In base al d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159, Sanzioni contro il fascismo, e al successivo d.lgs.lgt. 23 ottobre 1944, n. 285, che dettava le norme di attuazione e recava integrazioni, l'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo promosse il processo di epurazione. Le amministrazioni denunciavano all'Alto commissario i dipendenti da sottoporre a epurazione e trasmettevano notizie ed elementi in loro possesso. Ove ritenessero di avere elementi sufficienti per il giudizio provvedevano alla denuncia diretta alle Commissioni giudicatrici (Commissioni di epurazione) che ne davano poi notizia all'Alto commissario. In ogni provincia il prefetto preparava il materiale istruttorio insieme al delegato dell'Alto commissariato.
Il d.lgs.lgt. 4 gen. 1945, n. 2, che integrava la normativa sulle sanzioni contro il fascismo e dettava norme sul collocamento a riposo di personale dipendente dallo Stato, stabilì all'art. 12 che in ogni provincia il prefetto, insieme con tre delegati dell'Alto commissariato preparasse il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre a giudizio della Commissione di epurazione.
[espandi/riduci]Il d.lgs.lgt. 31 ago. 1945, n. 573, relativo alle attribuzioni e funzionamento dei delegati provinciali dell'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, estese le attribuzioni in materia di epurazione ad essi conferite alla materia dei delitti e dell'avocazione dei profitti di regime. Si costituirono così le Delegazioni provinciali composte di tre delegati, nominati dall'Alto commissariato, su proposta del locale Comitato di liberazione nazionale, sentito il prefetto. I delegati si occupavano, rispettivamente, di epurazione, delitti, avocazione dei profitti di regime; raccoglievano elementi per la valutazione collegiale degli stessi e per formulare segnalazioni all'Alto commissario. Procedevano anche ai deferimenti alle Commissioni provinciali di epurazione e alle denunce all'autorità giudiziaria in tema di punizione di delitti. Avevano ufficio presso la Prefettura con proprio personale e apposito nucleo di agenti di pubblica sicurezza. I delegati per l'epurazione continuarono le loro funzioni fino alla costituzione delle Delegazioni provinciali. Nei territori non ancora consegnati all'Amministrazione italiana, il decreto entrò in vigore dalla data di restituzione o da quella in cui fosse reso esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato.
Con d.lgs.lgt. 5 ott. 1945, n. 625, vennero unificati per tutto il territorio nazionale gli organi e le procedure per la repressione dei delitti fascisti. Il decreto, per i territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrò in vigore quando fosse reso esecutivo dal Governo militare alleato.
Con d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 22, le attribuzioni dell'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo furono devolute alla Presidenza del consiglio dei ministri. Il successivo d.lgs.lgt. 12 apr.1946, n. 201, raccolse in un testo unico le disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste.
Con decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, venne approvata un'amnistia (nota come amnistia Togliatti) che prevedeva condono o commutazione della pena per reati comuni punibili fino a cinque anni e per reati politici, compresi quelli di collaborazionismo con il nemico, e per i reati commessi nel Regno del Sud dopo l'8 settembre 1943 e dopo l'inizio dell'occupazione militare alleata. Lo scopo dell'amnistia era di arrivare ad una pacificazione nazionale dopo gli anni di guerra civile e le violenze dell'immediato dopoguerra.
Con d.lgs.c.p.s. 13 set. 1946, n. 118, le Delegazioni provinciali furono costituite dai soli delegati per l'avocazione dei profitti di regime. Fu stabilito che potessero essere soppresse con decreti del presidente del consiglio di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze.
Contesti storico-istituzionali di appartenenza:Profili istituzionali collegati:Soggetti produttori collegati:Redazione e revisione:- Carucci Paola, prima redazione
- Santolamazza Rossella, redazione centrale SIAS, 2021/07/01, revisione