6133, fu approvato il nuovo Codice penale, le cui disposizioni attuative furono emanate con r.d. 1 dic. 1889, n. 6509. Il Codice penale abolì la pena di morte - che rimase solo nel Codice penale militare - e il Codice di procedura penale assegnò alla cognizione delle Corti di assise i delitti per cui era previsto l'ergastolo o una pena non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10 anni, oltre al reato di bancarotta e a reati politici.
Con l. 19 lug. 1894, n. 315, furono sottratti alle Corti di assise alcuni reati commessi a mezzo stampa, riservandoli al Tribunale.
L'art. 10 della l. 14 lug. 1907, n. 511, che modificò l'ordinamento giudiziario, stabilì che la Corte di assise fosse composta dal presidente e dai giurati, eliminando i due giudici togati, salvo che nelle cause contumaciali in cui la Corte doveva includere anche due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso. Il successivo r.d. 1 dic. 1907, n. 777, contenente disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'art. 10 della legge citata, stabilì che la Corte fosse composta dal presidente e da dodici giurati. Modificò inoltre gli articoli del Codice di procedura penale relativi ai dibattimenti (281, n. 4, 284, 294, 312, 464, 480, 491, 493, 497, 499, 508, 510, 545, 625, 626, 633), confermando che in casi speciali (giudizi contumaciali o altri provvedimenti previsti dal codice di procedura penale) la Corte sarebbe stata composta dal presidente e due giudici.
Con l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale del 1913, emanato con r.d. 27 feb. 1913, n. 127, furono assegnati alla cognizione della Corte di assise i reati seguenti: - delitti che prevedevano la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva non inferiore a cinque anni né superiore a dieci anni; - delitti contro la sicurezza dello Stato, commessi anche col mezzo della stampa, a meno che il Senato non si fosse costituito in Alta corte di giustizia; - delitti previsti dall'art. 122 della l. 30 giu. 1912, n. 666 (testo unico della legge elettorale politica), dall'art. 104 del r.d. 21 mag. 1908, n. 269 (legge comunale e provinciale) e dall'art. 1139 del Codice penale; - delitti previsti dall'editto 26 mar. 1848 sulla stampa; - delitti commessi col mezzo della stampa previsti dalla l. 19 lug. 1984, n. 315, sull'istigazione a delinquere e apologia di reati; - delitti contro la libertà, contro la pubblica amministrazione e contro l'ordine pubblico previsti dal Codice penale; - delitto contro la persona previsto nell'art. 369 del Codice penale; - delitto di incitamento all'odio fra le classi sociali e di altri delitti previsti dall'art. 246-247 del Codice penale nei casi di competenza di Corte di assise.
Lo stesso Codice di procedura penale, all'art. 103, prevedeva inoltre che per i provvedimenti speciali in camera di consiglio e nei giudizi nei quali non fosse richiesto l'intervento dei giurati, la Corte di assise fosse composta, durante la sessione, dal presidente e da due giudici appartenenti al tribunale locale o ad uno vicino, designati dal primo presidente della Corte di appello. Chiusa la sessione, i provvedimenti in camera di consiglio erano deliberati dalla sezione penale della Corte di appello.
Il r.d. 5 ott. 1913, n. 1176, contenente le norme di attuazione e di coordinamento, e le disposizioni transitorie per il Codice di procedura penale, emanò ulteriori disposizioni. Al Titolo III, art. 54, la composizione della Corte fu così modificata: un presidente e dieci giurati. L'art. 55, inoltre, modificò le norme relative ai giurati emanate dalla l. 8 giu. 1874, n. 1937 e dal regolamento sui giurati approvato con r.d. 1 set. 1874, n. 2061. Al Capo VI, l'art. 34 sancì che per la convocazione della Corte di assise il procuratore generale facesse la richiesta al primo presidente di Corte di appello, il cui decreto di apertura della Corte di assise doveva essere letto all'udienza penale della città nella quale era convocata la Corte ed essere affisso presso il Tribunale. Qualora l'imputato fosse stato arrestato in luogo diverso da quello in cui si sarebbe dovuta tenere la Corte d'assise, sarebbe stato trasferito e il cancelliere della sezione d'accusa avrebbe dovuto inviare atti e documenti del processo e le cose sequestrate, alla cancelleria del tribunale designato.
