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Commissariato per la liquidazione degli usi civici, 1924 -

Per "usi civici" si intendono i diritti di uso spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) su beni appartenenti al demanio, al comune o a un privato, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Si collegano ad una antichissima forma di proprietà indivisa che si è andata affievolendo con l'affermazione della proprietà individuale. La normativa italiana si ricollega a quella napoleonica, conseguente all'eversione della feudalità, e in particolare a quella dei Commissari ripartitori delle province meridionali e siciliane.
Il r.d.l. 22 mag. 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno d'Italia, convertito con l. 16 giu. 1927, n. 1766, disciplinò l'accertamento e la liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, e la sistemazione delle terre provenienti da tale liquidazione e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici. La legge prendeva in considerazione gli usi civici su terre dei privati, gli usi civici su terre dei comuni o di loro frazioni e delle associazioni agrarie, forme di comunione o promiscuità di usi tra popolazioni di diversi comuni o frazioni sullo stesso fondo. Trattava l'accertamento, la valutazione e l'affrancazione degli usi civici: tali diritti furono definiti "essenziali", se l'esercizio risultava necessario per i bisogni della vita, o "utili", se prevalentemente a scopo di industria. I primi consistevano nel diritto di pascolo e di abbeverare il bestiame, di raccogliere legna, di seminare; i secondi, congiunti ai primi o da soli, consistevano nel poter raccogliere o trarre dal fondo prodotti per farne commercio, nel diritto di pascolo in comunione del proprietario e per fini di speculazione, e in genere nei diritti di servirsi del fondo per trarne vantaggi economici. La legge reputava inoltre usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo ed altri simili che appartenevano ai comuni su beni dei privati; non contemplava, invece, le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe e simili, di cui gli utenti avrebbero potuto continuare a fruire finché non fossero diventati incompatibili con una migliore destinazione data al fondo dal proprietario. Il compenso per la liquidazione di tali diritti insistenti su terreni privati era stabilito mediante cessione di una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al comune in cui si trovava il fondo: la porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare era determinata in ragione della sua estensione e del suo valore. Nel caso in cui i terreni avessero ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie non sarebbero stati assegnati al comune, ma gravati di un canone annuo di natura enfiteutica a favore del comune. Per i diritti gravanti su terre comunali la legge ne prevedeva il riordinamento e la conservazione per le terre di natura silvo-pastorale. Circa la destinazione delle terre gravate da usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione, infatti, l'art. 11 della legge stabiliva che i terreni assegnati ai comuni o alle frazioni in virtù di leggi precedenti e quelli che fossero pervenuti ad essi in virtù della legge del 1927, nonché gli altri posseduti da comuni o frazioni, dalle università e da altre associazioni agrarie, su cui si esercitavano gli usi civici, fossero distinti in due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. Per i terreni ci cui alla lettera a) si applicavano le norme previste nel capo 2° del titolo 4° del r.d. 30 dic. 1923, n. 3267. I terreni di cui alla lettera b) erano invece destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e avviamento colturale, tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, con preferenza per quelli meno abbienti. Gli assegnatari delle terre ripartite potevano riunirsi in consorzio. Il Ministero per l'economia nazionale poteva affidare con apposita convenzione, qualora lo ritenesse opportuno, l'esecuzione in tutto o in parte delle opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, prima della ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti o altri enti. L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione veniva fatta a titolo di enfiteusi, con obbligo di migliorie. L'affrancazione presupponeva l'esecuzione delle migliorie che andavano verificate dalle Cattedre di agricoltura. I terreni di uso civico, cioè quelli appartenenti ai comuni e alle frazioni e alle associazioni, sia che fossero passati ai comuni o alle frazioni, sia che fossero rimasti alle associazioni stesse, dovevano essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione. Per tali terre si doveva procedere allo scioglimento delle promiscuità e, fatte le varie verifiche, dovevano ricondursi alle due tipologie previste dalla legge 1766/1927.
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Bibliografia:
  • Legge 16 giugno 1927, n. 1766, Conversione in legge del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751
  • Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, in Gazzetta ufficiale, n. 46, 19 feb. 1972 - supplemento ordinario
  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 lug. 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in Gazzetta ufficiale, n. 234 Suppl. Ordinario, 29 ago. 1977

Redazione e revisione:
  • Carucci Paola, prima redazione
  • Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/09, revisione