Denominazioni:
Consiglio provinciale dell'economia, 1926 - 1931
Consiglio provinciale dell'economia corporativa, 1931 - 1937
Consiglio provinciale delle corporazioni, 1937 - 1944
I Consigli provinciali dell'economia vennero istituiti con l. 18 apr. 1926, n. 731 in ciascuna provincia con sede nel capoluogo. Erano organi consultivi dello Stato e delle amministrazioni locali; rappresentavano gli interessi delle attività produttive nelle rispettive province e ne assicuravano e promuovevano il coordinamento e lo sviluppo. I Consigli assorbirono le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali dell'agricoltura e i Comizi agrari assumendone tutte le attività e gli oneri. La legge abrogò tutte le disposizioni che regolavano enti e organi assorbiti.
Le attribuzioni dei Consigli erano le seguenti: fungevano da osservatori del movimento economico, raccogliendo ed elaborando notizie e dati riguardanti l'agricoltura, il commercio, l'industria e il lavoro, e delle condizioni in cui tali attività si svolgevano; formulavano al Governo e alle pubbliche amministrazioni proposte relative all'agricoltura, all'industria, al commercio, al lavoro e alla previdenza sociale; proponevano regolamenti speciali di carattere provinciale per agevolare l'applicazione delle leggi relative ai rami dell'economia di cui si occupavano; proponevano al Ministero dell'economia nazionale modifiche e adattamenti dei programmi degli istituti d'istruzione dipendenti dal Ministero; potevano, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, fondare o amministrare, da soli o in concorso con altri enti, istituti d'istruzione agraria, industriale, commerciale, servizi e aziende; promuovevano iniziative volte all'incremento della produzione; funzionavano da organi locali per i servizi della statistica; raccoglievano ed elaboravano dati relativi ai patti collettivi di lavoro; provvedevano alle nomine dei rappresentanti provinciali in commissioni e consigli di vigilanza e di amministrazione di istituti ed enti consorziali nei quali erano obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale o altri ministeri; potevano costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e industriali e dei loro derivati; potevano essere delegati dal Ministero ad esercitare la sorveglianza su enti ed istituti; compilavano e riordinavano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della provincia e rilasciavano certificati su tale materia, indicando la deliberazione consigliare in cui i singoli usi erano accertati; davano pareri sui regolamenti di polizia rurale riguardante la lotta contro i parassiti delle coltivazioni, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e culture, e sulle norme per le fiere e i mercati; adempivano alle attribuzioni fino ad allora demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali dell'agricoltura, alle commissioni e comitati zootecnici e agli ispettorati zootecnici; davano pareri sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie; approvavano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei detti beni; provvedevano all'applicazione delle leggi 15 lug. 1908, n. 392, e 21 giu. 1925, n. 1162, al posto dell'amministrazione provinciale; adempivano alle attribuzioni fino ad allora demandate alle prefetture e sottoprefetture del Regno relative a leggi e regolamenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi e di fabbrica e di marchi internazionali; compilavano mercuriali e listini di prezzi in base all'art. 38 del codice di commercio (salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di listini delle borse valori); ricevevano, registravano e denunciavano la costituzione, modificazione e cessazione delle ditte; compilavano i ruoli dei curatori di fallimento, periti commerciali, industriali e agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formavano il ruolo dei mediatori, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale; amministravano le borse di commercio, ne percepivano le entrate e ne sostenevano le spese; rilasciavano certificati d'origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.
[espandi/riduci]Il Consiglio provinciale dell'economia si articolava in quattro sezioni: I sezione: agricola e forestale; II sezione: industriale; III sezione: commerciale; IV sezione: lavoro e previdenza sociale. Nelle province interessate poteva essere istituita anche una Sezione marittima. Ciascuna sezione si componeva di: membri professionali di diritto; rappresentanti delle istituzioni e associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della provincia, nominati dal Ministero dell'economia nazionale; rappresentanti delle organizzazioni agricole, degli industriali, dei commercianti e degli impiegati e lavoratori, designati per ciascuna categoria dal rispettivo sindacato. Di ciascuna sezione era membro di diritto il presidente della Deputazione provinciale.