Il r.d. 28 giu. 1923, n. 1360, ridefinì le circoscrizioni territoriali dei circoli di Corte di assise.
Il r.d. 30 dic. 1923, n. 2786, recante il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, non apportò modifiche di rilievo al funzionamento della Corte di assise (Capo IV, artt. 49-60). Fu ribadito che ogni distretto di Corte di appello dovesse comprendere uno o più circoli di Corte di assise e che, ove necessario, si potessero formare due o più Corti di assise in un medesimo circolo anche in un comune non capoluogo. Il r.d., inoltre, riaffermò la competenza della Corte di assise in base al Codice di procedura penale e confermò la sua composizione: un presidente e dieci giurati. Presidente della Corte doveva essere uno dei presidenti di sezione di Corte di appello e il primo presidente della Corte di appello aveva sempre facoltà di presiedere la Corte di assise. Fuori della sede di Corte di appello, l'ufficio di presidente della Corte di assise poteva essere affidato al presidente (o presidente di sezione) del tribunale locale. Per provvedimenti particolari, come le cause contumaciali e altri menzionati nel Codice di procedura penale, la Corte di assise continuava a essere composta unicamente dal presidente e da due giudici designati dal presidente del Tribunale. Il pubblico ministero era rappresentato dal procuratore generale, o dall'avvocato o suoi sostituti. La cancelleria della Corte di assise continuava a essere quella della Corte di appello nei comuni ove questa era presente, mentre negli altri comuni era affidata al cancelliere del Tribunale.
Con r.d. 25 nov. 1926, n. 2008, recante Provvedimenti per la difesa dello Stato, fu introdotta la pena di morte per i reati che attentavano alla sicurezza dello Stato. Nell'occasione fu istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato e prevista la possibilità di istituire tribunali straordinari, nei casi previsti dall'art. 559 del Codice penale per l'esercito.
Il nuovo Codice penale approvato con r.d. 19 ott. 1930, n. 1398, e il contestuale Codice di procedura penale, approvato con r.d. 19 ott. 1930, n. 1399, definirono i reati per cui fu prevista la pena di morte e le competenze in merito della Corte di assise. Il Codice penale assegnò alla Corte di assise la cognizione dei delitti per i quali la legge stabiliva la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a otto anni o nel massimo a dodici anni. nella circostanza cambiò anche la composizione della Corte (art. 2), formata da un presidente (presidente di sezione di Corte di appello, un Consigliere di Corte di appello o un presidente di Tribunale) e da cinque assessori (l'ufficio di assessore era obbligatorio), non più definiti giurati. Normalmente la Corte doveva essere convocata nella sede statuita, ma la convocazione poteva avvenire con decreto nella sede di un altro Tribunale del circolo. L'art. 4 del Codice stabiliva le categorie da cui poter scegliere gli assessori ed enumerava quelle incompatibili. Come per i giurati, anche per gli assessori doveva essere tenuto annualmente un elenco dei cittadini residenti presso ogni comune. La revisione dell'elenco spettava al podestà, che lo sottoponeva al presidente della Corte di appello; quest'ultimo rivedeva la lista e compilava un nuovo elenco da inviare al Ministero della giustizia, il quale nominava gli assessori, formando un albo per ogni circolo di Corte d'assise. Per le udienze si procedeva all'estrazione in seduta pubblica di nove assessori, che dovevano presentarsi il giorno stabilito per la prima causa, per essere sottoposti a un'ulteriore selezione con la quale venivano scelti cinque membri. Gli assessori erano soggetti alle norme di incompatibilità, astensione o ricusazione di cui agli articoli 61 e segg. del Codice civile. Contro le sentenze della Corte di assise era ammesso solo il ricorso in Cassazione.
