Per "usi civici" si intendono i diritti di uso spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) su beni appartenenti al demanio, al comune o a un privato, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Si collegano ad una antichissima forma di proprietà indivisa che si è andata affievolendo con l'affermazione della proprietà individuale. La normativa italiana si ricollega a quella napoleonica, conseguente all'eversione della feudalità, e in particolare a quella dei Commissari ripartitori delle province meridionali e siciliane.
Il r.d.l. 22 mag. 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno d'Italia, convertito con l. 16 giu. 1927, n. 1766, disciplinò l'accertamento e la liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, e la sistemazione delle terre provenienti da tale liquidazione e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici. La legge prendeva in considerazione gli usi civici su terre dei privati, gli usi civici su terre dei comuni o di loro frazioni e delle associazioni agrarie, forme di comunione o promiscuità di usi tra popolazioni di diversi comuni o frazioni sullo stesso fondo. Trattava l'accertamento, la valutazione e l'affrancazione degli usi civici: tali diritti furono definiti "essenziali", se l'esercizio risultava necessario per i bisogni della vita, o "utili", se prevalentemente a scopo di industria. I primi consistevano nel diritto di pascolo e di abbeverare il bestiame, di raccogliere legna, di seminare; i secondi, congiunti ai primi o da soli, consistevano nel poter raccogliere o trarre dal fondo prodotti per farne commercio, nel diritto di pascolo in comunione del proprietario e per fini di speculazione, e in genere nei diritti di servirsi del fondo per trarne vantaggi economici. La legge reputava inoltre usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo ed altri simili che appartenevano ai comuni su beni dei privati; non contemplava, invece, le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe e simili, di cui gli utenti avrebbero potuto continuare a fruire finché non fossero diventati incompatibili con una migliore destinazione data al fondo dal proprietario. Il compenso per la liquidazione di tali diritti insistenti su terreni privati era stabilito mediante cessione di una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al comune in cui si trovava il fondo: la porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare era determinata in ragione della sua estensione e del suo valore. Nel caso in cui i terreni avessero ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie non sarebbero stati assegnati al comune, ma gravati di un canone annuo di natura enfiteutica a favore del comune. Per i diritti gravanti su terre comunali la legge ne prevedeva il riordinamento e la conservazione per le terre di natura silvo-pastorale. Circa la destinazione delle terre gravate da usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione, infatti, l'art. 11 della legge stabiliva che i terreni assegnati ai comuni o alle frazioni in virtù di leggi precedenti e quelli che fossero pervenuti ad essi in virtù della legge del 1927, nonché gli altri posseduti da comuni o frazioni, dalle università e da altre associazioni agrarie, su cui si esercitavano gli usi civici, fossero distinti in due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. Per i terreni ci cui alla lettera a) si applicavano le norme previste nel capo 2° del titolo 4° del r.d. 30 dic. 1923, n. 3267. I terreni di cui alla lettera b) erano invece destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e avviamento colturale, tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, con preferenza per quelli meno abbienti. Gli assegnatari delle terre ripartite potevano riunirsi in consorzio. Il Ministero per l'economia nazionale poteva affidare con apposita convenzione, qualora lo ritenesse opportuno, l'esecuzione in tutto o in parte delle opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, prima della ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti o altri enti. L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione veniva fatta a titolo di enfiteusi, con obbligo di migliorie. L'affrancazione presupponeva l'esecuzione delle migliorie che andavano verificate dalle Cattedre di agricoltura. I terreni di uso civico, cioè quelli appartenenti ai comuni e alle frazioni e alle associazioni, sia che fossero passati ai comuni o alle frazioni, sia che fossero rimasti alle associazioni stesse, dovevano essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione. Per tali terre si doveva procedere allo scioglimento delle promiscuità e, fatte le varie verifiche, dovevano ricondursi alle due tipologie previste dalla legge 1766/1927.
[espandi/riduci]Secondo l'art. 25 del r.d.l. 751/1924 all'attuazione di quanto disposto nel decreto stesso e dalle leggi vigenti in materia dovevano provvedere commissari regionali con funzioni amministrative e giudiziarie, nominati con decreto reale su proposta del ministro per l'economia nazionale e col consenso del ministro per la giustizia e gli affari di culto, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e denominati Commissari per la liquidazione degli usi civici. Il ministro per l'economia nazionale avrebbe determinato la circoscrizione e la sede di ciascun Commissariato. Con il successivo r.d. 16 giu. 1927, n. 1255 (articolo unico) furono poi stabilite le seguenti circoscrizioni territoriali: Commissariato di Piemonte e Liguria, con sede in Torino, comprendente le province di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, Savona, Spezia; Commissariato della Lombardia e Basso Veneto, con sede in Milano, comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Padova, Rovigo Verona e Vicenza; Commissariato della Venezia Tridentina, con sede in Trento, comprendente le province di Bolzano e Trento; Commissariato della Venezia Giulia ed Alto Veneto, con sede in Trieste, comprendente le province di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Udine, Treviso, Belluno e Venezia; Commissariato dell'Emilia, con sede in Bologna, comprendente le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia; Commissariato del Lazio, Toscana, Umbria e Marche, con sede in Roma, comprendente le province di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Perugia e Terni; Commissariato degli Abruzzi, con sede in Aquila, comprendente le province di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo; Commissariato della Campania e Molise, con sede in Napoli, comprendente le province di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e Campobasso; Commissariato delle Puglie e Basilicata, con sede in Bari, comprendente le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera e Potenza; Commissariato delle Calabrie con sede in Catanzaro, comprendente le province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria; Commissariato della Sicilia, con sede in Palermo, comprendente le province di Caltanissetta, Castrogiovanni, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani; Commissariato della Sardegna, con sede in Cagliari, comprendente le province di Cagliari, Nuoro e Sassari. Successivamente con r.d. 30 mag. 1929, n. 1019, vi fu il passaggio delle province di Pesaro e Urbino, Ancona, Ascoli Piceno e Macerata alla circoscrizione territoriale del Commissariato dell'Emilia, che divenne così dell'Emilia e delle Marche; con r.d. 13 apr. 1939, n. 677, invece, fu trasferita la provincia di Frosinone dal Commissariato di Roma a quello di Napoli. Infine con D.P.R. 19 aprile 1958, n. 536, al Commissariato del Lazio, Toscana e Umbria fu attribuita la competenza territoriale per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia.