Per la I sezione erano membri professionali di diritto il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura; il direttore della Scuola di agricoltura o dell'Istituto agrario sperimentale della provincia; l'ispettore preposto al Dipartimento forestale; l'ingegnere capo del Genio civile; il medico provinciale; il veterinario provinciale; il direttore dell'Istituto di credito agrario creato con legge speciale; il provveditore alle opere pubbliche o un suo delegato. Per la II sezione: il direttore della Scuola degli ingegneri o di una scuola industriale della provincia; l'ingegnere del Corpo reale delle miniere; l'ingegnere capo del Genio civile; il delegato della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali. Per la III sezione: un direttore di istituto di istruzione commerciale superiore o media; il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato o un suo delegato; il direttore locale della regia dogana. Per la IV sezione: l'ispettore del lavoro; il delegato provinciale dell'emigrazione; un ingegnere dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; il medico provinciale; un rappresentante della magistratura del lavoro; un rappresentante del Dopolavoro; un rappresentante della Cassa nazionale infortuni. Per la sezione marittima: il direttore dell'Istituto navale superiore e in mancanza il direttore dell'Istituto nautico; il comandante del porto; l'ispettore dell'emigrazione del porto; il direttore locale della dogana; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato.
Il Consiglio provinciale dell'economia si componeva dei seguenti organi: presidente del Consiglio, nella figura del prefetto della provincia; presidente della giunta, composta dal vicepresidente del Consiglio (nominato dal Ministero dell'economia nazionale fra i componenti del consiglio), che la presiedeva, e dai presidenti e vicepresidenti delle sezioni; giunta; segretario. La giunta esercitava i poteri del Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni per tutti i provvedimenti d'urgenza e ripartiva il lavoro tra le sezioni. Il Consiglio funzionava a sezioni riunite nei casi di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, compilati dalla Giunta, approvazione del regolamento interno del Consiglio, deliberazioni su questioni per le quali il Governo avesse chiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.
Oltre alle deliberazioni del Consiglio, erano soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi e tutta la gestione patrimoniale. Il bilancio approvato veniva pubblicato a mezzo stampa. Quale organo dello Stato, ogni alienazione, fornitura, locazione, appalto o altro fatto dal Consiglio, seguiva le norme degli appalti per le opere dello Stato.
In caso di cattivo funzionamento il Consiglio provinciale dell'economia poteva essere sciolto con decreto reale, su proposta del Ministero dell'economia nazionale, a seguito di motivato rapporto del prefetto presidente. In caso di scioglimento veniva costituita una Commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto e dal prefetto, fino all'insediamento del nuovo consiglio.
La legge prevedeva che i Consigli provinciali dell'economia avessero un patrimonio e che i capitali disponibili dovessero essere impiegati. Gli articoli 18-22 enumeravano le entrate e le modalità di gestione del patrimonio.
Il r.d.l. 16 giu. 1927, n. 1071 disciplinò gli Uffici e Consigli provinciali dell'economia, modificando alcuni articoli del regio decreto istitutivo. Gli Uffici provinciali dell'economia avevano sede nel capoluogo di provincia e funzionavano come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia; le spese degli Uffici erano a carico del bilancio dei rispettivi Consigli. Le competenze che nella precedente legge erano affidate interamente ai Consigli provinciali, vennero ora ripartite tra Uffici e Consiglio.
Spettava all'Ufficio provinciale dell'economia: fungere da osservatorio del movimento economico e sociale, raccogliere notizie e dati riguardanti tale movimento; promuovere l'incremento della produzione d'intesa con altre istituzioni e uffici esistenti nella provincia; in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale, costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e altri reati attinenti alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati; adempiere alle funzioni precedentemente demandate alle prefetture e sottoprefetture relativamente alle leggi e regolamenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica; ricevere e registrare le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, esercitando in questa materia tutte le funzioni attribuite ai Consigli provinciali dell'economia dalla legge 731/1926. Contro le decisioni dell'Ufficio era ammesso il ricorso al Consiglio provinciale; rilasciare certificati d'origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio; formare mercuriali e listini di prezzi in base all'art. 38 del codice di commercio (salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di listini delle borse valori); istituire le pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio provinciale dell'economia.