Con r.d. 23 ott. 1930, n. 1428, fu pubblicata una nuova Tabella relativa ai distretti di Corte di appello di Bari, Brescia, Catania, Messina, Milano, Palermo e delle Sezioni di corte d'appello di Caltanissetta e di Lecce e dei relativi circoli di Corte di assise.
Il r.d. 23 mar. 1931, n. 249, approvò il nuovo ordinamento della Corte di assise, trasformandola in Sezione della Corte di appello: «Art. 1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che costituiscono Sezioni della Corte di appello. Per uno stesso circolo possono essere istituite anche più Corti di assise».
Con r.d. 23 apr. 1931, n. 433, fu pubblicata una nuova tabella delle circoscrizioni territoriali delle Corti di assise.
Con r.d.l. 5 lug. 1934, n. 1162, furono apportate modifiche all'ordinamento delle Corti di assise approvato con il r.d. 23 mar. 1931, n. 249. Le principali novità riguardarono: facoltà della convocazione; requisito dell'iscrizione al Partito nazionale fascista (PNF) per i giurati; facoltà del ministro della giustizia di prescindere dalle liste per la scelta dei giurati. La norma, inoltre, specificò che la sentenza sottoscritta dal presidente della Corte, dall'estensore e dal cancelliere, doveva essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello, mentre una copia autenticata doveva essere allegata al fascicolo processuale.
Le norme emanate con r.d. 23 apr. 1931, n. 433 e r.d.l. 5 lug. 1934, n. 1162 furono raccolte e sistematizzate dal r.d. 4 ott. 1935, n. 1899, recante il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise.
Il r.d. 30 gen. 1941, n. 12, relativo all'ordinamento giudiziario, stabilì che la Corte di appello, oltre alla giurisdizione nelle cause di appello per sentenze emanate in primo grado dal Tribunale in materia civile e penale, avesse giurisdizione, come Corte di assise, nei reati attribuiti alla sua competenza dal Codice di procedura penale e da leggi speciali (art. 53). In particolare, alla Corte di assise erano dedicati gli articoli 60-62. Fu stabilito che in ogni distretto di Corte di appello venissero istituite una o più Corti di assise e ogni corte esercitasse la propria giurisdizione nel circolo ad essa assegnato in conformità alla tabella D annessa al decreto. Un circolo poteva includere più Corti di assise. In merito alla composizione della Corte, furono confermate le norme stabilite con r.d. 23 mar. 1931, n. 249, che prevedevano due giudici e cinque assessori.
Dopo la liberazione di Roma (giu. 1944) e il ritorno del governo nella capitale, fu approvato il d.l.lgt. 27 lug. 1944, n. 159, che stabilì le sanzioni contro il fascismo. I reati di partecipazione alle squadre fasciste, di atti di violenza e di devastazione e di partecipazione all'insurrezione del 28 ottobre 1922 e al colpo di Stato del 3 gennaio 1925 furono dichiarati punibili secondo gli artt. 118 e 120 (delitti contro i poteri dello Stato) del Codice penale del 1889. La partecipazione e promozione del regime fascista e i delitti commessi per motivi fascisti furono dichiarati punibili secondo le leggi del tempo. L'art. 4 stabilì che le Corti di assise fossero composte da due magistrati e cinque giudici popolari. Con d.l.lgt. 6 ago. 1944, n. 170, la composizione della Corte di assise fu sostanzialmente confermata. Fu stabilito che contro le sentenze della Corte di assise relative ai suddetti reati non fosse ammessa impugnativa, salvo la revisione. Con d.l. 10 ago. 1944, n. 224, fu abolita la pena di morte, mantenuta solo per i reati fascisti e di collaborazionismo con i nazi-fascisti. Il d.lgs.lgt. 5 ott. 1944, n. 290, stabilì che la Corte fosse composta da due magistrati e cinque giudici popolari anche nei casi non previsti dall'art. 1 del d.l.lgt. 6 ago. 1944, n. 170. Nella circostanza fu modificata la procedura del giuramento dei giudici popolari prevista dal testo unico 1899/1935, e fu stabilito che i giudici popolari non giurassero all'atto della nomina, ma all'inizio di ciascun dibattimento, come previsto dall'art. 440 del Codice di procedura penale del 1913.