Ai commissari spettava l'assegnazione dei terreni a una delle due categorie stabilite nell'art. 11; procedevano, su istanza degli interessati o d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti. Li coadiuvavano uno o più assessori. Contro le decisioni dei commissari era ammesso ricorso alla Corte di appello competente per territorio.
I commissari per la liquidazione degli usi civici assunsero le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle province meridionali e siciliane (a norma dell'art. 16 della l. 20 mar. 1865, n. 2248, all. E, e successive modifiche); nelle altre province assunsero le funzioni delle Giunte di arbitri istituite nel 1867 (l. 15 ago. 1867, n. 3910, abolizione delle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-Principato di Piombino), nel 1882 (l. 2 apr. 1882, n. 698, abolizione del diritto di erratico e pascolo nelle province di Vicenza, Belluno e Udine), nel 1885 (l. 7 mag. 1885, n. 3093, estensione dell'abolizione alle province di Treviso, Venezia e alcuni comuni in provincia di Torino), nel 1892 (l. 28 feb. 1892, n. 72, abolizione della servitù di legnatico nelle terre e castello di Tatti, nella Maremma toscana), nonché quelle stabilite nel 1891 (r.d. 3 ago. 1891, n. 510, testo unico per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex-province pontificie); per le nuove province assunsero le funzioni di Commissioni e commissari istituiti per effetto della legge dell'ex-Impero austro-ungarico del 1883 (l. 7 giu. 1883, B.L.L., n. 94).
Con r.d. 26 feb. 1928, n. 332, venne approvato il regolamento per l'applicazione della legge 1766/1927. In base a disposizioni successive mutò il nome del Ministero dell'economia nazionale e quello delle Cattedre di agricoltura, ferme restando le competenze nel corso del tempo.
Con d.p.r. 24 lug. 1977, n. 616, furono attribuite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di usi civici. In particolare l'art. 66 trasferì le funzioni amministrative sulla liquidazione degli usi civici, sullo scioglimento delle promiscuità, sulla verifica delle occupazioni e destinazioni delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazione ed esplicitamente trasferì le competenze dei Commissari per la liquidazione degli usi civici conferite con la legge 1766/1927, con il decreto 332/1928, con il decreto 2180/1925 e con la legge 377/1931. Restarono ai Commissari competenze di natura giurisdizionale, ma venne meno il potere di promuovere azioni giudiziarie d'ufficio.
La l. 8 ago. 1985, n. 431, cosiddetta legge Galasso, riconobbe ai beni di uso civico un carattere ambientale e paesaggistico che ha trovato successiva conferma nell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, in base al quale sono considerate "aree tutelate per legge, fino all'approvazione del piano paesaggistico previsto dall'art. 56 dello stesso decreto le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici".
La l. 4 dic. 1993, n. 491, trasferì al Ministero di grazia e giustizia le funzioni già spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, soppresso a seguito di referendum, in attesa di un generale riordinamento della materia degli usi civici. L'art. 10 della legge stabilì in particolare che con legge dello Stato sarebbero stati definiti i principi fondamentali cui si sarebbero dovute conformar le leggi regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo conto anche della loro destinazione ambientale e fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Per le parti non modificate resta tuttora in funzione la legge 1766/1927.
L'organizzazione dei Commissariati è stata parificata a quella di sezione specializzata di Corte di appello, ove ha sede. La competenza territoriale ha subito varie modifiche nel tempo, rimanendo su base regionale o interregionale. Attualmente esistono quattordici Commissariati per la liquidazione degli usi civici. Contro le sentenze dei Commissari è ammesso ricorso alla Sezione specializzata per gli usi civici della Corte di appello di Palermo, per il Commissariato della Sicilia, e alla Sezione specializzata per gli usi civici della Corte di appello di Roma, per gli altri Commissariati. Contro le sentenze della Corte di appello è ammesso ricorso in Cassazione.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Soggetti produttori collegati:Bibliografia:- Legge 16 giugno 1927, n. 1766, Conversione in legge del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, in Gazzetta ufficiale, n. 46, 19 feb. 1972 - supplemento ordinario
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 lug. 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in Gazzetta ufficiale, n. 234 Suppl. Ordinario, 29 ago. 1977
Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/09, revisione