I compiti dei Consigli provinciali, invece, furono così ridefiniti: formulavano al Governo e alle pubbliche amministrazioni proposte relative allo sviluppo economico della provincia; proponevano al Ministero dell'economia nazionale modifiche e adattamenti dei programmi degli istituti d'istruzione dipendenti dal ministero; promuovevano la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni per l'interesse economico della provincia; proponevano regolamenti speciali diretti ad agevolare l'efficace applicazione delle leggi interessanti l'industria, l'agricoltura, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale; davano pareri sui regolamenti di polizia rurale riguardante la lotta contro i parassiti delle coltivazioni, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e culture, e sulle norme per le fiere e i mercati e sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie; approvavano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei detti beni; davano pareri su ogni altra questione concernente il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale quando questi fossero richiesti dal Governo, dal prefetto e dalle amministrazioni locali; adempivano alle attribuzioni fino ad allora demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali dell'agricoltura, alle commissioni e comitati zootecnici e agli ispettorati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 15 lug. 1908, n. 392 e 21 giu. 1925, n. 1162; compilavano e rivedevano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della provincia; compilavano i ruoli dei curatori di fallimento, periti commerciali, industriali e agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formavano il ruolo dei mediatori, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale; amministravano le borse di commercio, ne percepivano le entrate e ne sostenevano le spese; esercitavano funzioni di tutela sugli enti ed istituti di carattere pubblico della provincia, aventi per scopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e dell'istruzione professionale, eccettuati i sindacati.
I Consigli provinciali dell'economia si componevano di membri elettivi in numero non minore di 12 e non maggiore di 18. I membri erano designati dalle istituzioni provinciali aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell'economia, nominati dal Ministero dell'economia nazionale e dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute. Facevano inoltre parte dei Consigli provinciali, con voto consultivo e in relazione alle materie da trattarsi, rappresentanti di molti uffici: direttore della Cattedra ambulante provinciale dell'agricoltura; funzionario preposto al servizio forestale della provincia; provveditore alle opere pubbliche; ingegnere capo del Genio civile; medico provinciale; veterinario provinciale; ingegnere del Corpo reale delle miniere; direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato; direttore della Regia dogana; ispettore del lavoro; delegato provinciale delle Corporazioni; comandante del porto; direttore del Circolo ferroviario d'ispezione.
Con decreto del Ministero dell'economia ogni Consiglio provinciale era diviso in sezioni di cui veniva determinata la competenza e la composizione. Con decreto ministeriale fu pure determinato il numero dei consiglieri assegnato a ciascun Consiglio per quanto riguardava i membri elettivi. Cambiò la composizione del Consiglio, i cui organi erano: presidente, nella persona del prefetto della provincia; vice presidente, nominato dal Ministero dell'economia di concerto con quello dell'Interno; presidenti di sezione, nominati dal Ministero dell'economia di concerto con quello dell'Interno; segretario, direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia.
Il r.d. l. 22 dic. 1927, n. 2578, dettò disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia, regolando l'applicazione e la riscossione per l'anno 1928, di diritti, imposte e tributi. Il r.d. 26 mag. 1928, n. 1104, conteneva, invece, norme transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia, stabilendo il funzionamento dei Consigli e degli Uffici in attesa del regolamento definitivo. Trattava anche delle modalità in cui si dovevano svolgere le adunanze, dei rappresentanti e delle deliberazioni. La l. 3 gen. 1929, n. 16, dettò disposizioni integrative sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia, stabilendo che il presidente della Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia fosse nominato dal ministro delle corporazioni, di concerto con i ministri per l'economia nazionale e dell'interno. Ai membri elencati nell'art. 4, comma secondo, del r.d.l. 16 giu. 1927, n. 1071, furono aggiunti: l'intendente di finanza della provincia e il direttore superiore della Regia dogana in sostituzione del direttore locale, un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, designato dall'Opera stessa e nominato dal prefetto, per far parte della Sezione lavoro e previdenza sociale, nei casi di problemi relativi alla collocazione della manodopera.