Con d.l.lgt. 22 apr. 1945, n. 142, furono istituite le Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazionismo con i tedeschi. Le Corti straordinarie avevano competenza anche sui reati contemplati all'art. 3 del d. lg. lgt. 27 lug. 1944, n. 159. Fu previsto il ricorso in Cassazione, che sarà deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione, con sede a Milano, da istituirsi con decreto ministeriale. Con d.lg. 2 ago. 1945, n. 466, le Corti di assise straordinarie furono dichiarate competenti a giudicare i reati che, in base alle norme in vigore, erano devoluti alla cognizione dei Tribunali militari. Nei casi di questioni di carattere tecnico militare di particolare complessità, la cognizione dei reati poteva essere devoluta al Tribunale militare competente. Dopo pochi mesi, con d.l.lgt. 5 ott. 1945, n. 625, che modificò le norme sulle sanzioni contro il fascismo, le Corti straordinarie di assise e la Sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione furono soppresse. Furono istituite Sezioni speciali di corte di assise, competenti a giudicare i delitti di competenza delle ex Corti straordinarie. Il d.l.c.p.s. 3 ott. 1946, n. 194, prorogò il funzionamento delle Sezioni speciali di corti di assise al 31 mar. 1947. Un'ulteriore proroga al 30 giu. 1947 fu sancita con d.lg.c.p.s. 18 mar. 1947, n. 140. Con d.l.c.p.s. 26 giu. 1947, n. 529, le Sezioni speciali di corte di assise furono soppresse, ove avessero esaurito la trattazione dei procedimenti.
L'istituto della Corte di assise fu nuovamente riformato con r.d.lgt. 31 mag. 1946, n. 560. Fu stabilito che in ogni distretto di Corte di appello venissero istituite una o più Corti di assise come Sezioni di corte di appello. In uno stesso circolo potevano essere istituite più Corti di assise. La Corte era composta da un presidente di sezione di Corte di appello e da dieci giurati. Il decreto stabilì i requisiti e le incompatibilità per l'assunzione all'ufficio di giurato e le norme per la compilazione degli elenchi dei giurati. Il comune doveva compilare il primo elenco e svolgere gli accertamenti necessari, per poi trasmetterlo al presidente del Tribunale della città capoluogo del circolo di assise; il presidente lo rivedeva e formava l'albo dei giurati. L'estrazione ai fini del dibattimento doveva avvenire il giorno stesso. Pubblico ministero e imputato avevano la facoltà di ricusazione dei giurati. La legge stabilì anche le possibili sanzioni a carico dei giurati.
Con d.c.p.s. 4 dic. 1946, n. 580, furono confermate le circoscrizioni delle Corti di assise stabilite dal r.d. 30 gen. 1941, n. 12 e dalle successive modificazioni.
Con d.l.c.p.s. 6 dic. 1947, n. 1462, fu introdotta la possibilità, in caso di necessità, di istituire Sezioni suppletive di Corti di assise sia nel capoluogo sia in altre città della provincia.
La Costituzione italiana abolì la pena di morte, che rimase esclusivamente per i casi previsti da leggi militari di guerra. La l.cost. 2 ott. 2007, n. 1, ha eliminato formalmente la pena di morte dalla Costituzione anche per questi casi, a seguito della l. 13 ott. 1994, n. 589, che ha abolito la pena di morte nel Codice penale militare di guerra.
Nel 1951 fu approvato un nuovo ordinamento delle Corti di assise con l. 10 apr. 1951, n. 287. Confermate le Corti di assise all'interno del distretto di Corte di appello, furono istituite una o più Corti di assise di appello, chiamate a giudicare sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise (art. 2). La composizione delle Corti di assise fu nuovamente modificata: un consigliere di Corte di appello in veste di presidente, un giudice e sei giudici popolari.
