La leva militare italiana fu originariamente normata dalla legge del Regno di Sardegna 20 marzo 1854, n. 1676, estesa ai territori annessi con l. 30 giu. 1860, n. 4140. Dopo alcune modifiche alla normativa sabauda disposte nel 1862, 1871 e 1875, la prima disciplina di carattere generale fu stabilita con il testo unico sul reclutamento nell'Esercito, disposto con r.d 26 lug. 1876, n. 3260. Le circoscrizioni territoriali prevedevano l'articolazione in province, circondari, mandamenti e comuni. All'attuazione dei compiti relativi alla leva, reclutamento e avviamento alle forze armate delle persone soggette agli obblighi del servizio militare, concorrevano diversi uffici: Ufficio comunale di leva; Ufficio di leva; Consiglio di leva. Quest'ultimo, in particolare, dipendeva formalmente dal Ministero della guerra. Il contingente da arruolare per ciascun circondario era ripartito tra i mandamenti. Sulla scorta della documentazione di stato civile, l'Ufficio comunale di leva predisponeva ogni anno le liste di leva che, dopo ulteriori verifiche, venivano trasmesse al Consiglio di leva.
[espandi/riduci]I Consigli di leva, articolati inizialmente su base circondariale, trattavano la materia fino all'arruolamento, fatta salva la competenza del tribunale, sostanzialmente relativa a questioni di stato civile. Contro le loro decisioni era ammesso ricorso al ministro della guerra. Avevano sede presso le Prefetture o Sottoprefetture ed erano presieduti dal prefetto o dal sottoprefetto, in rappresentanza del ministro della guerra. Ne facevano parte due consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale e due ufficiali superiori o capitani dell'Esercito, nominati dal Ministero della guerra. Partecipavano alle sedute, con voto consultivo, un capitano dei Carabinieri e il commissario di leva. In base alla norma del 1876, il Consiglio era assistito da un chirurgo e, eventualmente, da un medico.
Nello specifico, il Consiglio di leva effettuava tutte le verifiche e correzioni delle liste inviate dai comuni di ogni mandamento del circondario, per poi procedere alla compilazione delle liste di estrazione presso ogni capoluogo di mandamento, ove operava il commissario di leva, figura incaricata di effettuare un primo esame degli iscritti. Dopo ulteriori verifiche del Consiglio di leva, le liste di estrazione diventavano definitive, con la formale dichiarazione di arruolamento, rivedibilità, riforma, renitenza. In base al criterio di estrazione, veniva individuata la quantità di uomini richiesta per mandamento, ovvero il contingente di prima categoria, che poteva essere immediatamente inviato alle armi. Nel caso in cui il numero dei candidati fosse stato superiore al contingente stabilito, gli altri coscritti, anche se idonei, erano inclusi nella seconda categoria. Alla terza categoria appartenevano i candidati che, in base alla normativa, potevano essere inviati al congedo. Il congedo definitivo, tuttavia, giungeva solo con il raggiungimento dell'età massima prevista dalla legge.
Con il testo unico del 1911, cessò il sistema delle liste di estrazione per le classi successive al 1891, rendendo di fatto irrilevante la distinzione delle liste per mandamenti.
Con r.d. 27 maggio 1923, n. 1309, la circoscrizione del Consiglio di leva fu fissata a livello provinciale, mentre le sue funzioni rimasero sostanzialmente immutate. La presidenza dell'organo passò dal prefetto al presidente del Tribunale. In base al r.d. 30 dicembre 1923, n. 2985, dovevano farne parte un consigliere provinciale e un ufficiale dell'Esercito. Con il r.d. 5 ago. 1927, n. 1437, recante il nuovo testo unico sul reclutamento, fu prevista anche la partecipazione di un commissario di leva, in veste di segretario. Le sedute erano pubbliche e vi partecipava, con funzioni consultive, un ufficiale dei carabinieri reali. Poteva inoltre intervenire, senza diritto di voto, il capo dell'amministrazione di ciascun comune o un suo delegato. Il Consiglio, infine, era assistito da un medico militare o, in sua assenza, da un medico civile.