La l. 18 giu. 1931, n. 875, dettò le norme sulla composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa. La dipendenza di questi istituti passò al Ministero delle corporazioni. I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia assunsero il nome di Consigli provinciali dell'economia corporativa e Uffici provinciali dell'economia corporativa. Per quanto riguarda le competenze dei nuovi Consigli, oltre a quelle elencate nell'art. 3 del r.d.l. 16 giu. 1927, n. 1071 sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia, essi esercitarono anche le seguenti attribuzioni: promuovevano in ambito provinciale il coordinamento delle organizzazioni sindacali e degli enti complementari dirigendolo all'accrescimento e al perfezionamento della produzione; promuovevano il coordinamento dell'attività assistenziale esercitata dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti o enti promossi ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della l. 3 apr. 1926, n. 563 e della dichiarazione VIII della carta del lavoro; controllavano gli uffici di collocamento della provincia, li coordinavano in luogo della Sezione lavoro e previdenza sociale che venne soppressa (ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori portuali). Erano organi del Consiglio: il presidente, nella persona del prefetto della provincia, che convocava e presiedeva il Consiglio e il Comitato di presidenza, stabiliva l'ordine del giorno delle riunioni degli organi predetti, proponeva al Ministero delle corporazioni l'istituzione di commissioni speciali, disponeva tutti gli atti per il regolare funzionamento del Consiglio e quant'altro gli venisse ordinato dal ministro delle corporazioni; il vicepresidente, che coadiuvava il presidente e poteva sostituirlo a tutti gli effetti; il Comitato di presidenza, composto dal presidente, vicepresidente, presidenti e vicepresidenti delle sezioni, nominati dal Ministro delle corporazioni (la nomina del presidente e vicepresidente della Sezione agricola e forestale era effettuata di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste) il cui compito era la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo, la deliberazione sulle materie e l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'art. 3 del r.d. 16 giu. 1927, n. 1071 e nell'art. 6 della presente legge, e la funzione di formare gli albi dei consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture e dei tribunali; il Consiglio generale, composto dal Comitato di presidenza, dai consiglieri delle sezioni e dai membri di diritto, il cui compito era quello di esaminare il bilancio preventivo e consultivo, deliberare sulla costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali, giudicare i ricorsi contro le risultanze dell'imposta consigliare, promuovere iniziative, esprimere pareri e formulare voti su questioni generali che gli venissero sottoposte dal Ministero delle corporazioni; le sezioni, il cui compito era quello di discutere le materie loro assegnate dal presidente del Consiglio, avanzare proposte nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, compiere indagini, studi e ricerche; le commissioni speciali, che discutevano e trattavano delle materie di loro competenza, compilavano le relazioni da sottoporre al presidente, amministravano le aziende, gestioni e servizi speciali e i cui consiglieri sono designati dalle associazioni professionali giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti e artisti operanti nella provincia. Erano membri di diritto del Consiglio provinciale dell'economia corporativa: l'ispettore corporativo, l'ispettore regionale agrario, il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura, il comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale, il capo del competente ufficio del Genio civile, il veterinario provinciale. In seno al Consiglio, nei casi di trattazione di singole materie di carattere tecnico o per l'amministrazione di aziende, servizi e gestioni speciali, potevano essere istituite con decreto del ministro delle corporazioni delle commissioni speciali, composte di persone appartenenti al Consiglio generale.
I Consigli provinciali dell'economia corporativa potevano essere sciolti con decreto reale su proposta del ministro per le corporazioni di concerto con quello dell'interno. In tal caso le funzioni del consiglio erano esercitate da una commissione di tre membri (un rappresentante dei datori di lavoro, uno dei prestatori d'opera e uno dei professionisti artisti) oltre il prefetto che la presiedeva. Tale commissione era nominata con regio decreto su proposta del ministro delle corporazioni di concerto con quello dell'interno.
Il r.d. 20 set. 1934, n. 2011, approvò il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa. L'art. 68 recitava: «Sarà provveduto in sede di regolamento generale, di concerto con i ministeri interessati, a coordinare l'attività dei Consigli provinciali dell'economia corporativa con quella degli altri istituti, enti, organi e uffici esistenti che non fossero eventualmente contemplati dal presente testo unico». L'art. 79: «Il governo del re è autorizzato ad emanare, previa deliberazione del consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento generale e tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico».
I r.d.l. 16 dic. 1935, n. 2401, e 11 giu 1936, n. 1262, confermarono in carica i presidenti e vice presidenti di sezione e i componenti provinciali dei consigli fino al dicembre 1936.