La legge dettò disposizioni sulle nomine dei giudici e sui requisiti dei giudici popolari, il cui ufficio fu indicato come obbligatorio; enumerò le incompatibilità e stabilì le norme procedurali per la scelta dei giudici popolari. I giudici dovevano essere scelti prima da una commissione comunale, poi da una commissione mandamentale presieduta dal pretore, al quale spettava il compito di inviare l'elenco al presidente del Tribunale del luogo sede della Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello. Quest'ultimo rivedeva gli elenchi e li trasmetteva alla Corte di appello.
Per quanto riguarda la competenza, con modifica dell'art. 29 del Codice di procedura penale del 1930, la legge stabilì che «appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575-580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale, e quelli di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. La cognizione dei delitti previsti dagli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del codice penale, se da tali fatti è derivata la morte di una o più persone».
In caso di annullamento di una sentenza di Corte di assise, fu stabilito che il giudizio venisse rinviato ad un'altra Corte di assise fra le più vicine.
Il numero delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari furono stabiliti nella Tabella allegata al d.p.r. 30 ago. 1951, n. 757, che rivide le piante organiche degli uffici giudiziari.
La legge di riordinamento subì modifiche di carattere procedurale con l. 24 nov. 1951, n. 1324 e con l. 5 mag. 1952, n. 405.
Con l. 27 dic. 1956, n. 1441, fu disciplinata la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni. Dei sei giudici popolari della Corte di assise e della Corte di assise di appello, almeno tre dovevano essere uomini (art. 1). Furono quindi riformulate le norme procedurali relative alla formazione delle liste dei giurati e alla formula del giuramento.
Il numero dei giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello fu determinato con d.p.r. 27 giu. 1957, n. 465, che apportò modifiche alla tabella N del d.p.r. 30 ago. 1951, nella parte relativa ai giudici popolari.
Il d.l. 29 mag. 1969, n. 257, dettò norme per il funzionamento delle Corti di assise e Corti di assise di appello dei distretti di Napoli e Potenza in seguito all'istituzione delle Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno.
Ulteriori modifiche al funzionamento delle Corti di assise furono apportate dal d.l. 14 feb. 1978, n. 31; la l. 24 mar. 1978, n. 74, dettò norme in materia di composizione delle Corti di assise e degli altri uffici giudiziari; la l. 21 feb. 1984, n. 14, modificò e integrò la legge 10 apr. 1951, n. 287, sulle Corti di assise e sulle Corti di assise di appello; il d.l. 6 feb. 1986, n. 18, fornì nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello; il d.l. 29 mag. 1987, n. 208, il d.l. 27 lug. 1987, n. 304, e il d.l. 25 set. 1987, n. 394, disciplinarono ulteriormente la composizione delle Corti di assise e degli altri uffici giudiziari.
Con il d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, recante le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, fu regolata l'introduzione del nuovo processo penale. Gli articoli 33-37, modificarono la legge 10 apr. 1951, n. 287, relativamente al numero delle sessioni, all'estrazione dei giudici popolari della sessione, al servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione e alla formula del giuramento del giudice popolare.
Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.p.r. 22 set. 1988, n. 449, furono approvate con d.lg. 28 lug. 1989, n. 273. Gli articoli 10-14, in particolare, riguardavano i magistrati aggiunti nei dibattimenti di lunga durata, le indennità dei giudici popolari e le formalità per la scelta dei giudici popolari.