In base alle disposizioni del 1923, fu stabilita anche la possibilità di istituire una o più Commissioni mobili di arruolamento per la visita degli iscritti alla leva, composte dal magistrato preposto alla Pretura, da un ufficiale dell'Esercito e da un consigliere provinciale. Queste Commissioni cominciarono a funzionare per la classe del 1904. Con la riforma del 1927, invece, fu eliminata l'articolazione degli iscritti alla leva in tre categorie, con l'istituzione della "categoria unica" e l'abolizione di ogni residuo collegamento all'estrazione a sorte. Il Consiglio di leva, data lettura delle liste definitive, sarebbe dovuto passare direttamente all'arruolamento.
Negli anni Trenta la composizione del Consiglio di leva mutò nuovamente. In seguito al nuovo testo unico emanato con r.d. 8 settembre 1932, n. 1332, furono esclusi dal novero dei membri i consiglieri provinciali. Con la successiva riforma, disposta dal r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, fu disposto che il presidente del Tribunale potesse essere sostituito, nel ruolo di presidente, dal commissario di leva, risultando valide le decisioni anche alla presenza di due soli componenti.
L'art. 52, comma 2, della Costituzione stabilì che il servizio militare obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. I criteri fissati dal testo unico del 1938 rimasero sostanzialmente in vigore sino al d.p.r. 14 feb. 1964, n. 237, con il quale il Consiglio di leva assunse un carattere tecnico-selettivo. La presidenza fu attribuita al commissario di leva, affiancato da un ufficiale dell'Esercito, con qualifica di perito selettore, un ufficiale medico, anch'egli perito selettore, e un altro commissario di leva o ufficiale, con funzione di segretario senza diritto di voto. Per ogni comune interessato interveniva il sindaco, senza diritto di voto. Le circoscrizioni furono ridotte a 34. Con l. 31 mar. 1975, n. 191, la composizione dei Consigli di leva fu leggermente rivista rispetto al 1964. La presidenza rimase al commissario di leva, affiancato da: due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali; il sindaco del comune interessato o un suo delegato, assistito dal segretario comunale; un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto. I membri erano assistiti da un gruppo di periti selettori, composto da ufficiali medici, tra i quali uno svolgeva le funzioni di perito sanitario, e ufficiali delle varie armi e dei servizi.
La l. 31 gen. 1992, n. 64, ridusse il numero dei Consigli di leva a 26, con una ripartizione territoriale sostanzialmente coerente a quella dei Distretti militari: Torino; Genova; Milano; Como; Brescia; Trento; Padova; Udine; Bologna; Firenze; Perugia; Ancona; Roma (A e B); Chieti; Napoli; Salerno; Potenza; Caserta; Campobasso; Bari (A e B); Catanzaro; Palermo; Catania; Cagliari. Negli anni a seguire il numero e le competenze territoriali dei suddetti Consigli di leva furono più volte rivisti: con d.m. 9 gen. 1995, n. 91, fu istituito il Consiglio di leva di Verona (totale 27); con d.m. 27 giu. 1996, n. 453, furono soppressi quelli di Potenza e Campobasso (totale 25); con d.m. 21 gen. 1998, n. 64, il Consiglio di leva di Bari B fu denominato Consiglio di leva di Lecce. Con d.lgs. 27 giu. 2000, n. 214, furono soppressi 10 Consigli di leva: Genova; Udine; Verona; Trento; Como; Brescia; Perugia; Ancona; Salerno; Lecce. Con d.m. 22 ott. 2002, n. 274, furono ulteriormente ridotti a 14: Torino; Padova; Milano; Bologna; Cagliari; Firenze; Roma (A e B); Chieti (con altra sede distaccata ad Ancona); Caserta (con altra sede distaccata a Salerno); Napoli; Bari (con altra sede distaccata a Lecce); Catanzaro; Palermo.