Con r.d.l. 3 set. 1936, n. 1900, vennero apportate modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. Il decreto intervenne sullo stato giuridico del personale dei Consigli, dichiarandolo personale dello Stato ad ogni effetto di legge e ponendolo sotto l'esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni, salvo la competenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica. Il decreto annunciò anche l'istituzione di appositi ruoli presso ciascun Consiglio e l'aggiunta alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni di specifici ruoli degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, come personale di Stato. L'articolo 9 istituì un ruolo di ispettori aggiunti al ruolo dei direttori degli Uffici provinciali dell'economia corporativa. Il decreto venne convertito nella l. 3 giu. 1937, n. 100, con modificazioni. I ruoli organici con le rispettive tabelle vennero approvati con r.d. 25 gen. 1937, n. 1208. Il r.d.l. 18 gen. 1937, n. 235, infine, modificò il decreto 2011/1934 con il seguente articolo: «Il vice presidente, i presidenti e i vice presidenti di sezione e i consiglieri decaduti dalla carica per compiuto quadriennio, continuano ad esercitare, per gli affari di ordinaria amministrazione o di urgenza, le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori», al fine di convalidare l'attività esercitata dagli organi dei Consigli dopo il 30 novembre 1936.
Il r.d.l. 28 apr. 1937, n. 524, muta la denominazione dei Consigli in Consigli provinciali delle corporazioni. Il decreto modificò anche l'articolo 9 del testo unico relativo alla composizione degli organi. Il Comitato di presidenza era composto dal prefetto (presidente), dal segretario del Partito nazionale fascista, membro di diritto del Consiglio generale, dal vice presidente, presidenti e vice presidenti di sezione e di un rappresentante delle Unioni interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende di credito e dell'assicurazione, dell'Unione provinciale dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. I presidenti delle sezioni erano nominati dal ministro per le corporazioni su proposta del segretario del PNF ministro segretario di Stato. Della Sezione marittima erano vicepresidenti i vicepresidenti della Sezione industriale. Al Comitato di presidenza vennero inoltre aggiunti i seguenti compiti: provvedere all'accertamento, controllo e determinazione dei prezzi nell'ambito della provincia in base alle direttive degli organi corporativi centrali; occuparsi, d'intesa con le associazioni professionali, della regolare e sollecita stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; pronunciarsi sui licenziamenti dei lavoratori che occupavano cariche sindacali. In seno ai consigli potevano inoltre essere costituite con decreto prefettizio, commissioni corporative per la trattazione di singoli problemi, composte da membri del Consiglio generale, da un rappresentante del PNF nominato dal prefetto su proposta del segretario federale, e da esperti appartenenti alle categorie interessate.
Con r.d. 10 giu. 1937, n. 2727, i Consigli vennero ripartiti in quattro classi e modifiche relative al trattamento giuridico ed economico del personale vennero apportate con r.d.l. 2 mag. 1938, n. 768. La l. 13 nov. 1940, n. 1767, previde l'istituzione di laboratori chimici merceologici su approvazione del Ministero delle corporazioni, con la funzione di compiere accertamenti tecnici ed analisi relative a materie disciplinate dalle leggi e regolamenti la cui applicazione spettava ai Consigli. Erano inoltre autorizzati ad eseguire accertamenti su richiesta e a spesa di enti e di privati, rilasciando certificati. Ulteriori modifiche riguardanti la gestione del bilancio e i termini dell'esercizio finanziario vennero apportate dalla l. 26 ott. 1940, n. 1769, mentre con l. 18 apr. 1941, n. 620, venne prevista l'inclusione della fiduciaria dei fasci femminili nel Comitato di presidenza dei consigli provinciali delle corporazioni. Il r.d. 31 ott. 1941, n. 1418, determinò la misura dell'imposta dovuta ai Consigli provinciali delle corporazioni allegando l'elenco di tutti i consigli. Il r.d. 11 lug. 1941, n. 971, approvò le tariffe dei diritti di segreteria dei Consigli provinciali delle corporazioni, uniformandole e distinguendole in base alle quattro classi in cui i Consigli erano stati suddivisi con il r.d. 10 giu. 1937, n. 2727. Il r.d. 7 dic. 1942, n. 1810, approvò la nuova tabella della ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno in quattro classi.
Il r.d. l. 27 gen. 1944, n. 23, emanato dal Governo di Salò, dettò invece disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia e sciolse gli organi amministrativi dei Consigli demandando ai prefetti le relative attribuzioni.
Dopo il ritorno del Governo legittimo a Roma, il d.lgs. lgt. 21 set. 1944, n. 315, comportò infine la soppressione dei Consigli e Uffici provinciali dell'economia e l'istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia furono soppressi.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, revisione
- Franceschini Arianna, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/06/25, revisione