Con d.l. 22 feb. 1999, n. 29, convertito con modifiche in l. 21 apr. 1999, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia, fu modificato l'art 5 del Codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise. Essa divenne competente per: - delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del Codice penale e dal d.p.r. 9 ott. 1990, n. 309; - delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del Codice penale; - ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del Codice penale; - delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla l. 9 ott. 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II del Codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. La legge, inoltre, modificò gli articoli del Codice di procedura penale relativi all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, alla presentazione dell'impugnazione, ai provvedimenti del giudice in ordine alla prova, agli atti del presidente del Tribunale o della Corte di assise.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 13 nov. 1859, n. 3781, per l'Ordinamento giudiziario, in Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, XXVIII.3, Torino, Dalla stamperia reale, s.d., 2519-2622
- Regio decreto 4 nov. 1865, n. 2598, Per l'approvazione e pubblicazione del Codice di procedura penale, in Gazzetta ufficiale, n. 306, 28 nov. 1865
- Regio decreto 6 dic. 1865, n. 2626, Sull'ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 320, 12 dic. 1865
- Regio decreto 14 dic. 1865, n. 2637, Che determina il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti d'assise e per le preture, in Gazzetta ufficiale, n. 324, 16 dic. 1865
- Regio decreto 14 dic. 1865, n. 2641, Col quale è approvato il regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 328, 20 dic. 1865
- Legge 8 giu. 1874, n. 1937, Contenente alcune modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed ai giudizi avanti le Corti d'Assise, in Gazzetta ufficiale, n. 139, 12 giu. 1874
- Regio decreto 1 set. 1874, n. 2061, Che approva il Regolamento contenente le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge che modifica l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti d'assise, in Gazzetta ufficiale, n. 218, 12 set. 1874
- Regio decreto 29 nov. 1874, n. 2247, Che determina la Circoscrizione delle Corti d'Assise, in Gazzetta ufficiale, n. 303, 21 dic. 1874
- Regio decreto 17 dic. 1874, n. 2282, Che determina le norme e le forme colle quali debbono compiersi i dibattimenti già incominciati nel tempo in cui entrerà in osservanza la legge 8 giu. 1874, n. 1937, in Gazzetta ufficiale, n. 302, 19 dic. 1874
- Regio decreto 30 giu. 1889, n. 6133, Testo definitivo del Codice penale per il Regno, in Gazzetta ufficiale, n. 153, 30 giu. 1889
- Regio decreto 1 dic. 1889, n. 6509, Contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia, in Gazzetta ufficiale, n. 285, 2 dic. 1889
- Legge 19 lug. 1894, n. 315, Sulla istigazione a delinquere e sulla apologia di reati commessi col mezzo della stampa, in Gazzetta ufficiale, n. 169, 19 lug. 1894
- Legge 14 lug. 1907, n. 511, Modificazioni all'ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 174, 23 lug. 1907
- Regio decreto 1 dic. 1907, n. 777, Che modifica taluni articoli del decreto sull'ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 308, 31 dic. 1907
- Regio decreto 21 mag. 1908, n. 269, Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale, in Gazzetta ufficiale, n. 155, 4 lug. 1908
- Legge 30 giu. 1912, n. 666, Contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica, in Gazzetta ufficiale, n. 159, 6 lug. 1912
- Regio decreto 27 feb. 1913, n. 127, Che approva il testo definitivo del Codice di procedura penale, in Gazzetta ufficiale, n. 48, 27 feb. 1913
- Regio decreto 5 ott. 1913, n. 1176, Contenente le norme di attuazione e di coordinamento, e le disposizioni transitorie per il Codice di procedura penale, in Gazzetta ufficiale, n. 239, 14 ott. 1913
- Regio decreto 28 giu. 1923, n. 1360, Riguardante la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di Assise e relative norme di attuazione, in Gazzetta ufficiale, n. 153, 30 giu. 1923
- Regio decreto 30 dic. 1923, n. 2786, Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, in Gazzetta ufficiale, n. 306, 31 dic. 1923
- Regio decreto 25 nov. 1926, n. 2008, Provvedimenti per la difesa dello Stato, in Gazzetta ufficiale, n. 281, 6 dic. 1926
- Regio decreto 19 ott. 1930, n. 1398, Approvazione del testo definitivo del Codice penale, in Gazzetta ufficiale, n. 251, 26 ott. 1930