La legge istitutiva del servizio militare professionale, approvata con provvedimento del 14 nov. 2000, n. 331, dispose la sostituzione della leva obbligatoria con il servizio professionale su base volontaria, a decorrere dal 2007, termine anticipato a inizio 2005, con provvedimento del 2004. Di conseguenza, il d.lgs. 28 nov. 2005, n. 253, dispose la definitiva soppressione dei Consigli di leva. Le attività residuali furono attribuite ai Comandi militari dell'Esercito ovvero ad altri organismi, secondo gli ordinamenti di forza armata.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 13 lug. 1862, n. 696, Autorizzazione al Governo del re per operare una leva militare sui nati nell'anno 1842 in tutte le province dello Stato, in Gazzetta ufficiale, n. 173, 23 lug. 1862
- Legge 24 ago. 1862, n. 767, Colla quale sono fatte alcune modificazioni alla legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 209, 3 set. 1862
- Legge 19 lug. 1871, n. 349, Sopra le basi generali per l'organamento dell'Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 200, 24 lug. 1871
- Legge 7 giu. 1875, n. 2532, Che modifica quelle esistenti sul reclutamento dell'esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 133, 9 giu. 1875
- Regio decreto 26 lug. 1876, n. 3260, Che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 184, 8 ago. 1876
- Regio decreto 30 dic. 1877, n. 4252, Che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 34, 11 feb. 1877
- Regio decreto 17 ago. 1882, n. 956, Che approva il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 211, 9 set. 1882
- Regio decreto 5 nov. 1885, n. 3535, Che approva l'appendice al regolamento del 30 dicembre 1877 per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito e gli elenchi delle infermità e delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare, in Gazzetta ufficiale, n. 302, 14 dic. 1885
- Regio decreto 17 giu. 1886, n. 3968, Che modifica l'Appendice del regolamento 30 dicembre 1877 sul reclutamento dell'esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 164, 16 lug. 1886
- Regio decreto 6 ago. 1888, n. 5655, Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 205, 30 ago. 1888
- Regio decreto 2 lug. 1890, n. 6952, Che approva l'annesso regolamento sul reclutamento dell'Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 168, 18 lug. 1890
- Regio decreto 24 dic. 1911, n. 1497, Col quale viene approvato il nuovo testo unico sulle leggi sul reclutamento del R. esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 53, 2 mar. 1912
- Regio decreto 27 mag. 1923, n. 1309, Che riforma il servizio di leva del regio Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 149, 26 giu. 1923
- Regio decreto 30 dic. 1923, n. 2985, Modificazione al r.d. 27 maggio 1923, n. 1309, sulla riforma del servizio di leva, in Gazzetta ufficiale, n. 20, 24 gen. 1924
- Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, Approvazione del testo unico sul reclutamento del regio Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 191, 19 ago. 1927
- Regio decreto 8 set. 1932, n. 1332, Approvazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 242, 18 ott. 1932
- Regio decreto 24 feb. 1938, n. 329, Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio Esercito, in Gazzetta ufficiale, n. 88, 16 apr. 1938 - supplemento ordinario n. 88
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 feb. 1964, n. 237, Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, in Gazzetta ufficiale, n. 110, 5 mag. 1964 - supplemento ordinario
- Legge 31 mag. 1975, n. 191, Nuove norme per il servizio di leva, in Gazzetta ufficiale, n. 154, 13 giu. 1975
- Decreto ministeriale 21 gen. 1998, n. 64, Norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi
- Decreto legislativo 27 giu. 2000, n. 214, Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 9, comma 2, della l. 31 marzo 2000, n. 78, in Gazzetta ufficiale, n. 178, 1 ago. 2000
- Legge 14 nov. 2000, n. 331, Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, in Gazzetta ufficiale, n. 269, 17 nov. 2000
- Decreto legislativo 28 nov. 2005, n. 253, Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464 e successive modifiche recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 2, comma 1, della l. 27 luglio 2004, n. 186, in Gazzetta ufficiale, n. 291, 15 dic. 2005
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Lanzini Marco, 2019/07/03, revisione
- Marzotti Pasqualina Adele, 2018/02/28, revisione