- Regio decreto 19 ott. 1930, n. 1399, Approvazione del nuovo testo del codice di procedura penale, in Gazzetta ufficiale, n. 251, 26 ott. 1930
- Regio decreto 23 ott. 1930, n. 1428, Circoscrizione territoriali di alcuni circoli di Corte di assise, in Gazzetta ufficiale, n. 266, 15 nov. 1930
- Regio decreto 23 mar. 1931, n. 249, Ordinamento delle Corti d'assise, in Gazzetta ufficiale, n. 249, 28 mar. 1931
- Regio decreto 23 apr. 1931, n. 433, Determinazione della circoscrizione territoriale delle Sezioni di Corte d'assise, in Gazzetta ufficiale, n. 111, 15 mag. 1931
- Regio decreto legge 5 lug. 1934, n. 1162, Modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise, in Gazzetta ufficiale, n. 174, 26 lug. 1934
- Regio decreto 4 ott. 1935, n. 1899, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise, in Gazzetta ufficiale, n. 264, 13 nov. 1935
- Regio decreto 30 gen. 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, in Gazzetta ufficiale, n. 28, 4 feb. 1941
- Decreto legislativo luogotenenziale 27 lug. 1944, n. 159, Sanzioni contro il fascismo, in Gazzetta ufficiale, n. 41, 29 lug. 1944
- Decreto legislativo luogotenenziale 6 ago. 1944, n. 170, Norme per la costituzione delle Corti di Assise, in Gazzetta ufficiale, n. 47, 18 ago. 1944
- Decreto legislativo luogotenenziale 5 ott. 1944, n. 290, Composizione della Corte di Assise, in Gazzetta ufficiale, n. 79, 9 nov. 1944
- Legge 10 apr. 1951, n. 287, Riordinamento dei giudizi di Assise, in Gazzetta ufficiale, n. 102, 7 mag. 1951
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 ago. 1951, n. 757, Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise, in Gazzetta ufficiale, n. 207, 10 set. 1951
- Legge 24 nov. 1951, n. 1324, Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, in Gazzetta ufficiale, n. 286, 13 dic. 1951
- Legge 5 mag. 1952, n. 405, Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise, in Gazzetta ufficiale, n. 105, 6 mag. 1952
- Legge 27 dic. 1956, n. 1441, Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni, in Gazzetta ufficiale, n. 2, 3 gen. 1957
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 giu. 1957, n. 465, Determinazione del numero dei giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, in Gazzetta ufficiale, n. 163, 2 lug. 1957
- Decreto legge 29 mag. 1969, n. 257, Norme transitorie per il funzionamento di determinate Corti di assise e Corti di assise di appello, in Gazzetta ufficiale, n. 141, 7 giu. 1969
- Decreto legge 14 feb. 1978, n. 31, Modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise, in Gazzetta ufficiale, n. 44, 14 feb. 1978
- Legge 24 mar. 1978, n. 74, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise, in Gazzetta ufficiale, n. 86, 29 mar. 1978
- Legge 21 feb. 1984, n. 14, Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d'assise e sulle corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, numeri 2) e 3) del codice di procedura penale, in Gazzetta ufficiale, n. 55, 24 feb. 1984
- Decreto legge 6 feb. 1986, n. 18, Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello, in Gazzetta ufficiale, n. 31, 7 feb. 1986
- Decreto legge 29 mag. 1987, n. 208, Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, in Gazzetta ufficiale, n. 123, 29 mag. 1987
- Decreto legge 27 lug. 1987, n. 304, Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, in Gazzetta ufficiale, n. 174, 28 lug. 1987
- Decreto legge 25 set. 1987, n. 394, Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, in Gazzetta ufficiale, n. 225, 26 set. 1987
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 set. 1988, n. 449, Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, in Gazzetta ufficiale, n. 250, 24 ott. 1988 - supplemento ordinario n. 92
- Decreto legislativo 28 lug. 1989, n. 273, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, in Gazzetta ufficiale, n. 182, 5 ago. 1989 - supplemento ordinario n. 57
- Legge 13 ott. 1994, n. 589, Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra, in Gazzetta ufficiale, n. 250, 25 ott. 1994
- Decreto legge 22 feb. 1999, n. 29, Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, in Gazzetta ufficiale, n. 43, 22 feb. 1999
- Legge 21 apr. 1999, n. 109, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, in Gazzetta ufficiale, n. 94, 23 apr. 1999
- Legge costituzionale 2 ott. 2007, n. 1, Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte, in Gazzetta ufficiale, n. 236, 10 ott. 2007
Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Lanzini Marco, redazione centrale, 2019/04/02, revisione